Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31905 del 06/12/2019
Cassazione civile sez. VI, 06/12/2019, (ud. 19/09/2019, dep. 06/12/2019), n.31905
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 234-2018 proposto da:
Z.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
SALVATORE PICCOLO;
– ricorrente –
contro
GENERALI ITALIA SPA, già INA ASSITALIA SPA, in persona del
Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
MONTE ZEBIO 28, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CILIBERTI,
che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
contro
C.S.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 3414/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 20/07/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO
CIGNA.
Fatto
RILEVATO
CHE:
C.S. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di S. Maria Capua Vetere Z.M. ed Ina Assitalia Spa per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni patiti in esito ad incidente stradale verificatosi il 12-6-2005 quale terzo trasportato a bordo dell’autovettura Golf condotta dal proprietario Z.M. ed assicurata per la r.c. auto con Ina Assitalia Spa.
In corso di causa fu raggiunta una transazione tra il C. ed Ina Assitalia mediante il pagamento di Euro 551.426,00, con riserva di rivalsa da parte di quest’ultima nei confronti dello Z. per ipotizzato stato di ebbrezza.
Con sentenza 876/2012 l’adito Tribunale dichiarò lo Z. unico responsabile del sinistro, dichiarò cessata la materia del contendere tra il C. ed Assitalia e condannò lo Z. al pagamento delle spese processuali (Euro 4.200,00) in favore sia del C. sia dell’Assitalia.
Con sentenza 3414 del 2017 la Corte d’Appello di Napoli, in parziale accoglimento del gravame proposto dallo Z. ha dichiarato che nulla doveva essere disposto in ordine alle spese tra lo Z. ed Ina Assitalia SpA, confermando nel resto l’impugnata sentenza (e, in particolare la condanna dello Z. al pagamento delle spese processuali sostenute in primo grado dal C.); quanto alle spese del gravame, in applicazione del criterio della soccombenza, ha condannato lo Z. al pagamento delle spese in favore del C. ed Ina Assitalia al pagamento delle spese in favore dello Z..
Avverso detta sentenza Z.M. propone ricorso per Cassazione, affidato ad un unico motivo.
Resiste con controricorso Generali Italia Spa (ex Ina Assitalia), evidenziando l’inammissibilità del ricorso in quanto tardivamente notificato.
C.S. non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Il relatore ha proposto la trattazione della controversia ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.; detta proposta, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata, è stata ritualmente notificata alle parti.
Z.M. ha depositato ulteriore memoria.
Diritto
CONDIDERATO
CHE:
Con l’unico motivo il ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3, – violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., si duole che la Corte, nonostante l’accoglimento del solo motivo di gravame in sostanza esaminato, non abbia poi condannato le parti soccombenti al pagamento delle spese di lite; sotto altro profilo lamenta che la Corte territoriale, pur avendo riformato l’appellata sentenza, non abbia poi proceduto ad una nuova regolamentazione delle spese di lite tenendo presente l’esito complessivo del giudizio.
Il ricorso è inammissibile in quanto proposto oltre il termine breve di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2.
Il ricorso, invero, è stato ritualmente notificato da Z.M. a Generali Italia Spa e C.S. in data 22-12-2017 (telematicamente a Generali e per posta a C.), e quindi oltre il termine di 60 gg decorrenti dalla notifica della sentenza impugnata, avvenuta telematicamente ad istanza di Generali Italia al procuratore dello Z. in data 20-7-2017.
Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, poichè il ricorso è stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed è stato dichiarato inammissibile, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 2.200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Così deciso in Roma, il 19 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2019