Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31908 del 06/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 06/12/2019, (ud. 19/09/2019, dep. 06/12/2019), n.31908

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2525-2018 proposto da:

F.E., F.F., C.M., FI.FR.,

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato ERNESTO FIORILLO;

– ricorrenti –

contro

COSTA CROCIERE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI SANT’ANSELMO 7, presso lo

studio dell’avvocato CARLO PECORARO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CECILIA CAVANNA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 694/2017 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 21/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA

GRAZIOSI.

La Corte.

Fatto

RILEVATO

che:

Con atto di citazione del 16 novembre 2006 F.E., Fi.Fr., F.F. e C.M. convenivano davanti al Tribunale di Messina controricorso: Costa Crociere S.p.A. esponendo di averla citata nel 1999 per il risarcimento dei danni derivati da una crociera, e che avevano con essa transatto e perciò rinunciato all’azione e al diritto; però Costa Crociere sarebbe stata inadempiente della transazione, per cui chiedevano l’accertamento dell’inadempimento e la sua condanna a pagare quanto pattuito nonchè i danni da vacanza rovinata e da lite temeraria ex art. 96 c.p.c..

La convenuta si costituiva, resistendo. Il Tribunale rigettava con sentenza dell’11 febbraio 2011.

F.E., Fi.Fr., F.F. e C.M. proponevano appello principale e Costa Crociere appello incidentale. La Corte d’appello di Messina, con sentenza del 21 giugno 2017, rigettava l’appello incidentale e accoglieva l’appello principale solo quanto alla condanna alle spese, compensandole per un terzo.

F.E., Fi.Fr., F.F. e C.M. hanno proposto ricorso, che si articola in due motivi. Costa Crociere si è difesa con controricorso. Tanto la parte ricorrente quanto quella controricorrente hanno depositato memoria.

Diritto

RITENUTO

che:

Deve anzitutto rilevarsi che i ricorrenti hanno depositato la loro memoria a mezzo posta, laddove tale modalità di spedizione è consentita soltanto per il ricorso e il controricorso dall’art. 134 disp. att. c.p.c., comma 1, (v. da ultimo Cass. sez. 6-3, ord. 10 aprile 2018 n. 8835).

1.1 Il primo motivo denuncia violazione ed errata applicazione dell’art. 1967 c.c., artt. 115,116 e 167 c.p.c., nonchè erronea valutazione e applicazione dell’art. 1967 c.c., e delle prove scritte; viene altresì invocato il principio di mancata contestazione.

La Corte d’appello avrebbe ritenuto che l’espressione “deve essere provata per iscritto” presente nell’art. 1967 c.c., significa necessità di documento scritto da ambo le parti, se ben si comprende la motivazione “lacunosa e tautologica”; ma in tal modo la corte territoriale avrebbe violato le norme indicate nella rubrica del motivo.

Valgono invero – sostengono i ricorrenti – i fatti non contestati per cui la corte territoriale avrebbe dovuto valutare “anche (e non solo) il comportamento concludente” di Costa Crociere “sia nella fase preliminare al giudizio e sia nel contegno processuale assunto in seno allo stesso”, perchè per facta concludentia gli attuali ricorrenti avrebbero dimostrato l’esistenza dell’accordo e la sua esecuzione parziale.

Inoltre la corte territoriale non avrebbe valutato la “corposa” documentazione che avrebbe dimostrato che Costa Crociere era consapevole dell’accordo, da essa parzialmente adempiuto. E la ratifica del contratto stipulato in modo inefficace potrebbe effettuarsi per facta concludentia, il che sarebbe applicabile anche al negozio con forma scritta ad probationem: sarebbe sufficiente che controparte abbia riconosciuto i fatti in cui si manifesta la ratifica (Cass. 2469/2003). Così varrebbe pure per la transazione (Cass. 8855/1996; Cass. 10456/2003). La non contestazione e la vicinanza della prova avrebbero dovuto inoltre portare il giudice d’appello ad ammettere “i mezzi istruttori”, e in particolare a disporre ai sensi dell’art. 210 c.p.c., la esibizione delle comunicazioni interne di Costa Crociera.

1.2 In primis, a proposito della pretesa violazione dell’art. 115 c.p.c., non si può non constatare che la censura in esame lamenta l’esistenza di una non contestazione senza peraltro individuare, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, la sede processuale e le modalità in cui si sarebbe manifestata. Tantomeno si rende noto se e come la suddetta questione fosse stata fatta valere con l’atto d’appello, il che è ancor più esiziale in quanto dalla motivazione della sentenza emerge che la corte territoriale non ne ha trattato.

Deve altresì rilevarsi, in riferimento alla denuncia di violazione dell’art. 116 c.p.c., che non sono stati rispettati i criteri individuati per l’applicazione di tale norma dalla giurisprudenza nomofilattica: in particolare Cass. sez. 3, 10 giugno 2016 n. 11892 chiaramente insegna a proposito dell’art. 116 c.p.c., – norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale -, che il vizio è denunciabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, ma “solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime”; insegnamento, questo, ribadito in motivazione dalle Sezioni Unite nella sentenza 5 agosto 2016 n. 16598.

Vi è di più, e lo si aggiunge ormai ad abundantiam.

Il motivo in esame non è pertinente agli argomenti della sentenza impugnata; già nel primo motivo d’appello gli attuali ricorrenti lamentavano che la transazione non deve essere provata soltanto con atto scritto e che il Tribunale non avrebbe esaminato i documenti prodotti; la corte territoriale ha risposto affermando che “gli scritti cui fa riferimento parte appellante sono le lettere da essa provenienti”, e quindi irrilevanti. Il motivo poi è generico non solo – come già rilevato – per quanto concerne il profilo della non contestazione, ma pure prospetta la sussistenza di vicinanza della prova tale da condurre il giudice alla ammissione dei mezzi istruttori.

In conclusione, di questa prima censura è evidente l’inammissibilità.

2. Il secondo motivo denuncia violazione ed errata applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per non avere il giudice d’appello disposto compensazione totale delle spese dei due gradi di giudizio, come avrebbe invece dovuto disporre a causa del rigetto, da lui operato, delle domande di entrambe le parti.

Si tratta di un motivo del tutto inconsistente, non sussistendo alcun obbligo di legge alla compensazione totale anche nel caso di soccombenza reciproca, la compensazione rientrando comunque nella discrezionalità del giudicante, come la giurisprudenza di questa Suprema Corte ha stabilmente affermato (cfr., tra gli arresti recenti, Cass. sez. 6-3, ord. 17 ottobre 2017 n. 24502 – per cui “in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi”-, la conforme Cass. sez. 5, ord. 31 marzo 2017 n. 8421, nonchè – per l’ipotesi, qui ricorrente, in cui più incide a ben guardare il potere discrezionale del giudicante, cioè la reciproca soccombenza delle parti – Cass. sez. 2, 20 dicembre 2017 n. 30592; e sui consolidati fondamenti di questo insegnamento nomofilattico cfr. già S.U. 15 novembre 1994 n. 9597, per cui “la decisione del giudice di merito di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite, essendo l’espressione di un potere discrezionale attribuito dalla legge, è incensurabile in sede di legittimità, a meno che essa non sia accompagnata dalla indicazione di ragioni palesemente illogiche, tali da inficiare, stante la loro inconsistenza, lo stesso processo formativo della volontà decisionale espressa sul punto.”). Il che conduce alla inammissibilità del motivo ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1.

3. Viene altresì presentata una istanza di correzione per la denegata ipotesi in cui si rigetti il ricorso: si chiede che in tal caso si correggano il terzo e il quarto capoverso del dispositivo della sentenza impugnata che indica in Euro 2603 le spese senza specificare che la somma riguardi l’intero importo di esse, il quale altrimenti ammonterebbe a Euro 3900 in un giudizio dal valore di Euro 5000.

In realtà, a tacer d’altro, è assertivo che sussista un errore di fatto, nulla emergendo in tal senso dalla motivazione. Si tratterebbe piuttosto di un errore di diritto nel senso di denuncia di violazione delle norme sulle spese, sul quale però non i ricorrenti non dichiarano di presentare motivo (al contrario, espressamente affermando che la questione in esame debba essere valutata solo nel caso di rigetto del ricorso come una istanza di correzione). Ma anche qualora si riqualificasse la questione come terzo motivo, si tratterebbe comunque di una doglianza del tutto generica, e pertanto inammissibile.

Ad abundantiam, pertanto, si osserva che agevolmente il dispositivo va inteso nel senso che sono dovuti i due terzi dell’importo di Euro 2603, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Il ricorso, quindi, deve essere dichiarata inammissibile, con conseguente condanna – in solido per il comune interesse processuale – dei ricorrenti alla rifusione delle spese del grado, liquidate come da dispositivo, alla controricorrente; sussistono altresì D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art., comma 1 bis.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso, condannando solidalmente i ricorrenti a rifondere alla controricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 2000, oltre a Euro 200 per gli esborsi e al 15% per spese generali, nonchè agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 19 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2019

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