Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31921 del 06/12/2019

Cassazione civile sez. I, 06/12/2019, (ud. 24/09/2019, dep. 06/12/2019), n.31921

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23121/2015 proposto da:

V.R., elettivamente domiciliato in Roma Via Cosseria 2

presso lo studio dell’avvocato Alfredo Placidi e rappresentato e

difeso dall’avvocato Antonio Rizzo in forza di procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

Banca Intesa Sn Paolo Spa, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via Liberiana 17 presso

lo studio dell’avvocato Antonio Ferraguto che lo rappresenta e

difende in forza di procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 387/2015 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 16/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/09/2019 dal Consigliere UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato l’8/7/2002 V.R. ha convenuto in giudizio la Carime Intesa Gestione s.p.a., quale successore a titolo universale della Cassa di Risparmio Salernitana, dinanzi al Tribunale di Salerno – Sezione Distaccata di Eboli, chiedendo di dichiarare la responsabilità della Banca per l’illegittima segnalazione del suo nominativo alla Centrale Rischi della Banca d’Italia e conseguentemente condannarla al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.

L’attore ha sostenuto che con sentenza 17/84 il Tribunale di Salerno aveva dichiarato il fallimento della (OMISSIS) s.n.c. e il suo stesso fallimento, quale socio illimitatamente responsabile; che nel corso della procedura fallimentare il Curatore aveva esperito azione revocatoria, nei confronti della Cassa di Risparmio Salernitana, presso la quale la società fallita aveva un conto corrente in relazione ad alcuni versamenti effettuati dal fideiussore; che la predetta azione era stata parzialmente accolta dal Tribunale; che il 19/7/1989 il fallimento era stato chiuso per riparto finale dell’attivo; che in seguito egli si era visto rifiutare da taluni istituti la richiesta di aperture di credito per l’esistenza di una segnalazione alla Centrale Rischi effettuata da Intesa Gestione Crediti per una sofferenza di Lire 15.000.000 di (OMISSIS) e del socio illimitatamente responsabile, del tutto illegittima perchè il debito era stato interamente soddisfatto e la Banca non si era insinuata nella procedura fallimentare.

Si è costituita Intesa BCI Gestione Crediti s.p.a., succeduta a Carime Intesa Gestione s.p.a., a sua volta succeduta a Cassa di Risparmio Salernitana, chiedendo il rigetto della domanda.

Esperita istruttoria testimoniale, dopo l’incorporazione di Intesa Gestione Crediti in Banca Intesa, a sua volta ridenominata Intesa SanPaolo s.p.a., il Tribunale di Salerno, Sezione Distaccata di Eboli, con sentenza del 24/9/2010 ha accolto la domanda dell’attore, condannando la Banca convenuta al pagamento in suo favore della somma di Euro 50.000,00, oltre interessi e spese.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello la Banca Intesa SanPaolo, a cui ha resistito l’appellato V.R..

Sospesa preliminarmente l’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, la Corte di appello di Salernofcon sentenza del 16/6/2015, ha accolto il gravame, rigettando la domanda proposta da V.R., col favore delle spese del doppio grado di giudizio.

3. Avverso la predetta sentenza del 16/6/2015, notificata il 1/7/2015, con atto notificato il 25/9/2015 ha proposto ricorso per cassazione V.R., svolgendo due motivi.

Con atto notificato il 4/11/2015 Intesa SanPaolo s.p.a. ha proposto controricorso, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità, o improponibilità, o il rigetto dell’avversaria impugnazione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 5, il ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti, nonchè violazione dell’art. 1375 c.c..

1.1. Secondo il ricorrente, la Corte di appello aveva trascurato il fatto decisivo che il V. non era inadempiente verso la Banca poichè ignorava l’esistenza dell’obbligazione; non era contestato il fatto che prima della dichiarazione di fallimento l’esposizione debitoria della società fallita (OMISSIS) s.n.c. era stata estinta ad opera del fideiussore D.C.; il V. quindi sapeva che non esisteva alcun debito verso la Banca; tale credito era sorto solo per effetto della sentenza 1069/88 con la quale il Tribunale di Salerno aveva accolto l’azione revocatoria esperita dalla curatela e che aveva condannato la Banca a restituire parte delle somme ricevute in pagamento dal fideiussore. Tale giudizio si era svolto fra la curatela e l’istituto di credito e la Banca non aveva mai proposto istanza di ammissione al passivo.

Il V. non era mai stato avvisato del debito e nemmeno dell’intenzione della Banca di procedere alla segnalazione alla Centrale Rischi per il modesto credito (Euro 7.747,00), come sarebbe stato doveroso secondo i principi di correttezza e buona fede.

1.2. Il ricorrente denuncia l'”omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

Il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito, con modificazioni, in L. 7 agosto 2012, n. 134, in tema di ricorso per vizio motivazionale, deve essere interpretato, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, nel senso della riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione; secondo la nuova formula, è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Sez. un., 07/04/2014, n. 8053; Sez. un., 22/09/2014, n. 19881; Sez. un., 22/06/2017, n. 15486).

Inoltre, secondo le Sezioni Unite, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

1.3. Il fatto decisivo che la Corte salernitana avrebbe omesso di considerare era che il ricorrente V. non avrebbe potuto considerarsi inadempiente perchè non era stato informato dell’esistenza del credito, risorto per effetto della sentenza di accoglimento dell’azione revocatoria del pagamento effettuato dal fideiussore.

