Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31905 del 10/12/2018

Cassazione civile sez. I, 10/12/2018, (ud. 07/11/2018, dep. 10/12/2018), n.31905

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12921/2014 proposto da:

C.E., elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Re Roma

n. 8, presso lo studio dell’avvocato Bova Giampiero, che la

rappresenta e difende, giusta procura speciale per Notaio dott.ssa

C.C. di (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica del Comune

di Roma (ATER di Roma), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Fulcieri Paulucci De

Calboli n. 20/E, presso lo studio dell’avvocato Rolli Edmonda, che

la rappresenta e difende, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5702/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 19/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/11/2018 dal cons. IOFRIDA GIULIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 5702/2013, pronunciata in un giudizio promosso da C.E. (in riassunzione, a seguito di regolamento di giurisdizione, definito con pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 6404/2010, avendo la C. originariamente adito sia il giudice ordinario, sia il giudice amministrativo, dichiaratisi entrambi carenti di giurisdizione), dinanzi al Tribunale di Roma, in opposizione al decreto di rilascio emesso nel 1995 dal Direttore Generale dell’ATER, relativamente ad immobile di proprietà dell’ente, sito in (OMISSIS), asseritamente abusivamente occupato dall’intimata (assumendo invece la C. di avere abitato nell’appartamento con la sua famiglia originaria fino al momento del matrimonio e di esservi tornata con la propria famiglia, dopo la morte del padre, formando, con la madre locataria dell’immobile, un unico nucleo familiare e continuando ad abitare nell’alloggio anche dopo la morte della originaria assegnataria), in ragione della ritenuta insussistenza delle condizioni per succedere nell’assegnazione del bene all’originaria conduttrice, ha confermato la decisione di primo grado, che aveva respinto l’opposizione.

In particolare, la Corte d’appello ha rilevato che, dalla documentazione prodotta e sulla base della normativa speciale regionale, emergeva solo una comunicazione allo IACP, da parte della dante causa assegnataria, madre della C., e di quest’ultima in ordine al rientro della C. e dei suoi figli nell’abitazione di via Bernini, ma non anche l’avvenuta autorizzazione da parte dello IACP dell’ospitalità temporanea e tanto meno il riconoscimento dell’ampliamento del nucleo familiare.

Avverso la suddetta sentenza, C.E. propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti dell’ATER (che resiste con controricorso). E’ stata depositata memoria di costituzione di nuovo difensore per la ricorrente.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, della L.R. n. 12 del 1999, art. 12, commi 1 e 5 e della L.R. n. 33 del 1987, assumendo che la controversia avrebbe dovuto essere decisa sulla base delle norme di diritto privato in materia di locazione e non sulla base delle leggi regionali predette, invocate dall’ATER, vertendosi in materia di diritto soggettivo al subentro in contratto di locazione.

2. Occorre premettere che, nella sentenza del 2010, con la quale è stato risolto il conflitto negativo di giurisdizione, questa Corte, affermando la giurisdizione del giudice ordinario, ha chiarito che “in materia di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, in seguito alla sentenza della Corte cost. n. 204 del 2004, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario per tutte le controversie attinenti alla fase successiva al provvedimento di assegnazione, giacchè nell’ambito di detta fase la p.a. non esercita un potere autoritativo, ma agisce quale parte di un rapporto privatistico di locazione” e che, nella specie, la controversia aveva ad oggetto l’accertamento del diritto a subentrare nell’alloggio vantato dalla C., quale figlia dell’assegnatario defunto, facendo valere la stessa “il proprio diritto soggettivo al godimento di tale alloggio e, in particolare, il diritto al subingresso nel rapporto sulla base della disciplina del settore”, cosicchè la domanda in questione, anzichè incidere sul procedimento pubblicistico di assegnazione, tendeva “a contrapporre all’atto amministrativo di autotutela una posizione di diritto soggettivo (quale erede convivente dell’assegnataria) della quale deve essere verificata la fondatezza nel merito”.

Le Sezioni Unite si sono quindi limitate all’individuazione della situazione giuridica soggettiva involta nel giudizio (reputata non di interesse legittimo ma di diritto soggettivo), risultante dalla mera prospettazione contenuta nella domanda introduttiva, lasciando impregiudicato il merito delle questioni oggetto della domanda stessa.

3. Tanto premesso, la censura è infondata.

La Corte d’appello ha ritenuto operante la L.R. n. 33 del 1987, art. 20 vigente all’epoca dell’emissione del decreto di rilascio, disciplina peraltro analoga a quella successiva, dettata dalla L.R. n. 12 del 1999, art. 12.

