Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31915 del 10/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 10/12/2018, (ud. 22/11/2018, dep. 10/12/2018), n.31915

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7247-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

G.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2208/2/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BOLOGNA, depositata il 13/08/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/11/2018 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate impugna per cassazione, sulla base di un unico motivo, la sentenza in indicata epigrafe, di rigetto dell’appello erariale proposto contro l’annullamento del diniego di rimborso dell’IRPEF che il contribuente, dipendente della Banca Commerciale Italiana, aveva richiesto, sull’assunto della mancata applicazione della detrazione dall’imponibile lordo del quattro per cento dei contributi versati al fondo aziendale di previdenza complementare, prevista dall’art. 17, comma 2, TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986), nella formulazione vigente ratione temporis.

G.A. è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il motivo di ricorso, con cui la difesa erariale, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 17, comma 2, e art. 48, comma 2, lett. a), (ora artt. 19 e 51) del TUIR, (D.P.R. n. 917 del 1986), censura la sentenza impugnata per avere il giudice d’appello ritenuto che quella operata dalla banca in sede di liquidazione del fondo pensione integrativo al dipendente era una ritenuta eccedente rispetto a quanto previsto dalla normativa all’epoca vigente, è fondato e va accolto.

2. Va premesso che la determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui all’art. 51 comma 2 lett. a) TUIR, vigente ratione temporis, prevede che “Non concorrono a formare il reddito i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge”. Invero, in tema di IRPEF, la base imponibile delle prestazioni erogate dai fondi di previdenza complementare per il personale degli istituti bancari non è imposta dalla legge, ma ha natura facoltativa, in base ad accordi contrattuali col datore di lavoro.

Pertanto i contributi versati dal dipendente, attesane la richiamata natura facoltativa, e posta la riferibilità dell’esenzione fiscale di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 51, comma 2, lett. a), ai soli contributi previdenziali obbligatori, concorrono a formare il reddito tassabile (Cass. n. 124 del 04/01/2018), essendone esclusi solo quelli versati “in ottemperanza a disposizioni di legge” (Cass. 11156 del 2010, n. 23030 del 2014, n. 124 e 2201 del 2018). La citata giurisprudenza, ancorchè riferita all’abrogato art. 48 TUIR, è applicabile alla fattispecie, regolata dall’art. 51 TUIR, che costituisce una rinumerazione della precedente disposizione.

La sentenza va conseguentemente cassata, non avendo la CTR applicato i suindicati principi; non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito (ex 384 c.p.c., comma 2), col rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.

3. Le spese del giudizio di merito vanno compensate, in ragione del consolidarsi della giurisprudenza in periodo successivo alla proposizione del ricorso introduttivo; le spese del giudizio di cassazione vanno dichiarate irripetibili.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese del giudizi di merito e dichiara irripetibili le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA