Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3191 del 09/02/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 3191 Anno 2018
Presidente: DE MASI ORONZO
Relatore: ZOSO LIANA MARIA TERESA

SENTENZA
sul ricorso 7355-2013 proposto da:
MOBILIARE E IMMOBILIARE FIORENTINA SRL in persona
dell’Amm.re Unico e legale rappresentante pro tempore,
ESPOSITO FRANCO in proprio, elettivamente domiciliati
in ROMA PIAZZALE DELLE MEDAGLIE D’ORO 7, presso lo
studio dell’avvocato FILIPPO LINO JACOPO SILVESTRI,
2019

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato
FRANCESCO HENKE giusta delega in atti;
– ricorrenti contro
EQUITALIA SUD SPA in persona del Responsabile del
Contenzioso Esattoriale della Direzione Regionale di

Data pubblicazione: 09/02/2018

Lazio,

elettivamente

domiciliato

in

ROMA

VIA

GIOACCHINO ROSSINI 18, presso lo studio dell’avvocato
GIOIA VACCARI, che lo rappresenta e difende giusta
delega in calce;
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA
UFFICIO CONTROLLI AREA LEGALE in persona del Direttore

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrenti

avverso la sentenza n. 4/2012 della COMM.TRIB.REG. di
PERUGIA, depositata il 23/01/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/01/2018 dal Consigliere Dott. LIANA
MARIA TERESA ZOSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. UMBERTO DE AUGUSTINIS che ha concluso
per il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l’Avvocato D’APOLLONIO per
delega dell’Avvocato SILVESTRI che si riporta al
ricorso;
udito per il controricorrente l’Avvocato URBANI NERI
che ha chiesto il rinvio in subordine il rigetto.

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

R.G. 7355/2013
ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA
1. La società Mobiliare e Immobiliare Fiorentina s.r.I., in persona dell’amministratore unico
dott. Franco Esposito, nonché il predetto dott. Franco Esposito in proprio impugnavano le
cartelle di pagamento notificate dall’agenzia delle entrate per il tramite di Gerit S.p.A. relative
al pagamento dell’imposta di registro, oltre interessi e sanzioni, per l’importo di euro
67.931,11. Le cartelle facevano seguito all’avviso di liquidazione mediante il quale l’agenzia
delle entrate aveva richiesto l’integrazione dell’imposta di registro a causa della revocazione

provinciale di Perugia rigettava il ricorso con sentenza che era confermata dalla commissione
tributaria regionale dell’Umbria sul rilievo che l’omessa indicazione, nelle cartelle impugnate,
del responsabile del procedimento non determinava la nullità delle stesse in quanto tale
omissione dava luogo alla nullità solo per i ruoli consegnati all’esattore a far tempo dal 1
giugno 2008. Inoltre le cartelle erano sufficientemente motivate perché facevano esplicito
rinvio all’atto impositivo notificato al contribuente.
2.

Avverso la sentenza della CTR propongono ricorso per cassazione la società

contribuente ed il dott. Franco Esposito affidato a tre motivi illustrati con memoria. Resistono
con distinti controricorsi l’agenzia delle entrate, la quale ha depositato memoria, ed Equitalia
Sud S.p.A., succeduta ad Equitalia Gerit S.p.A.
3. Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione di legge, ai sensi dell’art. 360,
comma 1, n. 3 cod. proc. civ., in relazione all’articolo 7, comma 2, della legge 212/2000
nonché vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.. Sostengono
che la CTR non ha considerato che, nonostante le cartelle impugnate non potessero
considerarsi nulle – perché il d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla I. n. 31 del 2008,
ha previsto l’obbligo di indicare il responsabile del procedimento solo per i ruoli consegnati
all’esattore a far tempo dal 1 giugno 2008 -, tuttavia era stato richiesto di dichiararne
l’annullabilità per il fatto che l’omessa indicazione del responsabile del procedimento costituiva
violazione dell’articolo 7, comma 2, della legge numero 212/2000.
4. Con il secondo motivo deducono vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1,
n. 5 cod. proc. civ., e violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.,
in quanto la CTR non ha considerato che nelle cartelle di pagamento impugnate mancava il
riferimento all’avviso di liquidazione prodromico, dato che in esse era indicato solamente il
numero dell’atto e la data di registrazione di esso.
5. Con il terzo motivo deducono violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3
cod. proc. civ., e vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., in
quanto la CTR ha omesso di motivare in ordine al rilievo della nullità della notifica delle cartelle

