Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31912 del 10/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 10/12/2018, (ud. 21/11/2018, dep. 10/12/2018), n.31912

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 14976-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

V.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

SCROFA 57, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PIZZONIA, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIUSEPPE RUSSO

CORVACE, LAURA TRIMARCHI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3548/7/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di CATANZARO SEZIONE DISTACCATA di REGGIO CALABRIA,

depositata il 09/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/11/2018 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti di V.G. avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria indicata in epigrafe, con la quale è stato dichiarato inammissibile l’appello proposto per il fatto del mancato deposito della ricevuta di spedizione della raccomandata contenente l’atto di appello, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 22 e 53, non potendosi in alcun modo considerare il contenuto dell’avviso di ricevimento quale elemento surrogatorio della ricevuta di spedizione.

La parte intimata si è costituita.

L’Agenzia delle entrate ha depositato memoria, mentre il controricorrente ha chiesto la sospensione del procedimento ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6. Istanza che va accolta.

P.Q.M.

La Corte visto il D.L. n. 119 del 2018, art. 6, sospende il giudizio. Così deciso in Roma, il 21 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2018

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