Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31922 del 06/12/2019

Cassazione civile sez. I, 06/12/2019, (ud. 24/09/2019, dep. 06/12/2019), n.31922

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23848/2015 proposto da:

M.I., Me.Da., elettivamente domiciliati in Roma,

Via Corvisieri n. 9, presso lo studio dell’avvocato Fabbricatore

Francesco, rappresentati e difesi dall’avvocato Tenuta Giovanni

Carlo, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Arena NPL One S.p.a., e per essa, quale mandataria UniCredit Credit

Management Bank S.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere A. da

Brescia n. 9-10, presso lo studio dell’avvocato Fioretti Andrea,

rappresentata e difesa dall’avvocato Scrivo Luciana, giusta procura

speciale per Notaio Dott. Ma.Ma. di Verona del 16/09/2010,

rep. n. (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1392/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

del 04/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/09/2019 dal Cons. Dott. VALITUTTI ANTONIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato il 22 novembre 1986, la Mondialfarma s.n.c. ed i suoi fideiussori M.I., Me.Da. e Me.Ma. proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 519/1986, emesso dal Tribunale di Cosenza, con il quale era stato loro ingiunto il pagamento della somma di Lire 66.804.586 (Euro 34.501,69), in favore della Banca Agricola Argentanese, per effetti cambiari ed assegni, presentati allo sconto e rimasti insoluti, conseguenti alla concessa apertura di credito in conto corrente. Il Tribunale adito, con sentenza n. 332/2007 rigettava l’opposizione.

2. La Corte d’appello di Catanzaro disattendeva, a sua volta, il gravame proposto da M.I. e Me.Da., con sentenza n. 1392/2014, depositata il 4 ottobre 2014, con la quale confermava in toto la decisione di primo grado. La Corte territoriale riteneva che gli appellanti avessero prestato, a favore della debitrice principale Mondialfarma s.n.c., una cd. fideiussione omnibus che, in quanto stipulata prima della L. n. 154 del 1992, era da ritenersi perfettamente valida, e reputava infondate nel merito tutte le altre eccezioni dai medesimi proposte.

3. Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto, quindi, ricorso M.I. e Me.Da. nei confronti della Unicredit s.p.a. (nuova denominazione del Credito italiano, società cessionaria della Banca Agricola Argentanese, affidato a tre motivi. La Arena NPL One s.r.l. e per essa, quale mandataria, la UniCredit Credit Management Bank s.p.a. (che ha assunto la denominazione doBank s.p.a.) ha replicato con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo e terzo motivo di ricorso, M.I. e Me.Da. denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., artt. 1936,1956,1175. 1376,1843,1844,1858,1859,2697,2729,2730 c.c., artt. 112,113,115 e 116 c.p.c., nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

1.1. I ricorrenti si dolgono del fatto che la Corte d’appello abbia ritenuto valida la fideiussione rilasciata alla banca in data 9 ottobre 1985, a garanzia dell’intera esposizione debitoria della debitrice principale (Mondialfarma s.n.c.), trattandosi di una cd. fideiussione omnibus stipulata prima della modifica dell’art. 1938 c.c., introdotta dalla L. 17 febbraio 1992, n. 154. La Corte territoriale avrebbe omesso di considerare – sul punto la motivazione sarebbe, invero, del tutto carente – che in presenza di una fideiussione omnibus per obbligazione futura, e di “una clausola di dispensa della banca creditrice dell’onere di conseguire una specifica autorizzazione del fideiussore per nuove concessioni di credito, in caso di mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore garantito”, in deroga all’art. 1956 c.c., l’operatività della garanzia fideiussoria rimane esclusa, qualora il comportamento dell’istituto di credito nei confronti del fideiussore non possa considerarsi improntato al rispetto dei principi di buona fede e di correttezza nell’esecuzione del contratto.

Siffatta violazione dei doveri summenzionati si desumerebbe da una serie di atti, riprodotti – in parte – nel ricorso, che evidenzierebbero corna la banca avesse concesso ulteriori finanziamenti alla Mondialfarama, sebbene consapevole delle sue pessime condizioni economiche.

1.2. I motivi sono inammissibili.

1.2.1. In materia di fideiussione, secondo la disciplina anteriore alla L. 17 febbraio 1992, n. 154 – il cui art. 10 ha modificato senza previsione di retroattività gli artt. 1938 e 1956 c.c. (per la non retroattività della novella, cfr. Cass., 20/01/2017, n. 1580) – la clausola con la quale il fideiussore, in deroga all’art. 1956 cit., dispensava la banca creditrice dall’onere di conseguire una specifica autorizzazione per nuove concessioni di credito in caso di mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore garantito (disciplina la cui illegittimità costituzionale è stata esclusa dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 204 del 1997) non esonerava la banca medesima dall’osservanza nell’esecuzione del rapporto dei normali canoni di correttezza e buona fede. E tuttavia, incombeva pur sempre alla parte, che ne deduceva la violazione, l’onere di provare le circostanze evidenzianti la contrarietà a buona fede della condotta mantenuta dalla Banca che si avvaleva della fideiussione “omnibus” (Cass., 17/01/2003, n. 611).

