Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3192 del 09/02/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 3192 Anno 2018
Presidente: DE MASI ORONZO
Relatore: ZOSO LIANA MARIA TERESA

SENTENZA
sul ricorso 19129-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente 2018
7

contro

SAN PANCRAZIO DUE SRL in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA DEI GRACCHI 39, presso lo studio
dell’avvocato FRANCESCA GIUFFRE’, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato MASSIMO RUTIGLIANO

Data pubblicazione: 09/02/2018

giusta delega a margine;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 5/2013 della COMM.TRIB.REG.
BOLOGNA, depositata il 29/01/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/01/2018 dal Consigliere Dott. LIANA

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. UMBERTO DE AUGUSTINIS che ha concluso
per l’estinzione del ricorso per rinuncia;
udito per il controricorrente l’Avvocato GIUFFRE’ che
ha chiesto la rinuncia.

MARIA TERESA ZOSO;

t

R.G. 19129/2013
ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA E DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con atto di compravendita registrato il 22 novembre 2002 la società San Pancrazio 2 s.
r. I. acquistava un terreno sito in Parma chiedendo di usufruire dell’agevolazione di cui
all’articolo 33, comma 3, legge 388/2000. L’Agenzia delle entrate notificava avviso di
liquidazione sul presupposto che non spettava l’agevolazione in quanto l’alienazione del terreno
era avvenuta prima che il comune di Parma approvasse il piano attuativo. Secondo l’agenzia
delle entrate il Piano Operativo Comunale in vigore al momento dell’acquisto, che individuava

generale e solo con l’adozione del piano attuativo, intervenuto dopo l’atto di compravendita,
era divenuto attuabile lo sfruttamento edificatorio del fondo.
La commissione tributaria provinciale di Parma accoglieva il ricorso con sentenza che era
confermata dalla commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna sul rilievo che la norma
agevolativa di cui all’articolo 33, comma 3, legge 388/2000 prevedeva quale unica condizione
che l’edificazione del fondo avesse luogo nel termine di cinque anni dall’acquisto.
2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l’agenzia delle entrate
affidato a due motivi. La contribuente si è costituita in giudizio con controricorso.
3. Successivamente parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio
ritualmente notificato a controparte. La società San Pancrazio 2 s.r.l. ha depositato in data 4
gennaio 2018 atto di accettazione della rinuncia con compensazione delle spese ritualmente
notificata a controparte. Si impone, dunque, la declaratoria di estinzione del giudizio a spese
compensate.

P.Q.M.

La Corte dichiara la estinzione del giudizio e compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2018.

il terreno come area di trasformazione, era uno strumento di programmazione urbanistica

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