Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31927 del 11/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 11/12/2018, (ud. 05/04/2018, dep. 11/12/2018), n.31927

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SESTINI Danilo – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. PELLACCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12463-2017 proposto da:

I.A., I.V., in proprio e quali eredi legittimi

di T.V., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE GIULIO

CESARE, n. 2, presso lo studio dell’avvocato NICOLA GIANCASPRO, che

li rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIAELENA BENASSI;

– ricorrenti –

contro

F.M.C., elettivamente domiciliata in ROMA piazza

Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIANNI ZAMBELLI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

CASA DI CURA VILLA VERDE S.R.L. P.I.(OMISSIS), in persona del

Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell’avvocato ALESSIO

PETRETTI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ENRICA CHIERICI;

– controricorrente –

contro

SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONI COOP. a R.L. P.I.(OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DELLE FORNACI, n.38, presso lo studio

dell’avvocato FABIO ALBERICI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

B.T., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSUPPE

FERRARI n.35, presso lo studio dell’avvocato MARCO VINCENTI, che lo

rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato

FRANCO MAZZA;

– controricorrente –

contro

GENERALI ASSICURAZIONI S.p.A., UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 382/2017 della CORTE, D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 13/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/04/2018 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO

SCARANO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 13/2/2017 la Corte d’Appello di Bologna, rigettato quello in via incidentale proposto -in proprio e quali eredi della defunta sig. T.V. – dai sigg. I.A. e I.V., in parziale accoglimento del gravame interposto dal sig. B.T. e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. Reggio Emilia n. 1089 del 2013: a) ha rideterminato in diminuzione le somme dal medesimo dovute agli I. a titolo di risarcimento dei danni dai medesimi subiti in conseguenza del decesso della suindicata madre; b) ha condannato la società Villa Verde s.r.l. al pagamento in favore del predetto appellante di ammontare corrispondente al “50% delle somme che quest’ultimo ha pagato o pagherà in favore degli attori”; c) ha rigettato la domanda di regresso dal predetto proposta nei confronti della terza chiamata sig. F.M.C., nella sua qualità di medico di reparto in servizio presso la casa di cura Villa Verde; d) ha integralmente compensato tra tutte le parti le spese del doppio grado del giudizio di merito.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito gli I. propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi, illustrati da memoria.

Resistono con separati controricorsi il B., la società Villa Verde s.r.l., la società Cattolica di Assicurazione Coop a r.l. e la F., la quale ultima spiega altresì ricorso incidentale sulla base di unico motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1^ motivo i ricorrenti denunziano “omesso esame ed erronea valutazione circa un fatto decisivo per il giudizio… in combinato disposto con l’art. 112 c.p.c. e l’art. 1226 c.c.”.

Si dolgono che la corte di merito abbia erroneamente determinato l’ammontare di risarcimento loro dovuto, in particolare relativamente al “danno permanente biologico subito da T.V.” e al danno da inabilità temporanea.

Con il 2^ motivo denunziano violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Lamentano che erroneamente la corte di merito ha compensato le spese del doppio grado del giudizio di merito, essendo essi risultati totalmente vittoriosi.

Con unico motivo (indicato come “2^ motivo”) la ricorrente in via incidentale denunzia “violazione e falsa applicazione” degli artt. 91,92 c.p.c, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

I motivi di entrambi i ricorsi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono inammissibili.

Va anzitutto osservato che i motivi risultano formulati in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che i ricorrenti, in via principale ed incidentale, fanno rispettivamente riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito (es., all'”atto di citazione notificato il 26 maggio 2008″, alla CTU medico legale alla sentenza del giudice di prime cure, all’atto di appello, alle “domande “di regresso e di manleva””, all’appello incidentale, alle “prove orali richieste”, al “giudicato penale” i ricorrenti in via principale; all'”atto di citazione notificato in data 26.05.2008″, all’atto di costituzione e risposta e all’atto di chiamata in causa del B., alla CTU, alla sentenza del giudice di prime cure, all’atto di appello del B., alla propria comparsa di costituzione e risposta in sede di gravame, alle “conclusioni rassegnate nell’atto di citazione in appello” del B., la ricorrente in via incidentale) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente – per la parte d’interesse in questa sede – riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti (es., parti della sentenza di 1^ grado e della CTU, da parte dei ricorrenti in via principale), senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

A tale stregua non deducono le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura dei rispettivi ricorsi, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle deduzioni contenute nei medesimi (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).

Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso – apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).

A tale stregua, l’accertamento in fatto e le relative valutazioni operate dalla corte di merito nell’impugnata sentenza rimangono invero non idoneamente censurate dagli odierni ricorrenti, principali ed incidentale.

Con particolare riferimento al 2^ motivo del ricorso principale e all’unico motivo di quello incidentale, non può d’altro canto sottacersi che come questa Corte ha già avuto modo di affermare le spese della consulenza tecnica d’ufficio rientrano tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c., sicchè possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, costituendo tale statuizione una variante verbale della tecnica di compensazione espressa per frazioni dell’intero (v. Cass., 7/9/2016, n. 17739; Cass., 17/1/2013, n. 1023. E già Cass., 25/3/1999, n. 2858. Contra, nel senso che viola l’art. 91 c.p.c. la disposizione del giudice che pone parzialmente a carico della parte totalmente vittoriosa il compenso liquidato a favore del C.T.U. perchè neppure in parte essa deve sopportare le spese di causa nè rileva che siano state compensate tra le parti le spese giudiziali, v. peraltro Cass., 21/6/2010, n. 14925; Cass., 16/3/2007, n. 6301. E già Cass., 25/5/1992, n. 6228).

Attesa la reciproca soccombenza va disposta la compensazione tra i ricorrenti, in via principale (sigg. I.) ed incidentale (sig.ra F.), delle spese del giudizio di cassazione.

Le spese, liquidate come in dispositivo in favore di ciascuno dei controricorrenti B., società Villa Verde s.r.l. e società Cattolica di Assicurazione Coop a r.l. e poste solidamente a carico dei ricorrenti in via principale, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibili i ricorsi, principale e incidentale. Compensa le spese del giudizio di cassazione tra i ricorrenti in via principale e la ricorrente in via incidentale. Condanna i ricorrenti in via principale al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione in favore di ciascuno dei controricorrenti B., società Villa Verde s.r.l. e società Cattolica di Assicurazione Coop a r.l., che liquida in complessivi Euro 3.000,00, di cui Euro 2.800,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, in via principale e incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto -rispettivamente – per il ricorso principale e incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2018

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