In particolare, costituiva onere della parte la quale deduceva la violazione di questo canone dimostrare, non solo che la nuova concessione di credito fosse avvenuta nonostante il peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie del debitore principale, ma anche che la banca avesse agito nella consapevolezza di un’irreversibile situazione di insolvenza e, quindi, senza la dovuta attenzione anche all’interesse del fideiussore. Era quindi necessario che il fideiussore, il quale invocava la propria liberazione, desse prova, sia del fatto oggettivo della concessione di un ulteriore finanziamento quando si era già verificato un peggioramento delle condizioni economiche del debitore principale, raffrontate a quelle esistenti all’atto della costituzione del rapporto, sia del requisito soggettivo della consapevolezza di tale peggioramento da parte del creditore (Cass., 11/01/2006, n. 394).

1.2.2. E’, tuttavia, del tutto evidente che – nel caso concreto siffatte circostanze e le relative prove, avrebbe dovuto essere allegate e prodotte dagli odierni ricorrenti nel giudizio di merito, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio (Cass., 17/01/2018, n. 907; Cass., 09/07/2013, n. 17041), ed essendo improponibile, in sede di legittimità, qualsiasi attività istruttoria che non attenga all’ammissibilità del ricorso, a norma dell’art. 372 c.p.c. (Cass., 01/03/2010, n. 4863).

1.2.3. Nel caso di specie, per contro, i ricorrenti non hanno allegato di avere dedotto la questione della malafede dell’istituto di credito dinanzi alla Corte d’appello, e non hanno indicato in alcun modo quali prove abbiano prodotto a quel giudice, al fine di dimostrare sia la concessione di un ulteriore finanziamento quando si era già verificato un peggioramento delle condizioni economiche del debitore principale, sia la consapevolezza di tale peggioramento da parte del creditore. La riproduzione, per la prima volta, nel ricorso per cassazione di una serie di atti processuali e documenti dai quali dovrebbero inferirsi tali circostanze, senza indicazione alcuna circa la avvenuta loro sottoposizione al giudice di appello, operata all’evidente fine di sollecitare un’ulteriore valutazione di merito, è pertanto – da ritenersi senz’altro inammissibile.

1.3. Per tali ragioni, le censure, poichè inammissibili, non possono trovare accoglimento.

2. Con il secondo motivo di ricorso, M.I. e Me.Da. denunciano la violazione dell’art. 111 Cost., artt. 1284, 1825, 1858, 1859, 2009, 2011, 2697, 112,113,115,116 e 633 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

2.1. Lamentano gli istanti che il giudice di secondo grado abbia ritenuto “del tutto inconferenti” le questioni relative alla misura degli interessi e alla incertezza del credito, ancorchè la pattuizione degli interessi sarebbe affetta da nullità, ai sensi dell’art. 1284 c.c., comma 3 e siano stati azionati in via monitoria due assegni non recanti la firma di girata della debitrice principale, Mondialfarma s.n.c..

2.2. Il mezzo è inammissibile.

2.2.1. Per quanto concerne, invero, gli interessi, va rilevato che la Corte territoriale ha ritenuto inconferenti le questioni mosse al riguardo dagli appellanti M. e Me., in quanto le condizioni praticate dalla banca in relazione alla disciplina degli interessi e dell’anatocismo non venivano in discussione nel presente giudizio (p. 7). Ed, in effetti, il decreto ingiuntivo – trascritto nella parte essenziale nel ricorso (p. 11) – aveva ad oggetto le somme relative a titoli presentati allo sconto e rimasti insoluti, con i relativi interessi convenzionali, laddove dall’atto di appello – del pari trascritto in parte nel ricorso – si evince che gli appellanti avevano dedotto la diversa questione relativa alla “nullità del contratto e la invalidità delle clausole sugli interessi (…) sotto il profilo della nullità della clausola riguardante l’anatocismo e la misura degli interessi oltre la soglia legale”. Di qui la ritenuta irrilevanza della questione, in quanto estranea alla domanda azionata con la richiesta di ingiunzione. Nè gli istanti hanno indicato quando, ed in quale atto, avrebbero dedotto la diversa questione, oggetto del motivo di ricorso, nel giudizio di merito, in conformità al principio di autosufficienza del ricorso (art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4).

2.2. Quanto alla questione relativa agli assegni privi della firma di girata della debitrice principale, la censura difetta, del pari di autosufficienza, non avendo gli esponenti indicato dove la stessa questione – che non risulta dalla sentenza impugnata – sia stata formulata, e non avendo neppure i medesimi specificato di quali assegni si tratti, con l’indicazione del numero, della data, del beneficiario e di qualsiasi altro dato identificativo dei titoli. Sicchè la doglianza si palesa, sul punto, del tutto generica.

2.3. Il motivo, poichè inammissibile, non può – di conseguenza – trovare accoglimento.

3. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti, in favore della controricorrente, alle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 4.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2019

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