Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3192 del 12/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3192 Anno 2014
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: MANNA FELICE

ORDINANZA
sul ricorso 7975-2011 proposto da:
GECOSYSTEM SPA 01233670544 in persona del suo amministratore
delegato, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ATTIMO
REGOLO 12-D, presso lo studio dell’avvocato CASTALDI ITALO,
rappresentata e difesa dall’avvocato MAMMOLI MARIA LUISA,
giusta procura a margine del ricorso (comparsa di costituzione in
sostituzione di nuovo difensore);

– ricorrente –

Contro
GIANNI FIORETTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.B.
MORGAG1\71 2/A , presso lo studio dell’avv. UMBERTO
SEGARELLI, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale in
calce all’atto di costituzione;

– resistente –

Data pubblicazione: 12/02/2014

nonchè contro
COOP. CENTRO ITALIA SOC. COOP. A R.L.;

– intimata avverso la sentenza n. 332/2010 della CORTE D’APPELLO di
depositata il 13/08/2010;

udita la rel=ione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA;
udito per il resistente l’Avvocato Fabio Blasi (per delega avv. Umberto
Segarelli) che si riporta agli scritti, depositando n. 1 racc. A/R
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO
GIOVANNI RUSSO che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Ric. 2011 n. 07975 sez. M2 – ud. 23-10-2013
-2-

PERUGIA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
I.

Il Consigliere relatore, designato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha

depositato in cancelleria la seguente relazione ex artt. 380-bis e 375 c.p.c.:

“1. – Dalla sentenza impugnata si apprende che il Tribunale di Terni, con

di un fondo urbano, adibito ad autofficina, che Gianni Finretti aveva
proposto nei confronti della Gecosystem s.p.a. e della sipi s.r.l.
1.1. – L’appello proposto dalla Gecosystem s.p.a. è stato respinto dalla
Corte territoriale di Perugia. Quest’ultima ha ritenuto che la circostanza che
in due relazioni tecniche elaborate da diversi c.t.u. nell’ambito di differenti
procedimenti (uno fallimentare e l’altro di espropriazione immobiliare: così
si afferma a pag. 5 del ricorso), non fosse stata rilevata la presenza
dell’autofficina, non valga a contrastare l’accertamento positivo effettuato
dal giudice di prime cure.
Questi, infatti, aveva chiarito che in dette relazioni tecniche mancava una
descrizione specifica dello stato della particella catastale corrispondente
all’immobile oggetto di causa, sicché da tali atti non potevano desumersi
elementi concreti idonei a contrastare le testimonianze acquisite,
specificamente rifèrite, invece, al fondo in questione.
Ancora, ha osservato la Corte distrettuale, il fatto che le due relazioni
tecniche non menzionassero la presenza dell’autofficina non legittimava la
deduzione che l’eventuale possesso del fondo da parte dell’attore sarebbe
stato esercitato clandestinamente, e dunque in maniera non valida per
l ‘usucapione. Una tale situazione di fatto, oltre ad essere contrastata dai
testi, era manifestamente non plausibile in relazione ad un’attività
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pronuncia del 115.2006, accolse la domanda di usucapione della proprietà

commerciale, come appunto quella di un’autoffìcina esercitata in pieno
centro città.
Infine, la Corte perugina ha rilevato che l’appellante non ha contrastato la
motivazione, chiara e diffusa, con la quale il giudice di primo grado aveva

Fioretti prima che maturasse l ‘usucapione, avesse interrotto il decorso del
relativo termine.
2. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre la Gecosystem s.p.a., in base
a due motivi d’impugnazione.
2.1. – Né Gianni Fioretti, né la Cooperativa Centro Italia a r. i.
(incorporante la Sipi s.r.l.) — nei confronti della quale questa Corte ha
disposto con ordinanza interlocutoria del 2.10.2012 la rinnovazione
dell’integrazione del contraddittorio, cui aveva invano provveduto sua sponte
la società ricorrente, una volta preso atto della prima relazione depositata ex
art. 380-bis c.p.c.— hanno svolto attività difensiva.
3. – Con i due mezzi d’annullamento, da trattare congiuntamente perché
omogenei nell’intitolazione ex art. 360, n. 5 c.p.c. e nell’oggetto, la
Gecosystem censura l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione
circa un fatto controverso e decisivo, riguardante a) l’insussistenza del
possesso, che sarebbe stata accertata nelle due relazioni dei c.t.u. (primo
motivo); e in subordine, b) le caratteristiche di detto possesso, ove in ipotesi
esercitato (secondo motivo).
Sostiene parte ricorrente che nei due elaborati peritali (effettuati entro il
ventennio) cui la Corte umbra non ha dato credito, era stata effettuata
un’approfondita e dettagliata analisi dell’area oggetto di causa, senza che in
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escluso che la richiesta stragiudiziale della Gecosystem s.p.a., inviata al

