Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31919 del 10/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 10/12/2018, (ud. 20/09/2018, dep. 10/12/2018), n.31919

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9805-2017 proposto da:

A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

STAZIONE PRENESTINA 7, presso lo studio dell’avvocato PATRIZIA

MAURO, rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO ALIPERTI;

– ricorrente –

contro

CNC SAS di M.R. & C., in persona del socio accomandatario,

nonchè legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata

in ROMA, PIAZZA MONTELEONE DI SPOLETO 8, presso lo studio

dell’avvocato FULVIO SANTORELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 879/2016 della CORTE di APPELLO di NAPOLI,

depositata il 03/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/09/2018 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

MARIA CIRILLO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. A.G. propose opposizione all’esecuzione, davanti al Tribunale di Nola, avverso due atti di precetto che la C.N.C. s.a.s. di M.R. gli aveva notificato, intimandogli il pagamento delle somme di Lire 39.489.000 e 42.214.612 in forza di cinque assegni bancari.

Si costituì in giudizio la società convenuta, chiedendo il rigetto dell’opposizione e proponendo domanda riconvenzionale per l’accertamento della natura fideiussoria del rapporto intercorso tra le parti.

Il Tribunale, espletata l’istruttoria anche tramite una c.t.u. che accertò l’autenticità della sottoscrizione degli assegni da parte dell’ A., dichiarò la prescrizione dell’azione cambiaria e la conseguente inefficacia degli atti di precetto, rigettò la domanda riconvenzionale e compensò per intero le spese di lite.

2. La sentenza e stata appellata dalla società C.N.C. e la Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 3 marzo 2016, in riforma della decisione di primo grado, ha accertato la natura fideiussoria derivante dalla sottoscrizione degli assegni e, in accoglimento della domanda proposta dalla società appellante, ha condannato l’ A. al pagamento della somma di Euro 33.286,72 oltre interessi, compensando per intero le spese del doppio grado di giudizio.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Napoli ricorre A.G. con atto affidato a due motivi.

Resiste la C.N.C. s.a.s. di M.R. con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e non sono state depositate memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell’art. 30 della legge assegni, oltre ad omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia., con il secondo si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell’art. 1988 c.c., oltre ad omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia.

1.1. Osserva la Corte che il ricorso è inammissibile per tardività.

La sentenza impugnata, infatti, è stata depositata il 3 marzo 2016 e l’atto di ricorso è stato notificato l’11 aprile 2017. Per pacifica giurisprudenza di questa Corte, nei giudizi di opposizione all’esecuzione non si fa luogo a sospensione feriale dei termini. Ne consegue che il termine di un anno di cui all’art. 327 c.p.c., nel testo ratione temporis applicabile, era irrimediabilmente decorso.

È appena il caso di aggiungere, come correttamente si rileva nel controricorso, che il ricorso sarebbe tardivo anche facendo applicazione della sospensione feriale dei termini, posto che essa nel 2016 era stabilita in 31 giorni e che, anche aggiungendo un simile ulteriore periodo ai termini per l’impugnazione, il ricorso è stato notificato un anno e 39 giorni dopo il deposito, per cui è comunque tardivo.

2. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.

A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono inoltre le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.700, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 20 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA