Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31924 del 06/12/2019

Cassazione civile sez. I, 06/12/2019, (ud. 24/09/2019, dep. 06/12/2019), n.31924

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI UMBERTO L. C. G. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28795/2015 proposto da:

Banca Popolare di Bergamo S.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

Alessandria n. 208, presso lo studio dell’avvocato Cardarelli

Massimiliano che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

Stringhini Sergio, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via Bernardo

Blumenstihl n. 71, presso lo studio dell’avvocato Martinelli

Stefano, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

contro

AXA Assicurazioni S.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Vespasiano, n. 17/a

presso lo studio dell’avvocato Incannò Giuseppe che la rappresenta

e difende, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5583/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

dell’08/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/09/2019 dal Cons. Dott. TRICOMI LAURA.

Fatto

RITENUTO

che:

La Banca Popolare di Bergamo SPA ha proposto ricorso per cassazione con un mezzo corroborato da memoria avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, in epigrafe indicata, nei confronti di P.A. e di AXA Assicurazioni SPA, garante, che hanno replicato con controricorso. P. ha depositato memoria.

La Corte territoriale ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla banca perchè notificato oltre i termini di legge.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. L’unico motivo censura la statuizione con cui è stato dichiarato inammissibile l’atto di appello sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 160 e 348 c.p.c. e dell’art. 291 c.p.c., nonchè dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

2. Il motivo è infondato.

Nella specie, emerge dalla decisione impugnata che: la sentenza di primo grado venne notificata alla banca appellante, a mezzo PEC, il 3/3/2015; la banca notificò l’atto di appello al procuratore costituito presso uno studio oramai non più in uso (sito in (OMISSIS)) entro il termine breve di cui all’art. 325 c.p.c., in data 26/3/2015; la notifica – sarebbe stata tempestiva se fosse andata a buon fine, ma – non era andata a buon fine perchè il difensore della controparte era risultato trasferito presso lo studio già indicato nell’atto di notifica della sentenza di primo grado; la banca aveva riattivato autonomamente il procedimento notificatorio, consegnando l’atto all’ufficiale giudiziario il 20/4/2015, e questi aveva effettuato la notifica in data 23/4/2015 con esito positivo presso lo studio professionale del difensore (sito in (OMISSIS)), ma tale notifica era avvenuta certamente ben oltre il termine di trenta giorni previsto dall’art. 325 c.c., comma 1.

La Corte territoriale ha accertato che non ricorreva il requisito dell’assenza di negligenza della banca notificante, valutando una serie di circostanze di fatto (l’aggiornamento tempestivo presso l’ordine professionale dell’indirizzo dello studio e l’indicazione dello stesso contenuta nella sentenza d’appello notificata); la ricorrente lamenta l’omesso esame di alcuni fatti (timbri con il vecchio indirizzo sugli atti processuali, mancanza di indicazione del nuovo indirizzo in alcuni atti) che non risultano decisivi giacchè non viene illustrato in che modo sarebbero stati idonei a porre nel nulla gli elementi valutati dalla Corte romana e, in realtà, sollecitano il riesame del merito.

L’accertamento della negligenza inescusabile ha reso inapplicabile anche la riattivazione del procedimento notificatorio entro il termine fissato dalle Sezioni Unite, consentito solo in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante (Cass. n. 14594 del 15/7/2016).

3. In conclusione il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

Sussistono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso;

Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 7.000,00, a favore di P. ed in Euro 5.5000,00, a favore di AXA, oltre, per ciascuno, Euro 200,00 per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2019

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