La Corte di appello di Salerno non ha affatto trascurato tale circostanza, ma l’ha ritenuta irrilevante, avendo ben presente che il credito della Banca era (ri)sorto per effetto della sentenza che aveva dichiarato inefficace il pagamento ricevuto dal fideiussore, restituito alla curatela fallimentare (sentenza impugnata, pag.4-5, con errore materiale evidente della parola “debitrice” per “creditrice”, a pagina 4, ultimo rigo).

Inoltre, alle pagine 8 e 9, la Corte di appello ha disatteso le tesi ora riproposte dal V. circa la mancata insinuazione del credito al passivo fallimentare e la mancata richiesta preventiva di pagamento alla società fallita e al socio illimitatamente responsabile, egli pure dichiarato fallito, ritenendo espressamente che non fosse necessario un previo accertamento giudiziale del credito in sofferenza e sostenendo che automaticamente, per effetto della sentenza di accoglimento della revocatoria, la Banca era divenuta creditrice nei confronti della correntista e soprattutto che non era affatto necessaria una preventiva richiesta nei confronti del debitore, che peraltro al momento della pronuncia della revocatoria era soggetto fallito.

La Corte di Salerno, lungi dall’omettere l’esame del fatto de quo, ha osservato che la Banca aveva legittimamente operato la segnalazione, senza previamente chiedere l’ammissione al passivo e senza sollecitare il pagamento nei confronti di soggetti, che seppur tornati in bonis risultavano comunque in situazione deficitaria.

1.4. Con l’ultima parte del motivo, nel lamentare la violazione dell’art. 1375 c.c. il ricorrente sostiene che i doveri di comportamento secondo correttezza e buona fede avrebbero imposto alla Banca di richiedergli il pagamento prima di procedere alla segnalazione alla Centrale Rischi.

Egli tuttavia non si confronta con la motivazione addotta dalla Corte territoriale che ha fondato la valutazione di correttezza, anche in relazione a tale profilo, del comportamento della Banca sull’oggettiva esistenza del credito e sulla situazione deficitaria dei debitori, soggetti dichiarati falliti, in considerazione del fatto che il fallimento era stato chiuso per avvenuto riparto dell’attivo, ma senza la soddisfazione dei creditori ed anzi con il pagamento dei creditori chirografari solo in percentuale irrisoria (0,413%).

La Corte di appello ha ritenuto quindi la segnalazione pienamente legittima perchè effettuata relativamente a un credito “in sofferenza”, inteso come esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, ovvero in condizione di incapacità non transitoria di adempiere alle obbligazioni assunte, o in situazione sostanzialmente equiparabile.

Giova rammentare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte in tema di segnalazione alla Centrale Rischi di un credito in sofferenza, la nozione di insolvenza non si identifica con quella propria fallimentare, ma si concretizza in una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come deficitaria, ovvero come di grave difficoltà economica, senza, quindi, alcun riferimento al concetto di incapienza o irrecuperabilità e senza che assuma rilievo la manifestazione di volontà di non adempiere, che sia giustificata da una seria contestazione sull’esistenza del credito. (Sez. 3, n. 26361 del 16/12/2014, Rv. 633869 – 01); la segnalazione di una posizione “in sofferenza” presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia, secondo le istruzioni del predetto istituto e le direttive del CICR, richiede una valutazione, da parte dell’intermediario, riferibile alla complessiva situazione finanziaria del cliente, e non può quindi scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d’insolvenza (Sez. 1, n. 15609 del 09/07/2014, Rv. 631843 – 01).

2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 5, il ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti nonchè violazione degli artt. 1176 e 2729 c.c. e art. 120 L. Fall..

2.1. Poichè la segnalazione era avvenuta solo il 30/9/1989, dopo la chiusura della procedura fallimentare avvenuta il 19/7/1989, nessuna rilevanza presuntiva poteva essere esercitata dal fallimento e dalla precedente situazione di insolvenza.

La Corte territoriale, sottraendosi alla doverosa valutazione approfondita della condizione economica del debitore, avrebbe ricavato in modo automatico la condizione di oggettiva difficoltà economica del V. dalla precedente dichiarazione di fallimento, chiuso per insufficienza di attivo, ossia da elementi che non offrivano invece un quadro attuale delle condizioni finanziarie del debitore.

2.2. Anche in questo caso non esiste un fatto decisivo non esaminato dalla Corte di appello, che non ha affatto dedotto automaticamente la configurabilità in capo al V. della predetta situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d’insolvenza, dal fatto che egli fosse in precedenza incorso nella dichiarazione di fallimento nel 1984 quale socio illimitatamente responsabile della pure fallita (OMISSIS) s.n.c..

La Corte di appello, per converso, ha attribuito rilievo alle modalità con cui il fallimento era stato chiuso il 19/7/1989 per riparto finale dell’attivo, lasciando insoddisfatto, se non in misura irrisoria, il ceto creditorio chirografario; la Corte territoriale ha quindi da tale circostanza elementi per opinare, con valutazione prettamente di merito, insindacabile in sede di legittimità, la persistenza della grave difficoltà economica della società fallita e del V. e ha osservato che se egli fosse stato in grado di soddisfare il credito, la chiusura del fallimento avrebbe avuto un ben diverso esito, concludendo così per un motivato accertamento di una situazione patrimoniale globalmente negativa della società e del V..

3. Il ricorso deve pertanto essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate nella somma di Euro 6.000,00 per compensi, Euro 200,00 per esposti, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione civile, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA