Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3192 del 11/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 11/02/2020, (ud. 23/10/2019, dep. 11/02/2020), n.3192

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27019-2018 proposto da:

C.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO

CESARE 14, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANFRANCO GAFFURI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 12752/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 23/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

DELL’ORFANO ANTONELLA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

C.L. propone ricorso per cassazione per la revocazione, ex art. 391 bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 4, dell’ordinanza di questa Corte n. 12752/2018, indicata in epigrafe, che aveva cassato senza rinvio la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 13/2013, ed ha depositato memoria difensiva;

l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. con il ricorso si lamenta che la Corte, decidendo anche nel merito, abbia rigettato il ricorso del contribuente erroneamente interpretando il contenuto della sentenza, resa da questa stessa Corte n. 12883/2007, in giudicato, ragguagliando così il valore fiscale dei titoli societari caduti in successione al patrimonio netto contabile, con conseguente preteso “difetto nella percezione sensoriale e visiva dei fatti di causa” circa l'”allineamento…(o)… il contrasto, con riguardo ai rispettivi contenuti sostanziali, tra la valutazione, giuridicamente esatta delle partecipazioni societarie ereditate da condurre con riferimento al patrimonio netto contabile, e il tributo di fatto preteso dall’Agenzia sulla scorta…(della)… consistenza economica reale del bene successorio”;

1.2. si lamenta altresì che la Corte sia incorsa in altro errore revocatorio avendo “frainteso il dato di fatto essenziale in causa e lo stesso oggetto materiale del giudizio, così finendo per censurare, nella stessa sussunzione dei fatti litigiosi ai fini della pronuncia, un responso giudiziale – di cui era in discussione il reale effetto dispositivo – quale giudicato esterno di per sè vincolante nei riguardi di C.L., generando una… alterazione della realtà processuale”;

1.3. all’esame del ricorso devono premettersi alcuni punti fermi, nell’elaborazione da parte di questa Corte (tra molte, Cass. Sez. U. 16/11/2016, n. 23306), dell’istituto della revocazione;

1.4. va tenuta presente, in via preliminare (tra molte: Cass. ord. 30/07/2014, n. 17402; Cass. ord. 29/04/2016, n. 8472), la differenza tra giudizio di fatto e giudizio di diritto, sinteticamente precisando che: per fatto e giudizio di fatto deve intendersi tutto ciò che attiene all’accertamento o alla ricostruzione della verità o della falsità di dati empirici (fatti o atti) rilevanti per il diritto, fatta eccezione per le modalità di applicazione delle eventuali norme relative ad ammissibilità ed assunzione di prove, ovvero a prove legali; per diritto e giudizio di diritto si deve avere riguardo a tutto quanto attiene all’applicazione di norme e cioè: all’individuazione o scelta della norma applicabile al caso concreto; all’interpretazione di tale norma, sia con riguardo alla fattispecie astratta, sia con riguardo al comando; alla sussunzione dei fatti, come ricostruiti, entro la fattispecie astratta; all’individuazione o deduzione delle conseguenze da quella norma previste, con applicazione al caso di specie;

1.5. su questa premessa, l’errore revocatorio consiste allora in una falsa percezione della realtà, in un errore, cioè, obbiettivamente ed immediatamente rilevabile, che attiene all’accertamento o alla ricostruzione della verità o non verità di specifici dati empirici, idonei a dar conto di un accadimento esterno al processo, al quale un soggetto dell’ordinamento intende ricollegare effetti giuridici a sè favorevoli, all’esito della sua sussunzione entro una fattispecie generale ed astratta determinata: l’errore deve, allora, apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o – meno che mai – di indagini o procedimenti ermeneutici (Cass. Sez. U. 10/08/2000, n. 561; tra le altre, per tutte: Cass. 01/03/2005, n. 9 4295; Cass. 18/09/2008, n. 23856; Cass. Sez. U. 07/03/2016, n. 4413);

1.6. pertanto, l’errore revocatorio non può articolarsi nella deduzione di un inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, integrando tale inesatto apprezzamento, semmai, il detto vizio logico deducibile secondo l’art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. 20/02/2006, n. 3652; Cass. ord. 11/02/2009, n. 3365; Cass. ord. 29/04/2016, n. 8472), quando relativo ad una sentenza ricorribile, ovvero, quando riferito ad una sentenza di legittimità, non altrimenti emendabile nel vigente sistema di impugnazioni;

1.7. una valutazione implica di per sè sola una decisione e quindi una ponderazione o scelta tra più possibilità od alternative, tanto escludendo la configurabilità dell’errore revocatorio: l’errore di percezione deve invece riguardare un fatto, vale a dire un evento esterno al processo e che deve essere rappresentato e ricostruito all’interno di questo come elemento di una fattispecie da sussumere nel successivo giudizio di diritto; sicchè l’errore che cade sugli atti e i documenti della causa non è rilevante in se stesso, ma solo nella misura in cui si risolve in un errore di percezione di un fatto;

