Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31911 del 06/12/2019

Cassazione civile sez. I, 06/12/2019, (ud. 27/06/2019, dep. 06/12/2019), n.31911

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13506/2018 proposto da:

O.O., elettivamente domiciliato in Torino, alla via

Cibrario n. 12, presso lo studio dell’avvocato Massimo Pastore, che

lo rappresenta e lo difende, giusta procura allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei

Portoghesi n. 12, presso Avvocatura Generale Dello Stato, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 21/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/06/2019 da VALITUTTI ANTONIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso al Tribunale di Torino, O.O. chiedeva il riconoscimento della protezione internazionale, denegata al medesimo dalla Commissione territoriale di Torino. Con decreto n. 1097/2018, depositato il 21 marzo 2018, l’adito Tribunale rigettava il ricorso. Il giudice di merito riteneva che non dovesse disporsi l’udienza ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 1, lett. a), essendo presente in atti il verbale dell’audizione della richiedente tenutasi dinanzi alla Commissione territoriale, redatto in conformità all’art. 14 dello stesso decreto.

2. Per la cassazione di tale provvedimento ha, quindi, proposto ricorso O.O. nei confronti del Ministero dell’interno, affidato a tre motivi. Il resistente ha replicato con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo e secondo motivo di ricorso, il ricorrente propone la questione di costituzionalità del D.L. n. 13 del 2017, art. 21, comma 1, convertito nella L. n. 46 de 2017, nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, introdotto dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g), per violazione degli artt. 3,24,111, e 77 Cost..

1.2. Le denunce di incostituzionalità sono manifestamente infondate.

1.2.1. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, è da reputarsi, invero, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 13 del 2017, art. 21, comma 1, convertito con modifiche in L. n. 46 del 2017, per il preteso difetto dei requisiti della straordinaria necessità ed urgenza ex art. 77 Cost., poichè la disposizione transitoria – che differisce di 180 giorni dall’emanazione del decreto l’entrata in vigore del nuovo rito è connaturata all’esigenza di predisporre un congruo intervallo temporale per consentire alla complessa riforma processuale di entrare a regime.

1.2.2. E’ manifestamente infondata, altresì, la questione di legittimità costituzionale, per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 1, sia in quanto il rito camerale ex art. 737 c.p.c., che è previsto anche per la trattazione di controversie in materia di diritti e di “status”, è idoneo a garantire il contraddittorio anche nel caso in cui non sia disposta l’udienza, sia perchè tale eventualità è limitata solo alle ipotesi in cui, in ragione dell’attività istruttoria precedentemente svolta, essa appaia superflua, sia perchè in tale caso le parti sono comunque garantite dal diritto di depositare difese scritte (cfr., su tutti i profili suindicati, Cass., 05/07/2018, n. 17717).

1.2.3. Neppure coglie nel segno, infine, il rilievo secondo cui la soppressione dell’appello comporterebbe la violazione del principio del doppio grado del giudizio di merito, atteso che il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, nella parte in cui stabilisce che il procedimento per l’ottenimento della protezione internazionale è definito con decreto non reclamabile, è finalizzato a soddisfare esigenze di celerità, e non essendo tale principio garantito a livello costituzionale, come più volte affermato dalla Consulta (cfr, tra le tante, Corte Cost., 25/09/2007, n. 351; Corte Cost., 21/02/2007, n. 107; Corte Cost., 12/02/2003, n. 84). Va tenuto conto, altresì, del fatto che il procedimento giurisdizionale è comunque preceduto da una fase amministrativa che si svolge davanti alle commissioni territoriali deputate ad acquisire, attraverso il colloquio con l’istante, l’elemento istruttorio centrale ai fini della valutazione della domanda di protezione (Cass., 30/10/2018, n. 27700; Cass., 05/11/2018, n. 28119).

2. Con il terzo motivo di ricorso, O.O. – denunciando la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 9, 10 e 11, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – si duole del fatto che il giudice di merito abbia ritenuto che non dovesse disporsi l’udienza ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 1, lett. a), essendo presente in atti il verbale dell’audizione del richiedente tenutasi dinanzi alla Commissione territoriale, redatto in conformità all’art. 14 dello stesso decreto.

2.1. Il motivo è fondato.

2.1.1. Nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve, invero, necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, o difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio. Tale interpretazione è resa evidente non solo dalla lettura, in combinato disposto, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 10 ed 11, che distinguono, rispettivamente, i casi in cui il giudice può fissare discrezionalmente l’udienza da quelli in cui egli deve necessariamente fissarla, ma anche dalla valutazione delle intenzioni del legislatore che ha previsto la videoregistrazione quale elemento centrale del procedimento, per consentire al giudice di valutare il colloquio con il richiedente in tutti i suoi risvolti, inclusi quelli non verbali, anche in ragione della natura camerale non partecipata della fase giurisdizionale (Cass., 05/07/2018, n. 17717; Cass., 26/10/2018, n. 27182; Cass., 11/12/2018, n. 32029).

2.1.2. Deve ritenersi, pertanto, errata la statuizione del giudice di merito che, nel caso di specie, ha omesso di fissare l’udienza, ritenendo sufficiente la presenza in atti del verbale dell’audizione del richiedente dinanzi alla Commissione territoriale, sebbene manchi agli atti la videoregistrazione dell’audizione del medesimo dinanzi alla medesima Commissione.

2.1.3. La censura deve, di conseguenza, essere accolta.

3. L’accoglimento del terzo motivo di ricorso comporta la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio al Tribunale di Torino in diversa composizione, che dovrà procedere a nuovo esame del merito della controversia, facendo applicazione dei principi di diritto suesposti, e provvedendo, altresì, alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il terzo motivo di ricorso; rigetta il primo e secondo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto; rinvia al Tribunale di Torino in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2019

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