1

delle agevolazioni di cui all’articolo 33 della legge numero 388/2000. La commissione tributaria

esattoriali per essere state consegnate al portiere dello stabile senza il successivo invio della
raccomandata al destinatario.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente osserva la Corte che le eccezioni svolte da entrambe le controricorrenti
relative alla inammissibilità dei motivi proposti in quanto contengono distinte censure, riferite
alle diverse ipotesi di cui ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c., sono infondate. Infatti, in tema di
ricorso per cassazione, la configurazione formale della rubrica del motivo di gravame non ha

delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il
contenuto della censura. Ciò in quanto il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure
espressamente e tassativamente previste dall’art. 360, comma 1, c.p.c., deve essere bensì
articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle
cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, ma non è necessaria
l’adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi.
Il fatto che un singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali
avrebbe potuto essere prospettato come autonomo motivo, non costituisce, dunque, ragione
d’inammissibilità dell’impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini dell’ammissibilità del
ricorso, che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate
onde consentirne, se necessario, l’esame separato, esattamente negli stessi termini in cui lo si
sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati
(Cass. S.U. n. 9100 6/5/2015; Cass. S.U. n. 17931 del 24//2013; Cass. n. 17514 del 2/9/2016
).
2. Il primo motivo di ricorso è infondato. Invero la Corte di legittimità ha già affermato il
principio, al quale questo collegio intende uniformarsi, secondo cui la cartella esattoriale che
ometta di indicare il responsabile del procedimento, se riferita a ruoli consegnati agli agenti
della riscossione in data anteriore all’I. giugno 2008, non è affetta da nullità, atteso che l’art.
36, comma 4 ter, del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito nella I. n. 31 del 2008, ha
previsto tale sanzione solo in relazione alle cartelle riferite ai ruoli consegnati agli agenti della
riscossione a decorrere dall’i giugno 2008, e neppure è affetta da annullabilità poiché la
disposizione di cui all’art. 7 della I. n. 212 del 2000 è priva di sanzione, trovando applicazione
l’art. 21 octies della I. n. 241 del 1990, che esclude tale esito ove il provvedimento, adottato in
violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti, per la natura vincolata dello
stesso, non avrebbe potuto avere un contenuto diverso da quello in concreto adottato ( Cass.
n. 332 del 2016; Cass. n . 4516 del 2012 ).
3. Il secondo motivo è parimenti infondato. Invero la corte di legittimità ha già affermato il
principio secondo cui il difetto di motivazione della cartella esattoriale, che faccia rinvio ad altro
atto costituente il presupposto dell’imposizione senza indicarne i relativi estremi di
2

contenuto vincolante per la qualificazione del vizio denunciato, poiché è solo la esposizione

notificazione o di pubblicazione, non può condurre alla dichiarazione di nullità, allorché la
cartella sia stata impugnata dal contribuente il quale abbia dimostrato in tal modo di avere
piena conoscenza dei presupposti dell’imposizione, per averli puntualmente contestati, ma
abbia omesso di allegare e specificamente provare quale sia stato in concreto il pregiudizio che
il vizio dell’atto abbia determinato al suo diritto di difesa ( Cass. Sez. U, n. 11722 del
14/05/2010 ). Nel caso che occupa si evince dalla sentenza della CTR che la contribuente, nel
giudizio di primo grado, si era doluta del fatto che vi era ” confusione tra le somme iscritte a
ruolo e quelle liquidate ” e che le sanzioni iscritte a ruolo erano superiori a quelle irrogate ( con

dell’atto impositivo cui erano riferite le cartelle esattoriali.
4. Il quarto motivo è inammissibile in quanto la ricorrente non ha dedotto di aver proposto
la questione del difetto della notifica delle cartelle nel giudizio di primo grado né un tanto si
evince dalla sentenza impugnata. Ora, la disposizione di cui all’art. 366 c.p.c., primo comma,
n. 6, “costituente la conseguenza del principio di autosufficienza dell’esposizione del motivo di
ricorso per cassazione”, impone di indicare specificamente, a pena di inammissibilità, “gli atti
processuali ed i documenti su cui il ricorso si fonda mediante riproduzione diretta dei contenuto
che sorregge la censura, oppure attraverso una riproduzione indiretta di esso con
specificazione della parte del documento cui corrisponde l’indiretta riproduzione” (cfr. Cass. n.
1142 del 2014). La ricorrente afferma genericamente, alla pagine 31 del ricorso, di aver
sollevato la questione della irritualità della notifica nel giudizio di primo grado ma non indica in
quale parte del ricorso originario ha formulato l’assunto ed indica solamente le pagine e le
righe del ricorso in appello e delle memorie illustrative d’appello ove ha svolto tale argomento.
Ne consegue che il rilievo risulta essere stato proposto inammissibilmente per la prima volta
nel giudizio di appello.
5. Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo,
seguono la soccombenza.
6. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è respinto,
sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,
comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto l’art. 13, comma 1 quater al testo unico di cui al
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la
stessa impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido a rifondere all’agenzia delle
entrate e ad Equitalia Sud s.p.a. le spese processuali che liquida, quanto all’agenzia delle
entrate, in euro 2.000,00, oltre alle spese prenotate a debito, e quanto ad Equitalia Sud s.p.a.
3

l’avviso di liquidazione ), dal che discende che la contribuente stessa era ben a conoscenza

in euro 2.000,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre agli
accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrent+
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso
principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2018.

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