Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31907 del 10/12/2018

Cassazione civile sez. I, 10/12/2018, (ud. 16/11/2018, dep. 10/12/2018), n.31907

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – rel. Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10462/2016 proposto da:

C.L., elettivamente domiciliato in Roma, Via Famagosta n. 8,

presso lo studio dell’avvocato Palombi Roberto, che lo rappresenta e

difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

T.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5788/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, del

20/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/11/2018 dal Pres. Dott. GENOVESE FRANCESCO ANTONIO

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’estinzione per rinuncia.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza del 16-20 ottobre 2015, la Corte d’appello di Roma ha respinto la domanda, proposta dal sig. C.L., per il riconoscimento della sentenza del Tribunale ecclesiastico regionale, ratificata dal Tribunale ecclesiastico d’appello e munita del decreto di esecutorietà del Supremo Tribunale della segnatura Apostolica del 24/4/2014, rilevando che l’eccezione di convivenza ultratriennale, quale eccezione in senso stretto, era stata proposta dalla T. “tempestivamente” nella comparsa di costituzione e risposta;

che avverso tale pronuncia ha proposto ricorso il C., sulla base di due motivi e che la T. non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che il Collegio, dovendo verificare direttamente il fatto processuale della tardività della costituzione della sig. T. nel giudizio di merito, dato atto della richiesta del ricorrente ex art. 369 c.p.c., u.c., ha disposto l’acquisizione del fascicolo d’ufficio, allo scopo di verificare la tempestività della costituzione in appello della sig. T., ed ha rinviato la causa a nuovo ruolo;

che, in conseguenza dell’esame del fascicolo d’ufficio, prospettandosi nuovamente la specifica questione della natura dell’eccezione in oggetto, risolta allo stato dalla pronuncia delle Sezioni unite 16379/2014, il collegio ha reputato di disporre la rimessione alla pubblica udienza, non ricorrendo le ipotesi di cui all’art. 375, comma 1, nn. 1) e 5);

che, tuttavia, il ricorrente ed il suo difensore hanno depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione, a duplice firma;

che, pertanto, il procedimento si è estinto senza che debba provvedersi sulle spese (per mancata attività difensiva dell’intimata) e non rilevandosi il caso del raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

Dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 16 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2018

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