entrambe le occasioni fosse stata in alcun modo rilevata la presenza
dell’officina meccanica del Fioretti. Soggiunge, quindi, che anche a voler
ammettere in via di ipotesi che l’attore avesse esercitato il possesso di
qualsivoglia diritto reale sull’immobile, di certo si sarebbe trattato di un

rilevabile dall ‘esterno.
4. – Le due censure sono inammissibili per la loro genericità.
E’ costante indirizzo di questa Corte Suprema che il ricorrente il quale, in
sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione su un’istanza di
ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di un documento o di
risultanze probatorie o processuali, ha l’onere di indicare specificamente le
circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato od
erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla loro
trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della
decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il
principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, la S. C. deve essere
in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui
lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (cfr. ex pluribus e
tra le più recenti, Cass. nn. 13677/12, 17915/10, 4201/10, 6023/09 e
5043/09).
4.1. – Nella specie, il ricorso né trascrive, né sintetizza il ccmfcnuto delle
due relazioni tecniche, limitandosi a fornire il generico ed apodittico giudizio
critico della parte ricorrente sulla loro idoneità a dimostrare l’inesistenza
dell’officina gestita dall’attore (così testualmente a pag. 6 del ricorso: ”
nei due elaborati prodotti viene effettuata una approfondita e dettagliata
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possesso clandestino, proprio perché, per le ragioni di cui sopra, non

analisi dell’area oggetto di causa, senza che sia stata in alcun modo rilevata
la presenza dell’officina Meccanica del Fioretti sull’area Ex SI:R.I.”; e a pag.
8, sempre del ricorso: “Alla luce di quanto sopra evidenziato, anche a voler
ammettere per ipotesi che il Fioretti avesse esercitato il possesso … di certo

corrispondente all’esercizio pieno del diritto di proprietà, bensì
clandestinamente o sotto altra forma di diritto reale e, quindi, comunque in
maniera non idonea a far conseguire l ‘usucapione dell ‘area”).
Siffatta modalità di esposizione delle censure sopprime il momento
espositivo ed argomentativo surrogandolo con quello finale e di sintesi, e
pertanto non consegue il minimo esigibile per l ‘ammissibilità dei mezzi
d’annullamento formulati.
5. – Per le considerazioni svolte, si propone la decisione del ricorso con
ordinanza, nei sensi di cui sopra, ex art. 375, n. 5 c.p.c.”
Il. – Preliminarmente va rilevato che a) è stato debitamente integrato il
contraddittorio nei confronti della Cooperativa Centro Italia a r.l.
(incorporante la Sipi s.r.1.), giusta quanto disposto da questa Corte con
l’ordinanza interlocutoria del 2.10.2012, citata nella relazione; e b) l’ altra
parte intimata, Gianni Fioretti, non ha depositato controricorso, ma un “atto di
costituzione” con procura in calce, al solo fine di partecipare alla discussione
orale. Tale procura, tuttavia, è stata autenticata dal difensore e, quindi, non è
conforme alla previsione dell’art. 83, comma 3 c.p.c., il cui testo attuale, così
come modificato dall’art. 45 della 1. n. 69 del 2009, secondo il quale la
procura speciale può essere apposta a margine od in calce anche di atti diversi
dal ricorso o dal controricorso, si applica esclusivamente ai giudizi instaurati
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lo stesso possesso doveva necessariamente essere esercitato non già come

in primo grado dopo la data di entrata in vigore di detta legge (4 luglio 2009),
mentre per i procedimenti instaurati anteriormente a tale data, se la procura
non viene rilasciata a margine od in calce al ricorso e al controricorso, si deve
provvedere al suo conferimento mediante atto pubblico o scrittura privata
(rfr,

Cass. nn.

7241/10 e 17604/10). Pertanto, atteso che la causa in esame ha avuto inizio
nel 2003, detta parte non può ritenersi regolarmente rappresentata nel
procedimento.
III. – La Corte condivide la relazione, rispetto alla quale la parte ricorrente,
debitamente avvisata, non ha depositato memoria, e il Procuratore generale
nulla ha osservato.
IV. – Pertanto il ricorso va respinto.
V. – Nulla per le spese, per le ragioni indicate al paragrafo II.
P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 23.10.2013.

autenticata, come previsto dall’art. 83, secondo comma c.p.c.

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