Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31916 del 06/12/2019
Cassazione civile sez. I, 06/12/2019, (ud. 10/09/2019, dep. 06/12/2019), n.31916
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Geosat S.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore pro
tempore; B.L., in proprio; M.G.; elettivamente
domiciliati in Roma, Via Salaria n. 400, presso lo studio
dell’avvocato Passalacqua Giovanni, rappresentati e difesi dagli
avvocati Pancaldi Fabio, Tabanelli Nicolò, giusta procura a margine
del ricorso;
– ricorrenti –
contro
Veneto Banca S.c.p.A., incorporante la Banca Popolare di Intra
s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, Via del Tempio n. 1, presso lo
studio dell’avvocato Mauriello Claudio, rappresentata e difesa
dall’avvocato Napoletano Sergio, giusta procura speciale per Notaio
avv. Be.Ed. di (OMISSIS) – Rep. n. (OMISSIS) del (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 717/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO,
depositata il 14/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/09/2019 dal cons. SOLAINI LUCA.
Fatto
RILEVATO
che:
Geosat srl, quale debitrice principale e B.L. e M.G., quali fideiussori, convenivano in giudizio, davanti al Tribunale di Verbania, Veneto Banca spa per opporsi al decreto ingiuntivo emesso dal predetto Tribunale, in favore di quest’ultima per il pagamento dell’importo di Euro 1.178.108,76, oltre interessi e spese, di cui Euro 448.685,88 per saldo debitore di c/c, oltre interessi ed Euro 728.240,47 per residuo mutuo chirografario, oltre interessi.
A supporto delle proprie ragioni, gli ingiunti deducevano che il predetto credito era compensato in tutto o in parte da un maggior credito vantato dalla società opponente conseguente ai gravi danni alla stessa derivati per fatti ascrivibili al comportamento colposo della banca, quali, in particolare, l’omesso o il ritardato accredito di pagamenti effettivamente ricevuti – e ciò, per l’incapacità di utilizzare modalità avanzate d’incasso telematico tramite RID dei numerosi utenti telefonici – che aveva determinato una grave crisi di liquidità per la restituzione delle somme mutuate dai vari istituti di credito finanziatori, e conseguente segnalazione in CRIF, con pregiudizio per gli importanti contatti commerciali e rilevanti perdite economiche finali.
Il Tribunale di Verbania rigettava l’opposizione, per mancata prova del nesso di causalità, tra la condotta asseritamente ascrivibile al comportamento colposo della banca (cattivo funzionamento del sistema di accredito dei pagamenti tramite RID dei clienti telefonici della società) e segnalazione al CRIF, e successiva mancata prova dell’effettivo danno economico subito, in termini di perdita degli importanti contatti commerciali.
Gli ingiunti proponevano appello, lamentando sia la mancata ammissione delle prove testimoniali, che delle registrazioni telefoniche dei colloqui con i funzionari della banca nonchè degli altri documenti, oltre che la mancata disposizione della CTU sulla quantificazione del danno subito.
La Corte d’appello rigettava il gravame.
A sostegno dei propri assunti, la Corte distrettuale confermava il giudizio d’inammissibilità dei mezzi istruttori proposti, in quanto irrilevanti al fine di dimostrare il nesso di causalità tra il comportamento della banca e l’asserito danno ed in assenza di altre critiche alla sentenza di primo grado, rigettava, per l’appunto, l’appello.
Geosat srl, quale debitrice principale e B.L. e M.G., quali fideiussori, ricorrono ora per cassazione, sulla base di tre motivi, illustrati da memoria, mentre, la banca resiste con controricorso.
Nelle more dell’udienza camerale, M.G. ha presentato atto di rinuncia al ricorso, ex art. 390 c.p.c., accettata dalla banca.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Con il primo motivo, i ricorrenti deducono il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 40 e 41 c.p., degli artt. 1218, 1226 e 1227 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, la Corte d’appello aveva “malgovernato” il principio di causalità in materia civile, basato sulla regola della preponderanza dell’evidenza e del “più probabile che non”, non dando rilievo alcuno, ai fini della riconducibilità dell’evento dannoso ad un determinato comportamento, al mancato accreditamento dei pagamenti mediante RID a favore della società che non aveva consentito la tempestiva restituzione delle rate del finanziamento ricevuto, e ciò aveva determinato la segnalazione al CRIF con interruzione dei successivi finanziamenti, indispensabili per sostenere il piano industriale con i potenziali committenti (vedi Marina militare ed altri).
Con il secondo motivo, i ricorrenti prospettano il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, erroneamente, la Corte d’appello aveva ritenuto che la pretesa risarcitoria dei ricorrenti fosse basata su presunzioni sfornite dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, con un’interpretazione errata delle norme di cui in rubrica.
Con il terzo motivo, i ricorrenti deducono il vizio di violazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 132c.p.c., comma 2, n. 4 e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, in quanto la Corte d’appello aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda di B.L. in proprio e M.G. in proprio quali fideiussori, non solo in motivazione ma nello stesso dispositivo della sentenza.
In via preliminare, la rinuncia al ricorso, ex art. 390 c.p.c., comunicato alle parti costituite (ed accettata dalla banca, v. ultimo foglio dell’atto di rinuncia) da parte di M.G., comporta l’estinzione del giudizio tra lo stesso e la banca, con compensazione delle spese (v. accettazione), cfr. Cass. n. 3971/15.
Sempre in via preliminare, secondo l’insegnamento di questa Corte, “In tema di ricorso per cassazione, la dichiarazione di fallimento di una delle parti non integra una causa di interruzione del relativo giudizio, posto che in quest’ultimo opera il principio dell’impulso d’ufficio e non trovano, pertanto, applicazione i comuni eventi interruttivi del processo contemplati in via generale dalla legge” (Cass. n. 7477/17).
Pertanto, nella presente vicenda processuale, la dichiarazione di fallimento di Geosat srl e la liquidazione coatta amministrativa di Veneto Banca, non sono fatti idonei ad interrompere il presente giudizio di cassazione.
Il primo motivo è inammissibile, in quanto la censura sulla violazione del nesso di causalità è una censura astratta priva di un effettivo collegamento con la fattispecie concreta, nè i giudici d’appello appaiono aver disatteso la regola del nesso causale di cui agli artt. 40 e 41 c.p..
Il secondo motivo è inammissibile, perchè non attiene alla ratio decidendi che riguarda la prova del danno (il pregiudizio dell’accesso a finanziamenti da altre banche) e la sua derivazione dall’illecito e non la sussistenza dell’illecito in sè.
Il terzo motivo è infondato, in quanto i ricorrenti non deducono in ricorso che i motivi di gravame dei garanti fossero in qualcosa diversi rispetto a quelli della società; pertanto, può ritenersi un rigetto implicito delle loro ragioni, fondato sugli identici motivi spiegati in favore della società, quand’anche i predetti garanti non siano stati espressamente indicati nel dispositivo della sentenza d’appello.
Le spese di lite seguono la soccombenza
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dichiara estinto il giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso, quanto a M.G..
Rigetta il ricorso quanto agli altri ricorrenti.
Condanna i ricorrenti a pagare a Veneto Banca s.c.p.a. le spese di lite del presente giudizio che liquida nell’importo di Euro 10.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.
Compensa le spese tra M.G. e Veneto Banca s.c.p.a..
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti – ad eccezione di M.G. – dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2019