Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3192 del 11/02/2010

Cassazione civile sez. I, 11/02/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 11/02/2010), n.3192

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso iscritto al n. 14166 del R.G. anno 2008 proposto da:

Q.A., domiciliato in ROMA presso la cancelleria della

Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato CUCINELLA

Luigi Aldo del Foro di Napoli giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente in

carica;

– intimato –

avverso il decreto n. 1830 della Corte d’Appello di Napoli del

31.3.2007.

Udita la relazione della causa svolta nella p.u. del 16.12.2009 dal

Cons. Dott. Luigi MACIOCE;

udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. RUSSO Libertino

Alberto che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto depositato il 31/3/2007 la Corte di Appello di Napoli, esaminando la domanda di riconoscimento di equo indennizzo proposta da A.Q. contro il Presidente del Consiglio dei Ministri per la irragionevole durata di un processo innanzi al TAR Campania durato dal 24/1/2000 al 14/10/2005, ebbe a ritenere eccedente il ragionevole la durata di anni due e mesi nove ed a liquidare all’istante indennizzo per Euro 2.970,00, condannando pertanto l’Amministrazione al pagamento di detta somma ed alla refusione, in favore del difensore antistatario, delle spese determinate, secondo la voce di cui ai punti 50 lett. C) e 75 della tariffa forense, in Euro 349,58 (dei quali Euro 81,00 per diritti ed Euro 250,00 per onorari). Per la cassazione di tale decreto Q. ha proposto ricorso in data 16.5.2008, al quale l’intimata Presidenza non ha opposto difese.

Nel ricorso, denunziante la sola parte del decreto afferente la liquidazione delle spese, si censura, nei primi due motivi, per violazione di legge e vizio di motivazione, la decisione di liquidare le spese individuando la voce di tariffa (ex D.M. n. 127 del 2004) propria dei procedimenti di volontaria giurisdizione ed ignorando che nella specie era stato instaurato un procedimento camerale contenzioso. Con il terzo e quarto motivo si denunzia, per violazione di legge e vizio di motivazione, l’avere la Corte di merito disatteso immotivatamente la prodotta nota spese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Collegio che debbano essere accolti il primo ed il secondo motivo del ricorso (restando assorbita la cognizione del terzo e del quarto mezzo) dando seguito alla giurisprudenza di questa Corte (tra le altre Cass. n. 25352 del 2008) per la quale erra la Corte di merito che liquidi, in relazione al procedimento di equa riparazione per la irragionevole durata del processo, diritti ed onorari secondo le voci riferibili ai procedimenti speciali (voce 50 par. 7^ tab. A e voce 75 par. 3^ tab. B), procedimenti svolti in Camera di consiglio e non contenziosi secondo la previsione dell’art. 11 della tariffa allegata al D.M. 127 del 2004. Coglie infatti nel segno il difensore della parte ricorrente nel porre in risalto come il procedimento delineato dalla L. n. 89 del 2001, ha il chiaro ed insuperabile carattere del procedimento contenzioso, per il quale, comunque, alla stregua del disposto del comma 2 del citato art. 11, devono trovare applicazione le voci di tariffa dei procedimenti contenziosi innanzi alla Corte di Appello. E che contenzioso sia sorto in ordine alla pretesa indennitaria della parte attrice è attestato dalla lettura del decreto in disamina. Da tanto consegue la cassazione del decreto impugnato e, stante la mancanza di alcun residuo margine di accertamento o valutazione, che debba essere emessa la decisione di merito ex art. 384 c.p.c., liquidandosi le spese, avendo riguardo al valore della causa di Euro 2.970,00 e facendo applicazione dei minimi di tariffa, per il merito in Euro 378,00 per diritti, Euro 445,00 per onorari ed Euro 50,00 per spese (oltre spese generali ed accessori di legge) e determinandosi le spese di questo giudizio di legittimità in Euro 565,00 per onorari ed Euro 100,00 per esborsi (oltre spese generali ed accessori) e disponendosi la distrazione delle due liquidazioni in favore dell’avv. Luigi Aldo Cucinella.

P.Q.M.

Accoglie primo e secondo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, cassa il decreto impugnato e decidendo nel merito condanna l’intimato al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio di merito liquidate in Euro 873,00 oltre spese generali ed accessori di legge e di quelle del giudizio di legittimità liquidate in Euro 665,00 oltre spese generali ed accessori di legge, somme che distrae in favore del procuratore antistatario avv. L. A. Cucinella.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2010

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