Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31926 del 10/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 10/12/2018, (ud. 25/10/2018, dep. 10/12/2018), n.31926

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29948-2017 proposto da:

C.F.P. CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE G. VERONESI, in persona del

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

BARBERINI 36, presso lo studio dell’avvocato STEFANO QUEIROLO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO SARTORI;

– ricorrente –

contro

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VARRONE, 9,

presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO MALOSSINI, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati SILVIO MALOSSINI,

DANIELA RUSSO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 70/2017 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 20/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI C

AVALLARO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 20.10.2017, la Corte d’appello di Trento ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato illegittimo per insussistenza del fatto contestato il licenziamento disciplinare intimato da CFP Veronesi ad B.A.;

che avverso tale pronuncia CFP Veronesi ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura;

che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che entrambe le parti hanno depositato memoria;

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, illustrato alle pagg. 72-78 del ricorso per cassazione, la ricorrente denuncia “omesso ed in subordine contraddittorio e travisato esame ed omessa e contraddittoria motivazione di più fatti decisivi oggetto di discussione inter partem, ossia “delle condotte infedeli recidivanti pregresse documentalmente provate del prof. B.A., della condotta oggetto di causa e del presente licenziamento (…), della deposizione di L.G. (…), delle produzioni di parte B. costituite dagli scritti di B.M. a terzi (…), delle ammissioni contenute nelle controdeduzioni (…) del lavoratore, degli atti e documenti nel procedimento RG. P.M. n.r. 4028/13 del Tribunale di Trento e sottesi alla sentenza n. 554/14 (in particolare deposizioni (OMISSIS) e (OMISSIS))”, nonchè “della natura di associazione privata riconosciuta (…) e (della) componente associativa” di essa ricorrente;

che, con il secondo motivo, illustrato alle pagg. 78-80, la ricorrente lamenta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., degli artt. 2697 e 2105 c.c., degli artt. 618,622 “e connessi” (sic) c.p., del T.U. n. 165 del 2001, art. 54, nonchè delle “convenzioni di conciliazione giudiziale inter partes (…) avanti al giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto”, per avere la Corte di merito “decampato in toto dalle risultanze istruttorie”, considerando non provata “l’orditura di un’impresentabile condotta articolata di infedeltà sanzionabile anche in altro ramo del diritto”; che i motivi possono essere esaminati congiuntamente, in considerazione del tenore delle censure rivolte all’impugnata sentenza, e sono palesemente inammissibili, pretendendosi in ultima analisi da questa Corte un’integrale rivalutazione del complesso materiale istruttorio acquisito agli atti di causa, che è cosa in generale non possibile in sede di legittimità;

che, nella specie, non darsi nemmeno ingresso alle censure di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c., avendo la Corte di merito confermato in punto di fatto la decisione di primo grado e ricorrendo pertanto l’ipotesi dell’art. 348-ter c.p.c., comma 5, che questa Corte ha già precisato non trovar luogo solo quando il giudice di secondo grado ricostruisce il fatto in modo differente da quello formulato in primo grado, pur non mutando il dispositivo (così, espressamente, Cass. n. 5528 del 2014), non già quando il giudice, per ricostruire lo stesso fatto, attribuisca rilievo preminente ad una o ad un’altra delle risultanze istruttorie;

che non diversamente va detto delle doglianze di violazione di legge sostanziale e processuale, non veicolandosi problemi di interpretazione delle disposizioni di legge invocate ma soltanto l’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, che è questione esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (cfr. tra le più recenti Cass. n. 24155 del 2017);

che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della soccombenza;

che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso;

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 4.200,00, di cui Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 25 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2018

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