Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31912 del 06/12/2019

Cassazione civile sez. I, 06/12/2019, (ud. 11/07/2019, dep. 06/12/2019), n.31912

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17715/2018 proposto da:

I.I., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Cannata Andrea, giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, via Dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 22/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/07/2019 dal consigliere Paola VELLA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con il decreto impugnato il Tribunale di Napoli ha rigettato il ricorso proposto dal cittadino nigeriano I.I., avverso il diniego della protezione internazionale, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, da parte della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Caserta.

2. Avverso detto decreto il richiedente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui il Ministero intimato ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Con il primo motivo si lamenta la violazione della direttiva 2013/32/UE e della L. n. 46 del 2017 per avere il tribunale omessi di disporre la comparizione delle parti e l’audizione del ricorrente, sebbene richiesto nel ricorso introduttivo e nonostante la indisponibilità della videoregistrazione del colloquio in sede amministrativa.

4. Il motivo va accolto, alla luce del consolidato orientamento di questa Corte per cui “nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio”, in quanto “tale interpretazione è resa evidente non solo dalla lettura, in combinato disposto, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 10 ed 11, che distinguono, rispettivamente, i casi in cui il giudice può fissare discrezionalmente l’udienza, da quelli in cui egli deve necessariamente fissarla, ma anche dalla valutazione delle intenzioni del legislatore che ha previsto la videoregistrazione quale elemento centrale del procedimento, per consentire al giudice di valutare il colloquio con il richiedente in tutti i suoi risvolti, inclusi quelli non verbali, anche in ragione della natura camerale non partecipata della fase giurisdizionale” (ex plurimis, Cass. nn. 17717, 24100, 27780, 28424, 28996, 29210, 29731, 32531, 32869, 32870 del 2018; nn. 202, 215, 531, 536, 1672, 2066, 2068, 2069, 2070 del 2019).

5. Non appare invece condivisibile l’obiezione del Tribunale per cui la documentazione dell’audizione del richiedente a mezzo di videoregistrazione non era nè prevista in via generale, nè obbligatoria all’epoca in cui la Commissione istruì il procedimento, poichè l’operatività della previsione di cui al comma 11 dell’art. 35-bis cit. non è condizionata all’entrata in vigore della norma che ha reso obbligatoria la videoregistrazione presso le commissioni, la quale poteva peraltro effettuarsi anche prima dell’emanazione del D.L. n. 13 del 2017 (potendo il colloquio essere registrato con mezzi meccanici, ai sensi dell’abrogato D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14, comma 2bis). Del resto, risponde a logica che – a fronte di una scelta legislativa per cui il tribunale non può esimersi dal fissare l’udienza ove non disponga degli elementi per apprezzare compiutamente, mediante la videoregistrazione, l’audizione dell’interessato avanti alla commissione territoriale — sia ininfluente la pregressa facoltatività della ripresa audiovisiva, risultando invece decisivo che nel nuovo rito camerale, per una precisa scelta del legislatore, una documentazione non videoregistrata del colloquio è inidonea ad esimere il tribunale dalla fissazione dell’udienza.

6. Peraltro, questa Corte ha anche precisato che l’obbligo di fissazione dell’udienza non comporta automaticamente la necessità di una nuova audizione (Cass. 17717/2018, 3935/2019), dal momento che “nel giudizio d’impugnazione, innanzi all’autorità giudiziaria, della decisione della Commissione territoriale, ove manchi la videoregistrazione del colloquio, ancorchè non obbligatoria in base alla normativa vigente ratione temporis (anteriore alle modifiche intervenute con il D.L. n. 13 del 2017 conv. con modif. dalla L. n. 46 del 2017), all’obbligo del giudice di fissare l’udienza, non consegue automaticamente quello di procedere all’audizione del richiedente, purchè sia garantita a costui la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni, o davanti alla Commissione territoriale o, se necessario, innanzi al Tribunale. Ne deriva che il Giudice può respingere una domanda di protezione internazionale che risulti manifestamente infondata sulla sola base degli elementi di prova desumibili dal fascicolo e di quelli emersi attraverso l’audizione o la videoregistrazione svoltesi nella fase amministrativa, senza che sia necessario rinnovare l’audizione dello straniero” (Cass. 5973/2019; cfr. Corte giust. 26 luglio 2017, Moussa Sacko; Corte EDU 12 novembre 2002, Dory c. Suede).

7. Restano assorbiti gli ulteriori motivi, sulla violazione delle norme in materia di protezione internazionale (secondo) e di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari (terzo).

8. Il decreto impugnato va quindi cassato con rinvio al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, anche che per la statuizione sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti i restanti; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Napoli – sezione specializzata in materia di protezione internazionale, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 11 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2019

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