Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31906 del 06/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 06/12/2019, (ud. 19/09/2019, dep. 06/12/2019), n.31906

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16075-2018 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SUSA 1,

presso lo studio dell’avvocato ADRIANO GALLO, rappresentato e difeso

dall’avvocato STEFANO LIGUORI;

– ricorrente –

contro

F.LLI P.R. E S. SNC, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

RENZO DA CERI 195, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO PUGLIESE,

rappresentata e difesa dall’avvocato VINCENZO D’AMICO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 318/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 14/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO

CIGNA.

Fatto

RILEVATO

che:

La F.lli P.R. e S. snc propose opposizione avverso il decreto con il quale il Tribunale di Cosenza, sez. distaccata di Acri, le aveva ingiunto il pagamento, in favore del dottore commercialista A.A., della somma di Euro 15.684,19, oltre accessori, a titolo di compenso professionale per la tenuta della contabilità dal 1-1-2001 al 31-7-2004.

A sostegno dell’opposizione dedusse di avere adempiuto ai pagamenti dovuti e spiega riconvenzionale per asseriti danni e per il recupero di alcune somme.

Con sentenza 243/2012 il Tribunale di Cosenza accolse sia l’opposizione con revoca del d.i. opposto) sia (parzialmente) la riconvenzionale; al riguardo evidenziò che dalla produzione documentale era risultato che l’ A. era stato soddisfatto di ogni credito professionale e che l’opponente società aveva dimostrato danni per Euro 4.446,82 (pari alla somma dalla stessa versata per sanzioni comminate dall’Agenzia delle Entrate).

Con sentenza 318/2018 la Corte d’Appello di Catanzaro, in parziale accoglimento del gravame proposto dall’ A., ha condannato la società al pagamento della minor somma di Euro 2.699,25, confermando nel resto l’impugnata decisione e compensando per (Ndr: testo originale non comprensibile) (stante il non totale accoglimento dell’appello) le spese di entrambi i gradi del giudizio; in particolare la Corte territoriale ha, in primo luogo, ribadito che la pretesa creditoria dell’ A. era sfornita di valida prova; al riguardo ha ritenuto che le scritture contabili e le fatture prodotte dall’opponente società (oggetto di libero apprezzamento del Giudice) comprovavano la fondatezza dell’eccezione di estinzione per avvenuto pagamento, atteso che le fatture, contenenti la dicitura “netto pagato”, pur se provenienti dalla contabilità della società, erano state predisposte dallo stesso A., che poi le aveva anche annotate nei libri contabili della società come pagate “a saldo”; generiche e di natura solo programmatica erano invece da ritenere le lettere del 21-7-2004, sottoscritta dal dott. T., nuovo professionista della società, e del 31-5-2004; la Corte, inoltre, con riferimento alla riconvenzionale, ha confermato la responsabilità del professionista ex art. 1176 c.c., per non avere adeguatamente e diligentemente gestito la contabilità aziendale per l’anno 2003, evidenziando che da un controllo effettuato dalla Guardia di Finanza (v. processo verbale del 30-9-2004) era risultato che lo stesso si era reso responsabile di alcuni inadempimenti contabili; in ordine all’entità del conseguente risarcimento danni, ha evidenziato che, al fine di evitare le più pesanti sanzioni, la società ed i soci avevano dovuto ricorrere al condono fiscale (pagando rispettivamente Euro 2699,25 ed Euro 1.877,57), sicchè la società aveva diritto ad ottenere solo guanto dalla stessa pagato (e non invece, come al contrario affermato dal Tribunale, anche quanto pagato dai soci).

Avverso detta sentenza A.A. propone ricorso per Cassazione, affidato a sei motivi.

La F.lli P.R. e S. snc resiste con controricorso.

Il relatore ha proposto la trattazione della controversia ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.; detta proposta, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata, è stata ritualmente notificata alle parti.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo il ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3, – violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., e artt. 115,116 e 215 c.p.c., nonchè erronea, illegittima e contraddittoria valutazione delle risultanze istruttorie, sostiene di avere fornito precisa ed esauriente prova della fondatezza del proprio credito.

Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando – ex art. 360 c.p.c., n. 5, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nonchè violazione dell’art. 2702 c.c., e artt. 115 e 116 c.p.c., si duole che la Corte territoriale abbia riconosciuto valore di piena prova ed effetto estintivo alle fatture in atti (in base alle quali la società avrebbe corrisposto annualmente al professionista dal 2001 al 2003 Euro 500,00) pur non risultando sulle stesse alcuna sottoscritta annotazione di pagamento; in particolare la Corte aveva ignorato siffatta eccezione.

Con il terzo motivo il ricorrente, denunciando – ex art. 360 c.p.c., n. 5, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, si duole che la Corte abbia ritenuto costituire elemento di prova a supporto dell’eccezione di estinzione del debito la relazione contabile a firma del nuovo consulente della società dott. T.M..

Con il quarto motivo il ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – violazione o falsa applicazione dell’art. 164 c.p.c., comma 4, nonchè “nullità della sentenza e del capo relativo all’accoglimento della domanda riconvenzionale di risarcimento danni”, si duole che la Corte territoriale abbia disatteso l’eccezione di nullità della domanda riconvenzionale, quando invece non erano mai stati precisati in concreto gli elementi costitutivi della responsabilità del professionista, che non era mai stato edotto degli addebiti della Guardia di Finanza.

Con il quinto motivo il ricorrente, denunciando – ex art. 360 c.p.c., n. 5, – omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nonchè violazione degli artt. 1176 e 1218 c.c., si duole che la Corte territoriale abbia accolto nel merito la domanda riconvenzionale, che invece andava rigettata per mancanza di prova sull'”an debeatur”, non essendo stata contestata al professionista alcuna inadempienza e non essendo stati evidenziati errori ed omissioni nella tenuta della contabilità.

Con il sesto motivo il ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., si duole che la Corte territoriale, in mancanza di appello incidentale della controparte sul punto, lo abbia condannato al pagamento delle spese del giudizio di primo grado per Euro 2.916,00, in misura superiore rispetto a quanto liquidato dal giudice di primo grado (curo 1.908,00) e senza fornire alcuna motivazione.

Il ricorso è improcedibile per mancato deposito di copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione.

Per costante principio di questa S.C., invero, “la previsione – di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, – dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui alla stessa norma, comma 1, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve. Nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile, … dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente…”.

Nel caso in esame il ricorrente ha esplicitamente affermato che la sentenza della Corte d’Appello è stata notificata in data 20-3-2018, ma non ha poi provveduto a depositare copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, non rinvenuta in atti (ove è stata invece rinvenuta solo la copia autentica della sentenza impugnata).

Siffatto mancato deposito rende irrilevante, nel caso di specie, quanto statuito da Cass. S.U. 8312/2019, concernente la diversa ipotesi di deposito di copia analogica della relazione di notifica telematica della sentenza senza attestazione di conformità da parte del difensore o con attestazione priva di sottoscrizione autografa.

Nè al caso di specie può applicarsi il principio (c.d. “prova di resistenza”) secondo cui “pur in difetto di produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima (adempimento prescritto dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2), il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti, dallo stesso, che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poichè il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza (indicata nel ricorso) e quella della notificazione del ricorso (emergente dalla relata di notificazione dello stesso) assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell’impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2,” (Cass. 17066/2013; conf. 30765/2017).

Nella fattispecie in esame, infatti, il ricorso per cassazione è stato notificato in data 18-5-2018, e quindi oltre il termine di 60 gg dalla data di pubblicazione della sentenza (14-2-2018), sicchè era necessario dimostrare che la notifica del ricorso fosse avvenuta entro i 60 gg dalla notifica del provvedimento impugnato.

In ogni modo i motivi sono comunque tutti inammissibili.

I primi cinque, infatti, rendono tutti, anche se in parte formulati sub specie di violazione di legge, ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità, e non appaiono in linea con la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5. In ordine al sesto motivo, è sufficiente osservare che l’accoglimento parziale del grava ne, imponeva una nuova statuizione sulle spese in base all’esito complessivo della lite (cass. 1775/2017, 9066/2018), come correttamente deciso dalla Corte territoriale.

Il ricorso va, pertanto, dichiarato improcedibile.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore anticipatario.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, poichè il ricorso è stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed è stato dichiarato improcedibile, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del resistente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 3000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; con distrazione in favore del difensore; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 19 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2019

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