Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3191 del 04/02/2019

Cassazione civile sez. lav., 04/02/2019, (ud. 04/12/2018, dep. 04/02/2019), n.3191

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24500-2014 proposto da:

D.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL MASCHERINO

72, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA PETRILLI, rappresentato

e difeso dall’avvocato LUCA TIRABASSI;

– ricorrente –

contro

A.R.P.A. AUTOLINEE REGIONALI PUBBLICHE ABRUZZESI S.P.A., in persona

del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE LIEGI 35/B, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO

COLAGRANDE, rappresentata e difesa dall’avvocato CRISTIANO MARIA

SICARI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 376/2014 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 11/04/2014 R.G.N. 308/2013.

Fatto

RILEVATO

Che D.C. impugnava la sentenza del Tribunale di Chieti che respinse la sua domanda di risarcimento del danno da perdita di chances per violazione, da parte dell’A.R.P.A., dei doveri di correttezza e buona fede nella valutazione del requisito di cui alla lettera h) dell’art. 2 del bando di selezione (comprovata e certificata pregressa esperienza maturata presso officine meccaniche) per l’assunzione di operatori qualificati -meccanici- cui aveva partecipato.

Che con sentenza depositata l’11.4.14, la Corte d’appello di L’Aquila, resistente l’A.R.P.A. (Autolinee Regionali Pubbliche Abruzzesi) respingeva il gravame rilevando che pur essendo prevista nel Bando una riserva del 60% dei posti in favore dei giovani compresi tra 18 e 29 anni (30%) ed una in favore di soggetti disoccupati da almeno 12 mesi (30%), il D. non rientrava in alcuna di tali categorie e neppure in posizione utile nella graduatoria generale; che pur volendo espungere da essa coloro che non avevano il requisito di cui alla citata lett. h), egli si sarebbe classificato al 13 posto, mentre gli assunti furono solo 10, non potendosi così configurare alcun danno per perdita di chances.

Che per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il D., affidato a tre motivi, poi illustrati con memoria, cui resiste l’A.R.P.A. con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

1.-Che con il primo motivo il ricorrente denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in ordine alla corretta applicazione dei criteri dettati dal bando per le formazione della graduatoria generale e ordinaria, e dunque dei 12 candidati antepostigli. Lamenta in particolare che ove fossero state più compiutamente vagliate, col rispetto del requisito di cui all’art. 2, lett. h) del Bando, le posizioni di tali 12 candidati (e segnatamente R., C., A., cui aggiunge anche An.), egli avrebbe raggiunto la nona posizione in graduatoria.

Che il motivo è inammissibile per richiedere a questa Corte un non consentito riesame delle circostanze di causa, adeguatamente esaminate dalla sentenza impugnata che ha accertato che, pur volendo espungere i quattro nominativi indicati in ricorso dal D., questi avrebbe guadagnato il 13 posto in graduatoria, anche in quella ordinaria derivante dallo scorporo della categoria giovani. Al riguardo giova osservare che, alla luce del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. sez.un. 22 settembre 2014 n. 19881).

2.- Che con secondo motivo il ricorrente denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in ordine alla corretta formazione della graduatoria giovani per non avere la sentenza impugnata da essa espunto coloro che non erano in possesso del ridetto requisito di cui all’art. 2, lett. h) del Bando.

Che il motivo è inammissibile sia per le ragioni sopra esposte (richiesta a questa Corte di esame di fatti e valutazioni di merito), sia per non avere chiaramente censurato la seconda ratio decidendi della sentenza impugnata e cioè che in caso di mancanza di idonei in una categoria di riservatari, la percentuale complessiva dei posti riservati non subiva variazioni, in quanto la percentuale non presente (nella specie quella dei disoccupati da 12 mesi) andava ad accrescere in pari misura quella relativa all’altra categoria (art. 5, comma 5), senza influire su quella ordinaria. giungendosi così alla formazione di due sole graduatorie (ordinaria e giovani). ((Ne discende che la censura, così come formulata, consiste sempre nella mancata esatta valutazione del requisito della pregressa esperienza di cui all’art. 2, lett. h) di cui sopra.))

3.- Che con terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 210 c.p.c., art. 421 c.p.c., comma 2 e art. 437 c.p.c., comma 2, dolendosi della mancata ed immotivata acquisizione di tutti i curricula dei candidati posti in graduatoria generale in posizione antecedente a quella del ricorrente.

Che il motivo è infondato avendo la sentenza impugnata chiaramente evidenziato che il D. aveva già ottenuto in via stragiudiziale l’accesso ai curricula dei candidati che lo interessavano, motivando il mancato esercizio dei poteri ufficiosi con l’inutilità dell’acquisizione.

Del resto, come notato più volte da questa Corte (cfr. da ultimo Cass. n. 7694/18), nel rito del lavoro, stante l’esigenza di contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale, il giudice, anche in grado di appello, ex art. 437 c.p.c., ove reputi insufficienti le prove già acquisite e le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine, può in via eccezionale ammettere, anche d’ufficio, le prove indispensabili per la dimostrazione o la negazione di fatti costitutivi dei diritti in contestazione, sempre che tali fatti siano stati puntualmente allegati o contestati e sussistano altri mezzi istruttori, ritualmente dedotti e già acquisiti, meritevoli di approfondimento.

Nella specie non sussistono i presupposti enunciati, sia per la motivata mancanza di indispensabilità, sia per la sufficienza delle prove già acquisite ed assenza di cd. piste probatorie meritevoli di ulteriori approfondimenti.

4.-Che il ricorso deve essere pertanto rigettato, sicchè le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro.200,00 per esborsi, Euro.3.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 4 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2019

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