Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31919 del 06/12/2019

Cassazione civile sez. I, 06/12/2019, (ud. 24/09/2019, dep. 06/12/2019), n.31919

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21581/2015 proposto da:

S.L., elettivamente domiciliato in Roma Corso Rinascimento

11 presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Santoni e rappresentato e

difeso dagli avvocati Luca Pisani e Angelo Scala giusta procura a

margine del ricorso,

– ricorrente –

contro

Banca Monte Paschi Siena Spa, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via A. Bosio 2,

presso lo studio dell’avvocato Massimo Luconi e rappresentata e

difesa dall’avvocato Eugenio Moschiano, giusta procura a margine del

controricorso,

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 609/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 04/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/09/2019 dal Consigliere UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. S.L. ha adito il Tribunale di Napoli, chiedendo di dichiarare la nullità del contratto di fideiussione da lui stipulato con la Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS), a garanzia delle obbligazioni verso di essa contratte dalla Dial s.r.l., per violazione del principio di buona fede; ha chiesto altresì di dichiarare la nullità della clausola di rinuncia alla divisione perchè di natura vessatoria, ex art. 33 del Codice del consumo; in subordine, ha chiesto l’annullamento del contratto, per errore essenziale o dolo; in ulteriore subordine, ha chiesto la risoluzione o la rescissione del contratto di garanzia, con l’aggravio dei danni.

La Banca MPS si è costituita, contestando l’avversaria domanda e in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’attore al pagamento di Euro 300.00,00 oltre interessi.

Il Tribunale di Napoli con sentenza del 1/9/2009 ha respinto la domande dell’attore e ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale della convenuta, a spese compensate.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello S.L., a cui ha resistito l’appellata Banca Monte dei Paschi di Siena.

La Corte di appello di Napoli con sentenza del 4/2/2015, non notificata, ha respinto il gravame, condannando l’appellante alle spese del grado.

3. Avverso la predetta sentenza, con atto notificato il 3/9/2015 ha proposto ricorso per cassazione S.L., svolgendo due motivi.

Con atto notificato il 13/10/2015 ha proposto controricorso la Banca Monte dei Paschi di Siena, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione.

Il ricorrente S. ha depositato memoria 11/9/2019.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 100 c.p.c. con riferimento alla ravvisata mancanza di interesse da parte sua ad impugnare la statuizione di rigetto della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, che competerebbe alla sola controparte creditrice.

1.1. Il ricorrente dichiara di ripudiare la concezione formalistico-processualistica dell’interesse, ancorata alla soccombenza formale, per invocarne una lettura più concreta e conforme al principio costituzionale del giusto processo.

Il ricorrente argomenta sostenendo che il Legislatore riconosce al convenuto un vero e proprio interesse a un accertamento nel merito sulla domanda avversaria, il che vale, a parti rovesciate anche per l’attore in relazione all’avversaria domanda riconvenzionale.

E’ quindi possibile, come riconosciuto nella giurisprudenza di legittimità, impugnare la sentenza pur favorevole quando vi sia una domanda riconvenzionale di accertamento e ricorra una utilità concreta che possa derivare dall’accoglimento del gravame.

Il rigetto nel merito della domanda riconvenzionale avrebbe comportato per l’attore la stessa utilità concreta dell’accoglimento della sua domanda principale.

1.2. In primo grado nella causa introdotta da S.L. per far dichiarare la nullità o ottenere l’annullamento, o la risoluzione o la rescissione del contratto di fideiussione, MPS aveva chiesto in via riconvenzionale la condanna del S. al pagamento in suo favore della somma di Euro 300.000, quale fideiussore della società garantita Dial s.r.l.

Tale domanda è stata dichiarata inammissibile dal Tribunale per indeterminazione del petitum e della causa petendi.

In difetto di appello di tale decisione da parte della Banca Monte dei Paschi di Siena, tale decisione è stata impugnata invece dal S.: il motivo al riguardo proposto è stato ritenuto inammissibile dalla Corte partenopea, per mancanza di interesse dell’appellante S..

1.3. La Corte ritiene la decisione della Corte di appello corretta e il motivo al riguardo proposto dal ricorrente infondato.

Infatti non sussisteva l’interesse e neppure la legittimazione del ricorrente all’impugnazione della decisione che l’aveva assolto, in limine litis, dall’osservanza del giudizio sul punto, in ritenuta assenza di una valida domanda giudiziale.

Da un lato, il ricorrente non poteva dirsi soccombente, visto che la domanda in questione era stata proposta dalla sua controparte e non solo non era stata accolta, ma era stata dichiarata non ammissibile.

Dall’altro, egli non era titolare di alcun interesse concreto e attuale all’accertamento nel merito dell’esistenza di un diritto che ben poteva esser richiesto in diverso giudizio dalla Banca o che gli stesso poteva successivamente sollecitare, ovviamente in chiave di accertamento negativo.

