Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31917 del 10/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 10/12/2018, (ud. 22/11/2018, dep. 10/12/2018), n.31917

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9449-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

D.C.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RENATO

CESARINI 97, presso lo studio dell’avvocato DANIELA ETNA,

rappresentato e difeso dall’avvocato ROSALBA PADRONI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6169/13/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 18/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/11/2018 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate impugna per cassazione, sulla base di due motivi, la sentenza in indicata epigrafe, di rigetto dell’appello erariale proposto contro l’annullamento del diniego di rimborso dell’IRPEF anno 2007, che il contribuente, dipendente della Banca Commerciale Italiana, aveva richiesto, sull’assunto della mancata applicazione della detrazione dall’imponibile lordo del quattro per cento dei contributi versati al fondo aziendale di previdenza complementare, prevista dall’art. 17, comma 2, TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986), nella formulazione vigente ratione temporis.

D.C.E. resiste con controricorso e deposita memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il primo motivo di ricorso, con cui la difesa erariale, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 17, comma 2 e art. 48, comma 2, lett. a), (ora 19 e 51) TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986), censura la sentenza impugnata per avere il giudice d’appello ritenuto che quella operata dalla banca in sede di liquidazione del fondo pensione integrativo al dipendente era una ritenuta eccedente rispetto a quanto previsto dalla normativa all’epoca vigente, è fondato e va accolto.

2. Va premesso che la determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui all’art. 51, comma 2, lett. a), TUIR, vigente ratione temporis, prevede che “Non concorrono a formare il reddito i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge”. Invero, in tema di IRPEF, la base imponibile delle prestazioni erogate dai fondi di previdenza complementare per il personale degli istituti bancari non è imposta dalla legge, ma ha natura facoltativa, in base ad accordi contrattuali col datore di lavoro.

Pertanto i contributi versati dal dipendente, attesane la richiamata natura facoltativa, e posta la riferibilità dell’esenzione fiscale di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 51, comma 2, lett. a), ai soli contributi previdenziali obbligatori, concorrono a formare il reddito tassabile (Cass. n. 124 del 04/01/2018), essendone esclusi solo quelli versati “in ottemperanza a disposizioni di legge” (Cass. 11156 del 2010, n. 23030 del 2014, n. 124 e 2201 del 2018). La citata giurisprudenza, ancorchè riferita all’abrogato art. 48 TUIR, è applicabile alla fattispecie, regolata dall’art. 51 TUIR, che costituisce una semplice rinumerazione della precedente disposizione.

3. Col secondo motivo si deduce violazione dell’art. 47, comma 1, lett. h) bis, TUIR e art. 48, comma 7 bis, TUIR ed ex art. 360 c.p.c., n. 3.

La censura, ammissibile nonostante l’erronea indicazione degli estremi della norma violata (cfr. Cass. n. 12690 del 23/05/2018), è fondata.

Il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 48, comma 7 bis, nel testo risultante dalla L. n. 335 del 1995 (art. 11, comma 8), disponeva: “le prestazioni periodiche indicate all’art. 47, comma 1, lett. h) bis, costituiscono reddito per l’87,5 per cento dell’ammontare corrisposto”. A decorrere dal 1/1/2001, ai sensi del D.Lgs. n. 47 del 2000, art. 10, comma 1, lett. f) e art. 19 -“per le prestazioni pensionistiche di cui all’art. 47, comma 1, lett. h-bis) erogate in forma periodica non si applicano le disposizioni del richiamato art. 48. Le stesse si assumono al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e di quelli di cui all’art. 41, comma 1, lett. g-quinquies), se determinabili; ” .. Analoga disposizione è contenuta nel TUIR, art. 52, comma 1, lett. d) (così rinumerato art. 48 bis dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, art. 1) che, nella forma in vigore, dal 1/1/2004 e fino al 31/12/2006, disponeva: “d) per le prestazioni pensionistiche di cui all’art. 50, comma 1, lett. h-bis), erogate in forma periodica non si applicano le disposizioni del richiamato art. 51. Le stesse si assumono al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e di quelli di cui all’art. 44, comma 1, lett. g-quinquies), se determinabili”.

Ne consegue che le prestazioni pensionistiche di cui alla all’art. 47 cit., comma 1, lett. h- bis) erogate in forma periodica, per il periodo in oggetto, sono tassabili non già solo sull’87,5 per cento dell’ammontare lordo corrisposto, sebbene sull’intero (cfr. Cass. 11156/2010; n. 240/2015). Già dal 1 gennaio 2001 è stato infatti abrogato il riferimento all’imponibile sino al 87,5% con detrazione del 12,50% sulle prestazioni erogate dal Fondo pensioni, per cui ha errato la CTR a ritenere applicabile alla fattispecie in esame – relativa a ritenute operate nell’anno 2006 – una disciplina non più in vigore.

4. La sentenza va conseguentemente cassata, non avendo la C.T.R. applicato i suindicati principi; non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito (ex art. 384 c.p.c., comma 2), col rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.

5. Le spese del giudizio vanno interamente compensate, in ragione del consolidarsi della giurisprudenza in periodo successivo alla proposizione del ricorso introduttivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa integralmente le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2018

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