Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31912 del 10/12/2018
Cassazione civile sez. VI, 10/12/2018, (ud. 21/11/2018, dep. 10/12/2018), n.31912
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 14976-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
V.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA
SCROFA 57, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PIZZONIA, che lo
rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIUSEPPE RUSSO
CORVACE, LAURA TRIMARCHI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3548/7/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di CATANZARO SEZIONE DISTACCATA di REGGIO CALABRIA,
depositata il 09/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21/11/2018 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI
CONTI.
Fatto
FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti di V.G. avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria indicata in epigrafe, con la quale è stato dichiarato inammissibile l’appello proposto per il fatto del mancato deposito della ricevuta di spedizione della raccomandata contenente l’atto di appello, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 22 e 53, non potendosi in alcun modo considerare il contenuto dell’avviso di ricevimento quale elemento surrogatorio della ricevuta di spedizione.
La parte intimata si è costituita.
L’Agenzia delle entrate ha depositato memoria, mentre il controricorrente ha chiesto la sospensione del procedimento ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6. Istanza che va accolta.
P.Q.M.
La Corte visto il D.L. n. 119 del 2018, art. 6, sospende il giudizio. Così deciso in Roma, il 21 novembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2018