Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31910 del 06/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 06/12/2019, (ud. 19/09/2019, dep. 06/12/2019), n.31910

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1889-2019 R.G. proposto da:

UNICOOP TIRRENO SOCIETA’ COOPERATIVA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA ADRIANA 11, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE

PIERMARTINI, rappresentata e difesa dall’avvocato FABIO TAVARELLI;

– ricorrente –

contro

S.V.M. SRL, EXIT SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA BELLUNO 16, presso

lo studio dell’avvocato ANTONIO FERIOZZI, rappresentate e difese

dall’avvocato NICOLA DI TOMASSI;

– resistenti –

per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 1247/2018 del

TRIBUNALE di LIVORNO, depositata il 03/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GRAZIOSI

CHIARA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO ALBERTO, che chiede che

codesta Suprema Corte voglia dichiarare la competenza dei Tribunale

di Latina e di Frosinone, assumendo i provvedimenti di cui all’art.

49 c.p.c., comma 2.

Fatto

La Corte visti gli atti, osserva quanto segue.

1. A seguito di ricorso monitorio proposto da Unicoop Tirreno Società Cooperativa il Tribunale di Livorno emetteva il decreto ingiuntivo n. 1603/2017 che ordinava a S.V.M. S.r.l. ed Exit S.r.l. di pagare alla ricorrente la somma di Euro 337.059, quali canoni di affitto di rami d’azienda rappresentati da tre punti vendita, situati rispettivamente in Terracina, Fiuggi e Frosinone. Le due società si opponevano con atto di citazione notificato il 19 febbraio 2018, eccependo tra l’altro l’incompetenza del Tribunale di Livorno e proponendo pure domande riconvenzionali. Controparte si costituiva insistendo nella propria pretesa e resistendo alle eccezioni e domande riconvenzionali delle opponenti.

Con sentenza del 3 dicembre 2018 il Tribunale di Livorno si dichiarava non competente per territorio a favore rispettivamente del Tribunale di Latina per il ramo d’azienda avente ad oggetto il punto vendita in Terracina e del Tribunale di Frosinone per i rami d’azienda aventi ad oggetto punti vendita rispettivamente in Fiuggi e in Frosinone. Motivava il Tribunale rilevando che le controversie relative al contratto d’azienda sono di competenza esclusiva ed inderogabile del giudice del luogo dove l’azienda è situata.

2. Unicoop Tirreno Società Cooperativa ha proposto istanza di regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. avverso tale pronuncia, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 21 e 28 c.p.c..

Adduce che i contratti d’affitto di ramo d’azienda e l’accordo quadro pure stipulato dalle parti prevedono, rispettivamente, agli artt. 22.11 e all’art. 13.12, la competenza esclusiva del Tribunale di Livorno. Agendo in via monitoria, l’attuale istante “non ha dedotto alcuna obbligazione inerente l’azienda oggetto di affitto”, facendo valere “la sola obbligazione pecuniaria del pagamento del canone di affitto” e pertanto adottando il rito ordinario, pur con procedimento monitorio, anzichè il rito di cui all’art. 447 bis c.p.c. Sostiene la ricorrente che “il rapporto dedotto nel ricorso per decreto ingiuntivo fosse un rapporto complesso derivante dai contratti sì di affitto di ramo d’azienda ma anche di fornitura di merci, come meglio chiarito nell’accordo quadro che faceva da cornice normativa”, per cui “non a caso” essa aveva optato per il rito ordinario anzichè locatizio. D’altronde per chiedere il pagamento dei canoni d’affitto d’azienda il creditore può avvalersi del rito ordinario nella forma del procedimento monitorio “senza fare alcun riferimento nel ricorso all’applicabilità del rito speciale delle locazioni”. L’art. 21 c.p.c., d’altronde, che si trova nel Libro I del Codice di rito, fornisce “una regola generale in punto di competenza per il territorio”, a cui l’art. 447 bis c.p.c., sul quale il Tribunale di Livorno ha fondato la sua decisione, rinvenibile nel Libro II al Titolo IV regolante le “Controversie in materia di lavoro”, “apporta una deroga mediante la prescrizione di una norma speciale”. Occorre allora “cogliere il campo di operatività delle due norme”. E “si distingue l’ambito di operatività della previsione speciale” di cui all’art. 447 bis c.p.c., comma 2, che rende inderogabile la competenza territoriale in tutti i casi in cui si applichi il rito del lavoro, “dall’operatività della previsione generale” di cui all’art. 21 c.p.c., da applicarsi in ogni caso in cui viene scelto il rito ordinario, come in quello in esame, in tal modo consentendo “deroga alle regole sulla competenza territoriale per accordo delle parti”. E nel caso in esame, appunto, come già osservato, sussisteva clausola espressamente derogante l’art. 21 c.p.c., con cui le parti avevano conferito la competenza per tutte le controversie al Tribunale di Livorno. Il richiamo operato da quest’ultimo all’art. 28 è poi “inconferente” perchè qui non si applica l’art. 447 bis c.p.c. per non avere l’attuale ricorrente scelto il rito locatizio e anche perchè “la domanda non ha alcuna attinenza ai beni immobili” inquadrandosi “in un rapporto di credito-debito sorgente da una relazione commerciale ed economica più complessa che include rapporti ultronei all’affitto di azienda”. Pertanto, in conclusione, si dovrebbe statuire la competenza del Tribunale di Livorno.

Si sono difesi con memoria S.V.M. S.r.l. ed Exit S.r.l., chiedendo la conferma della sentenza impugnata.

Il procuratore generale ha chiesto di dichiarare la competenza dei Tribunali di Latina e di Frosinone.

3. Nonostante l’ampiezza delle argomentazioni di cui si è avvalsa la ricorrente, è ben chiaro che esse tendono a “deviare” da quello che è l’effettivo tema in questione, per supportare una tesi erronea.

La sentenza del Tribunale, infatti, ha correttamente applicato la normativa, dal momento che nel caso in esame il decreto ingiuntivo è stato chiesto e ottenuto proprio per il pagamento di canoni d’affitto d’azienda, configurandosi la competenza territoriale inderogabile del giudice del locus rei sitae in riferimento all’azienda affittata, in forza del combinato disposto dell’art. 21 c.p.c., comma 1, e art. 447 bis c.p.c., comma 2: dato normativo del tutto inequivoco e comunque più volte illustrato dalla giurisprudenza consolidata di questa Suprema Corte (tra gli arresti massimati, da ultimo v. Cass. sez. 6-3, ord. 15 giugno 2016 n. 12371, per cui “tra le controversie attribuite dagli artt. 21 e 447 bis c.p.c. alla competenza territoriale inderogabile del giudice in cui si trova l’immobile sono comprese le controversie in materia di affitto di azienda, dovendo il giudice competente individuarsi con riferimento al luogo in cui è posta l’azienda del cui affitto si discute.”; sulla stessa linea, ancora tra i più recenti, Cass. sez.6-3, ord. 16 ottobre 2014 n. 21908, Cass. sez. 1, 22 agosto 2013 n. 19393, Cass. sez. 6-2, ord. 29 dicembre 2011 n. 29824).

In conclusione, conformemente a quanto deciso dal Tribunale di Livorno, si deve dichiarare la competenza dei Tribunali di Frosinone e di Latina, in rapporto al luogo in cui si trovano i punti vendita oggetto dei rami d’azienda affittati, ovvero la competenza del Tribunale di Latina per il ramo d’azienda avente ad oggetto il punto vendita in Terracina e la competenza del Tribunale di Frosinone per i rami d’azienda aventi ad oggetto i punti vendita rispettivamente in Fiuggi e in Frosinone. In applicazione del combinato disposto degli artt. 49 e 50 c.p.c. le cause andranno riassunte davanti al rispettivo Tribunale competente nel termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza di regolamento.

La ricorrente, che soccombe, deve essere condannata alla rifusione a controparte delle spese, liquidate come da dispositivo. Sussistono altresì D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

Dichiara la competenza del Tribunale di Latina per il ramo d’azienda avente ad oggetto il punto vendita in Terracina e la competenza del Tribunale di Frosinone per i rami d’azienda aventi ad oggetto i punti vendita in Fiuggi e in Frosinone, assegnando termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione delle cause dinanzi ai suddetti Tribunali.

Condanna la ricorrente a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 3000, oltre a Euro 200 per gli esborsi e al 15% per spese generali, nonchè agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 19 settembre 2019.

Depositato in cancelleria il 6 dicembre 2019

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