Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31913 del 10/12/2018
Cassazione civile sez. VI, 10/12/2018, (ud. 22/11/2018, dep. 10/12/2018), n.31913
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 29688/2017proposto da:
AGENZLA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
B.A., rappresentato e difeso dall’Avv. Domenico
Farina, come da procura in atti, elettivamente domiciliato
unitamente al suo procuratore presso la Cancelleria della Corte di
cassazione, in Roma;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2645/27/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della Puglia, depositata il 7/11/2016; udita la relazione
della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del
22/11/2018 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE.
Fatto
RILEVATO
che:
L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Puglia, indicata in epigrafe, che ha rigettato l’appello dell’Ufficio in controversia su impugnazione di avviso di liquidazione dell’imposta di registro anno 2005 – per la revoca delle agevolazioni ex L. n. 604 del 1954, provvisoriamente concesse in relazione a tre atti di compravendita di terreni agricoli – ove il contribuente aveva altresì dichiarato di voler costituire un cd. “compendio unico”.
B.A., si costituisce con controricorso e propone successiva istanza di sospensione del D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6,comma 10.
Diritto
CONSIDERATO
che:
il D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10, prevede che le controversie definibili sono sospese, su apposita richiesta del contribuente, con conseguente sospensione del processo fino al 10 giugno 2019; il contribuente ha proposto apposita istanza.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo e sospende il processo hai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6 comma 10.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2018