1.8. il contrasto tra verità e supposizione, rilevante ai fini dell’art. 395 c.p.c., n. 4, è allora quello tra la rappresentazione di un fatto (o di un complesso di fatti) univocamente emergente dagli atti e dai documenti e la supposizione del medesimo fatto (o complesso di fatti) posta a base della decisione del giudice, e, per di più, deve trattarsi di un contrasto in termini di esclusione reciproca e non di semplice diversità tra l’una e l’altra, mai esaminato prima di quel momento dalle parti o dal giudice;

1.9. ciò che rileva è quindi una radicale e insanabile contrapposizione fra due divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, costituite l’una da quella risultante dalla sentenza del giudice e l’altra da quella che si ricava univocamente dagli atti e dai documenti di causa;

1.10. pertanto, deve trattarsi di una mera svista di carattere materiale o meramente percettivo, riferita a fatti incontestabilmente ed univocamente percepibili nella loro ontologica esistenza e quindi insuscettibili di diverso apprezzamento, e mai può allora rilevare, a detti fini, un errore che implichi un benchè minimo margine di apprezzamento o valutazione o giudizio per la sussunzione del fatto;

1.11. la rappresentazione del fatto (o del complesso di fatti) materiale è – in altri termini – qualificabile come univoca quando è evidente, quando cioè essa non implica giudizio, sia pure elementare, inteso ad eliminare potenziali o effettive divergenze, in opzione di scelte implicanti un minimo grado di discrezionalità valutativa, mentre la supposizione deve poter comportare l’apprezzamento di un nesso di causalità tra fatto presupposto e suo diretto accertamento da parte del giudice;

1.12. inoltre, il fatto oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non deve avere costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi, sicchè non è configurabile l’errore revocatorio qualora l’asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto di discussione e della consequenziale pronuncia a seguito dell’apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dal giudice (Cass. 15/12/2011, n. 27094);

1.13. su queste premesse, è opinione del Collegio che sia possibile non solo esaminare congiuntamente i due motivi revocatori, ma pure, riguardo ad entrambi, escludere che gli errori prospettati dal ricorrente possano ricondursi alle fattispecie di cui al n. 4 dell’art. 395 c.p.c., per le medesime ragioni;

1.14. la pretesa erronea interpretazione della sentenza n. 12283/2007, già resa dalla Corte nei confronti del medesimo contribuente e dei coeredi con riguardo all’avviso di liquidazione dell’imposta di successione e la dedotta erronea applicabilità al ricorrente degli effetti della suddetta sentenza, con esclusione invece della sentenza favorevole, ad essa successiva, resa in favore di un coerede, attengono ad un giudicato, riguardo al quale non può mai, già solo in astratto, prospettarsi un errore revocatorio (per tutte: Cass. Sez. U. 16/11/2004, n. 21639; in generale, sull’irrilevanza del giudicato quale oggetto dell’errore revocatorio, v. Cass. 05/05/2017, n. 10930);

1.15. infatti, esso atterrebbe ad una valutazione o giudizio e non ad una percezione di dato di fatto insuscettibile di diversa valutazione;

1.16. la Corte, nella pronuncia in questa sede impugnata, ha rilevato un giudicato esterno (costituito dalla sentenza n. 12283/2007) risolvendo sulla sua base sia il motivo di ricorso relativo al valore delle partecipazioni, sia quello relativo all’invocata efficacia del giudicato favorevole attinente al coerede;

1.17. tali passaggi motivazionali devono qualificarsi come un giudizio o una valutazione e comunque come un apprezzamento, circostanza questa che (basti un richiamo, tra molte, a Cass. Sez. U. 16/11/2016, n. 23306) esclude quella radicale e insanabile contrapposizione fra due divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto (costituite l’una da quella risultante dalla sentenza del giudice e l’altra da quella che si ricava univocamente dagli atti e dai documenti di causa) in cui sola si risolve l’errore rilevante ai fini della revocazione, per trasmodare in una valutazione giuridica o in un autentico giudizio di fatto;

1.18. come si è detto, è infatti esclusa dal novero dell’errore di fatto rilevante ai fini della revocazione, come prevista dall’attuale sistema processuale, ogni valutazione od omessa valutazione sulla sussistenza di un giudicato, perchè quest’ultimo – sia esso interno od esterno – costituisce la “regola del caso concreto” e partecipa della qualità dei comandi giuridici, sicchè l’erronea presupposizione della sua inesistenza, equivalendo ad ignoranza della regula juris, rileva non quale errore di fatto, ma quale errore di diritto (fin da Cass. Sez. U., 16 novembre 2004, n. 21639), inidoneo, come tale, a integrare gli estremi dell’errore revocatorio contemplato dall’art. 395 c.p.c., n. 4, essendo, in sostanza, assimilabile al vizio del giudizio sussuntivo, consistente nel ricondurre la fattispecie ad una norma diversa da quella che reca, invece, la sua diretta disciplina, e, quindi, ad una falsa applicazione di norma di diritto;

2. il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile per la non configurabilità del presupposto dell’errore revocatorio ed il ricorrente, soccombente, condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio in favore dell’Agenzia delle Entrate, liquidandole in Euro 7.800,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 23 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 11 febbraio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA