Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3192 del 04/02/2019

Cassazione civile sez. lav., 04/02/2019, (ud. 04/12/2018, dep. 04/02/2019), n.3192

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26389-2014 proposto da:

MILANO SERRAVALLE – MILANO TANGENZIALI S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

VIRGILIO 8 presso lo studio dell’avvocato ANDREA MUSTI, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati SERGIO PASSERINI,

MARGHERITA COVI;

– ricorrente –

contro

B.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO

172, presso lo studio dell’avvocato PIER LUIGI PANICI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI GIOVANNELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 237/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 14/05/2014 R.G.N. 689/2012;

Il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

Fatto

RILEVATO

Che B.S. impugnava la sentenza emessa dal Tribunale di Milano il 14.2.12 con cui venne respinta la sua domanda diretta ad ottenere la declaratoria di nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato con Milano Serravalle-Milano Tangenziali s.p.a. per il periodo 24.11.08-20.11.10.

Che con sentenza depositata il 14.5.14, la Corte d’appello di Milano, in riforma della sentenza impugnata, dichiarava la nullità del termine e costituito tra le parti un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dal 24.11.08, condannando la società all’indennità L. n. 183 del 2010, ex art. 32 pari a 12 mensilità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Che per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la società, affidato a due motivi, depositando quindi memoria, cui resiste la B. con controricorso.

Sono pervenute conclusioni scritte del P.M.

Diritto

CONSIDERATO

Che con memoria del 22.11.18 la società ha prodotto atto di rinuncia al presente ricorso, accettata dalla controparte, unitamente a verbale di conciliazione in sede sindacale della presente controversia, deve dichiararsi l’estinzione del processo senza luogo a provvedere sulle spese ex art. 391 c.p.c., comma 4.

PQM

La Corte dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 4 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2019

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