Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31914 del 06/12/2019

Cassazione civile sez. I, 06/12/2019, (ud. 11/07/2019, dep. 06/12/2019), n.31914

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sui ricorso 23321/2018 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour,

presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione,

rappresentato e difeso dall’avvocato Turella Svetlana, giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno; Commissione Territoriale Protezione

Internazionale di Verona;

– intimati –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TRENTO, depositato il 17/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio dei

11/07/2019 dal Consigliere Dott. Paola VELLA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con il decreto impugnato il Tribunale di Trento ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal cittadino pakistano M.A. avverso il diniego di protezione internazionale e umanitaria da parte della Commissione Territoriale di Verona, in quanto la relativa domanda era stata già presentata in Grecia sulla base degli stessi presupposti e l’art. 3 Reg. (UE) 604/2013 (“regolamento Dublino III”) prevede che essa debba essere esaminata da un solo Stato membro, segnatamente quello di ingresso nell’Unione.

2. Avverso detto decreto il richiedente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Gli intimati non hanno svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Con il primo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3, comma 3, in quanto l’art. 3, comma 3 del regolamento (UE) n. 604/2013 attribuisce all’Unità di Dublino (organo amministrativo incardinato presso il Ministero dell’interno) e non al tribunale ordinario – il compito di determinare lo Stato membro competente all’esame della domanda di protezione internazionale, tanto più che il ricorrente, sin dalla compilazione del Modello C3, aveva fatto presente di aver presentato una precedente domanda in Grecia.

4. Con il secondo mezzo si denunzia, in subordine, la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4, 17, 20 e 21 del reg. Dublino III, in tema di criteri, procedure e tempistiche per l’individuazione dello Stato membro competente ad esaminare la domanda.

5. Il terzo motivo prospetta la violazione e falsa interpretazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e dell’art. 32 Cost., nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo, con riguardo all’affermata irrilevanza delle ulteriori ragioni sanitarie non indicate nel ricorso originario, trattandosi di fatto sopravvenuto.

8. Il primo motivo è fondato, con assorbimento dei restanti due.

9. Questa Corte ha invero già affermato che “l’individuazione dello Stato competente ad esaminare la domanda di protezione internazionale (Regolamento UE del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 603 del 2013, Dublino III) spetta, in base al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3, comma 3, all’amministrazione e, precisamente, all’Unità di Dublino, operante presso il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno e non al giudice ordinario. (Nel caso di specie è stato cassato il decreto con il quale il giudice di merito, ritenendosi incompetente, ha dichiarato inammissibile la domanda di protezione internazionale dello straniero entrato in territorio Europeo varcando il confine della Grecia sul presupposto che essa avrebbe dovuto essere proposta non in Italia, ma in Grecia)” (Cass. 31675/2018). Inoltre, in fattispecie del tutto analoga ha già avuto modo di cassare con rinvio il decreto di inammissibilità pronunciato dal Tribunale di Trento per le medesime ragioni (Cass. 22316/2019).

10. Il decreto impugnato va quindi cassato con rinvio, anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti i restanti due;

cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al

Tribunale di Trento, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA