Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31913 del 10/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 10/12/2018, (ud. 22/11/2018, dep. 10/12/2018), n.31913

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 29688/2017proposto da:

AGENZLA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.A., rappresentato e difeso dall’Avv. Domenico

Farina, come da procura in atti, elettivamente domiciliato

unitamente al suo procuratore presso la Cancelleria della Corte di

cassazione, in Roma;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2645/27/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della Puglia, depositata il 7/11/2016; udita la relazione

della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del

22/11/2018 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE.

Fatto

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Puglia, indicata in epigrafe, che ha rigettato l’appello dell’Ufficio in controversia su impugnazione di avviso di liquidazione dell’imposta di registro anno 2005 – per la revoca delle agevolazioni ex L. n. 604 del 1954, provvisoriamente concesse in relazione a tre atti di compravendita di terreni agricoli – ove il contribuente aveva altresì dichiarato di voler costituire un cd. “compendio unico”.

B.A., si costituisce con controricorso e propone successiva istanza di sospensione del D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6,comma 10.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10, prevede che le controversie definibili sono sospese, su apposita richiesta del contribuente, con conseguente sospensione del processo fino al 10 giugno 2019; il contribuente ha proposto apposita istanza.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo e sospende il processo hai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6 comma 10.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2018

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