Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31909 del 10/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 10/12/2018, (ud. 24/10/2018, dep. 10/12/2018), n.31909

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 11514-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

CAD LIGURIA 2 SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL CORSO 160, presso lo

studio dell’avvocato RAFFAELLO ALESSANDRINI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato CESARE DE CAROLIS;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 183/6/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di GENOVA, depositata l’08/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

Rilevato che la società DMEDIA Commerce spa, che aveva effettuato, nel corso dell’anno 2008, l’importazione di merce per il tramite della CAD Liguria 2 s.r.l., si vedeva notificare alcuni avvisi di rettifica per la ripresa a tassazione di diritti doganali non correttamente versati;

Rilevato che tali avvisi venivano separatamente impugnati dalla CAD Liguria 2 srl e dalla società Dmedia Commerce srl. La CTR Liguria, con sentenza n. 382/06/15, confermava la legittimità della ripresa nei confronti della CAD Liguria 2 ritenuta dal giudice di primo grado;

Rilevato che tale pronunzia veniva impugnata con ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c., dalla CAD Tirreno srl e la CTR Liguria, con la sentenza indicata in epigrafe, pubblicata il 27 maggio 2014, successivamente all’udienza di trattazione della causa sull’appello proposto dalla Cad Alto Tirreno, ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza n. 680/13/14 della medesima CTR, resa in precedenza e passata in cosa giudicata – che aveva annullato le riprese nei confronti del coobbligato solidale – l’importatore Dmedia Commerce – doveva spiegare effetti anche nei confronti del coobbligato solidale rimasto estraneo a quel giudizio, applicandosi l’art. 1306 c.c.;

Rilevato che l’Agenzia delle dogane ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, al quale ha resistito la Cad Liguria 2 srl con controricorso;

Rilevato che appare necessario acquisire il fascicolo di merito.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo mandando alla Cancelleria di acquisire il fascicolo di merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2018

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