Questa Corte, nella sentenza n. 9783/2015, avente ad oggetto sempre un’opposizione al rilascio di alloggio di edilizia residenziale pubblica, con applicazione della L.R. Lazio n. 33 del 1987, art. 20 ha osservato che “per l’ampliamento dell’originario nucleo familiare, la situazione dell’aspirante, quand’anche parente, doveva essere connotata da una serie di specifiche caratteristiche e finalità, non limitate alla sua duratura presenza nell’alloggio locato e d’indole pure assistenziale, per legge soggette a preventiva verifica e formale riconoscimento da parte dell’ente locatore, onde evidentemente anche assicurare gli scopi pubblicistici perseguiti dalla normativa di favore”; la normativa speciale citata contemplava che, in caso di decesso dell’originario assegnatario dell’immobile, ai fini del subentro e della voltura del contratto a favore di altro soggetto, occorresse (in aggiunta ad ulteriori condizioni oggetto anch’esse di verifica) che questi fosse stato già incluso nel nucleo familiare di appartenenza del defunto, sia pure per relativo ampliamento, tramite provvedimento di ricognizione positiva da parte dell’ente concedente e gestore, nella specie, invece, mancato.

Sempre questa Corte, con riguardo alla Legge Regionale del Lazio successiva, n. 12/1999, ha ribadito che “in tema di locazione di immobili dell’edilizia residenziale pubblica, la L.R. Lazio n. 12 del 1999, art. 12 prevede, per l’ipotesi di decesso o negli altri casi in cui l’assegnatario non faccia più parte del nucleo familiare, il subingresso nell’assegnazione dell’alloggio dei componenti del nucleo familiare originariamente assegnatario (tra i quali anche i discendenti) o ampliato (con esclusione dei discendenti), come risultante da provvedimento ricognitivo, da parte dell’ente concedente, dei presupposti di fatto dell’ampliamento del nucleo familiare”. Del pari, è stato affermato che “in tema di locazione di immobili di edilizia residenziale pubblica, l’accertamento dei requisiti soggettivi che, in base alla L.R. Lazio n. 12 del 1999, art. 12 qualificano l’erede dell’assegnatario come componente del nucleo familiare originario o ampliato (nella specie, il coniuge convivente ed il figlio rientrato nel nucleo familiare di provenienza a seguito di separazione dal coniuge), costituisce condizione necessaria ma non sufficiente al riconoscimento del diritto al subentro nel rapporto locatizio, occorrendo, altresì, che in capo a tali soggetti si verifichi anche il possesso dei requisiti legali prescritti, per l’assegnazione dell’alloggio, dall’art. 11 della medesima legge” (Cass. 11230/2017, da ultimo; cnf. Cass. 24665/2017; Cass. 14903/2018).

Peraltro, avuto riguardo alla disciplina speciale applicabile nella materia, questa Corte ha precisato (Cass.1432/2017) che “in tema di edilizia residenziale pubblica, ove intenda rientrare nella disponibilità di un alloggio occupato “sine titulo” da soggetto non assegnatario nè, tantomeno, legittimato a subentrare a quest’ultimo, l’ente gestore non deve necessariamente ricorrere agli ordinari rimedi di diritto privato, potendosi avvalere anche delle speciali misure di autotutela D.P.R. n. 1035 del 1972, ex art. 18, comma 1, la cui attribuzione all’ente medesimo, in aggiunta ai primi, si fonda sulla particolare natura del bene, caratterizzato dal vincolo di destinazione funzionale alla soddisfazione dell’interesse pubblico, ed il ricorso alle quali non implica ambiti di discrezionalità, nè situazioni di interesse legittimo, non immutando la natura privatistica del rapporto dedotto in giudizio”.

Nella specie, dunque, correttamente i giudici di merito hanno respinto l’opposizione della C., data la mancanza, in suo favore, del provvedimento amministrativo di ampliamento del nucleo familiare della defunta assegnataria, in quanto, a fronte della prima comunicazione inoltrata, nel 1990, dalla madre locataria, relativa al rientro della C. nell’abitazione per finalità di assistenza alla prima, vi era stata una missiva dell’Ente, nel luglio 1992, con la quale si intimava all’assegnataria di estromettere le persone ospitate in assenza di autorizzazione, cui poi aveva fatto seguito (deceduta l’assegnataria) ulteriore missiva, del 1993, e quindi il decreto di rilascio.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate, in favore della controricorrente, in complessivi Euro 2.000,00, a titolo di compensi, oltre 200,00 per esborsi, rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della, ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 7 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2018

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