Quest’ordine di considerazioni ha condotto questa Corte ad affermare che in tema di impugnazioni, l’interesse ad agire di cui all’art. 100 c.p.c. postula la soccombenza nel suo aspetto sostanziale, correlata al pregiudizio che la parte subisca a causa della decisione da apprezzarsi in relazione all’utilità giuridica che può derivare al proponente il gravame dall’eventuale suo accoglimento. E’ stata così confermata la sentenza di merito che aveva ritenuto insussistente l’interesse a impugnare la declaratoria d’inammissibilità di una domanda riconvenzionale, sul presupposto che alla caducazione di tale statuizione non sarebbe conseguito automaticamente il rigetto, bensì l’esame nel merito di tale domanda, che avrebbe potuto condurre anche all’accoglimento della stessa, ponendo quindi il ricorrente nella medesima posizione processuale in cui si era venuto a trovare per effetto della riproposizione di tale domanda in un successivo giudizio (Sez. 3, n. 13395 del 29/05/2018, Rv. 649038 – 02).

1.4. Questa Corte ha altresì affermato che la soccombenza del convenuto e il suo conseguente interesse ad impugnare la sentenza sono da escludere nel caso di declaratoria di nullità dell’atto introduttivo del giudizio, ancorchè pronunciata d’ufficio senza sollecitazione del convenuto medesimo, atteso che l’interesse di quest’ultimo va riferito alla sua posizione di soggetto passivo rispetto alla pretesa dell’attore che circoscrive e condiziona il tema litigioso, sicchè quell’interesse deve ritenersi totalmente soddisfatto da una sentenza che, sia pure per ragioni processuali, comunque “non accoglie” la domanda, a meno che lo stesso convenuto non avesse tempestivamente formulato domanda riconvenzionale chiedendo a sua volta l’esame del merito (Sez. L, n. 9710 del 04/07/2002, Rv. 555522 – 01).

La soccombenza di una parte e il suo conseguente interesse ad impugnare la sentenza sono da escludersi nel caso in cui l’absolutio ab instantia sia avvenuta per effetto di statuizione meramente processuale, potendo in tal caso configurarsi interesse all’impugnazione soltanto in presenza di rituale proposizione di domanda riconvenzionale finalizzata all’esame del merito. Infatti, posto che l’interesse a proporre impugnazione ha origine e natura processuali e sorge dalla soccombenza, connessa ad una statuizione del giudice a quo capace di arrecare pregiudizio alla parte, la quale, proprio col mezzo dell’impugnazione, tende a rimuovere il pregiudizio stesso, non può ipotizzarsi una situazione di pregiudizio per il convenuto nel fatto che il giudice a quo, ravvisando un ostacolo processuale all’esame della domanda, ne riconosca la soggezione a siffatta situazione ostativa, anzichè esaminarla nel merito. Pertanto, in mancanza di domanda riconvenzionale in ordine alla natura autonoma del rapporto, è stato dichiarato inammissibile il ricorso incidentale avverso sentenza di merito che aveva verificato la natura subordinata del rapporto di lavoro ai soli fini della pronuncia sulla giurisdizione (Sez. U, n. 21289 del 03/11/2005, Rv. 583944 – 01; cfr inoltre Sez. L, n. 16016 del 11/07/2014,Rv. 632248 – 01).

1.5. Come osserva puntualmente la controricorrente, il S. non ha proposto nel presente giudizio alcuna domanda contro-riconvenzionale di accertamento negativo di non debenza della somma richiesta da MPS, tale da radicare un suo interesse, concreto ed attuale, alla pronuncia di merito. Infatti le domande del S. vertevano tutte sulla invalidità dell’obbligazione di garanzia fideiussoria, che miravano a neutralizzare sotto molteplici e alternativi profili, e non già sul rapporto garantito dalla fideiussione intercorrente fra la Dial s.r.l. e MPS (oggetto della domanda riconvenzionale dichiarata inammissibile).

2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 164 c.p.c. e art. 2697 c.c..

2.1. Nel dichiarare inammissibile la domanda riconvenzionale della convenuta il Tribunale era incorso in una macroscopica confusione fra i differenti piani della determinazione (violazione dell’art. 164 c.p.c.) e della dimostrazione (violazione dell’art. 2697 c.c.) del petitum e della causa petendi.

Secondo il ricorrente, il rigetto in rito della domanda adeguatamente precisata era stato erroneamente motivato esclusivamente con riferimento a motivi di merito, inerenti la mancanza di prova del credito azionato, coperto dalla garanzia fideiussoria.

2.2. Il motivo appare inammissibile poichè la censura non attiene alla ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha statuito l’inammissibilità dell’appello, il che assorbe le questioni attinenti al merito dell’impugnazione.

Sotto altro angolo visuale, l’infondatezza del primo motivo determina automaticamente l’inammissibilità del secondo con il quale il ricorrente critica le ragioni con cui il Tribunale ha sorretto la decisione di ritenere inammissibile la domanda riconvenzionale della Banca MPS.

3. Il ricorso deve pertanto essere complessivamente rigettato, con la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate nella somma di Euro 7.000,00 per compensi, Euro 200,00 per esposti, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2019

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