Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31904 del 10/12/2018

Cassazione civile sez. I, 10/12/2018, (ud. 07/11/2018, dep. 10/12/2018), n.31904

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11951/2014 proposto da:

La Folgore S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Caio Mario n. 14/a, presso lo

studio dell’avvocato Alma Giuseppe M., rappresentata e difesa dagli

avvocati Merlini Giovanni, Petino Placido, giusta procura in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in proprio e

quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti

INPS – S.C.C.I. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n.

29, presso lo studio dell’avvocato Sgroi Antonino, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati Maritato Lelio,

D’Aloisio Carla, Matano Giuseppe, De Rose Emanuele, giusta procura

in calce al ricorso notificato;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1756/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 11/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/11/2018 dal Cons. Dott. IOFRIDA GIULIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Catania, con sentenza n. 1756/2013, pronunciata in giudizi riuniti promossi dall’INPS, in opposizione a quattro decreti ingiuntivi ottenuti da La Folgore srl nei suoi confronti, tra il 2001 ed il 2004, per il pagamento del servizio di vigilanza svolto presso la sede di Noto dell’Istituto, ha riformato la decisione di primo grado, che aveva respinto le opposizioni dell’Inps ed, in particolare, l’eccezione di compensazione sollevata dall’Inps, per crediti portati da due Decreto Ingiuntivo n. 1161 del 1995 e Decreto Ingiuntivo n. 1162 del 1995, relativi a contributi previdenziali non pagati dalla società, passati in giudicato, stante la ritenuta non esigibilità del credito da compensare, per effetto della sanatoria contributiva, previdenziale e fiscale prevista dal D.L. n. 510 del 1996, conv. con L. n. 608 del 1996.

La Corte d’appello, accogliendo il gravame dell’INPS, ha revocato i decreti ingiuntivi opposti, stante l’affermata estinzione per compensazione dei crediti azionati in sede monitoria.

La Corte territoriale ha rilevato che l’accordo di graduale riallineamento al contratto collettivo nazionale, recepito dalla Folgore a far data dall’1/1/1998, o meglio l’applicazione nel tempo dell’accordo provinciale, non avrebbe potuto incidere sui debiti pregressi oggetto di decreti ingiuntivi passati in giudicato, in difetto di esplicita estensione dello ius superveniens.

Avverso la suddetta pronuncia, la società La Folgore propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti dell’Inps e della Società di Cartolarizzazione dei Credit INPS (che non svolgono attività difensiva).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, L. n. 608 del 1996, art. 5, comma 3, in relazione all’art. 12 preleggi e art. 113 c.p.c., per non avere la Corte d’appello ritenuto che il riallineamento operato dalla società avesse avuto effetto sanante anche sui debiti contributivi pregressi, accertati con sentenza passata in giudicato; con il secondo motivo, si lamenta poi l’erronea applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, art. 324 c.p.c. e art. 2909 c.c., per avere la Corte d’appello ritenuto che i crediti contributivi pregressi, opposti dall’Inps in compensazione, fossero stati già accertati con pronuncia passata in giudicato, atteso che ciò non era accaduto, avuto riguardo al momento in cui il riallineamento retributivo operato dalla società era divenuto effettivo (1/1/1998), essendo i decreti ingiuntivi divenuti definitivi solo nel dicembre 2000, i crediti portati dal D.I. n. 1162 del 1995, a seguito di pronuncia di questa Corte n. 16191/2000, e quelli portati dal D.I. n. 1161 del 1995, a seguito di pronuncia di questa Corte n. 518/2001.

2. Le due censure, da trattare unitariamente in quanto connesse, sono infondate.

Come accertato dalla Corte d’appello, i crediti portati dai decreti ingiuntivi ottenuti dall’INPS nei confronti della società La Folgore, “nn. 1161/1995 per Euro 287.773,35 e 1162/95 per Euro 425.515,40, per contributi non pagati” sono passati in giudicato.

Tale fatto non è neppure contestato dalla ricorrente, la quale ha precisato, in ricorso, che il giudicato è conseguente al rigetto dei ricorsi per cassazione da essa proposti, decisi nelle pronunce di questa Corte n. 16191/2000 (in effetti intervenuta in relazione al giudizio di opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 1162 del 1995, intrapresa dalla società che opponeva il diritto a sgravi contributivi)) e n. 518/2001 (che, per quanto risulta dalla sentenza di questa Corte, attiene ad un giudizio di accertamento del diritto della società agli sgravi contributivi previsti dalla L. n. 389 del 1989).

In ogni caso, nelle pronunce di questa Corte indicate dalla stessa ricorrente si è escluso il diritto agli sgravi contributivi, azionato da La Folgore, essendo le retribuzioni applicate dalla società inferiori a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e si è ritenuto, quanto allo ius superveniens, rappresentato dalla stipulazione di un contratto aziendale di ricezione dell’accordo provinciale di riallineamento per le imprese di settore ai sensi della L. n. 608 del 1996(ius superveniens invocato, in memoria, dalla società ai fini della declaratoria di cessazione della materia del contendere o della sopravvenuta carenza di interesse, in quanto il D.L. n. 510 del 1995, art. 5, consentiva, in deroga a quanto previsto dalla L. n. 389 del 1989, di prendere a riferimento per il calcolo dei contributi previdenziali non la retribuzione determinata dai contratti collettivi nazionali di lavoro ma quella, inferiore, fissata nei contratti provinciali di riallineamento retributivo recepiti con specifici accordi aziendali dalle singole imprese, cfr. in motivazione Cass. 17179/2014, e prevedeva, al comma 3, per effetto dell’applicazione nel tempo dell’accordo provinciale, “anche per i periodi pregressi”, la sanatoria delle pendenze contributive, anche a titolo di sgravi contributivi), che, da un lato, la normativa suddetta non costituiva ius superveniens e che, dall’altro lato, non era stata dedotta l’osservanza delle condizioni necessarie alla stipulazione dell’accordo.

A fronte pertanto del giudicato formatosi sui crediti per contributi non versati, azionati dall’INPS nei confronti della La Folgore ed invocati a fondamento dell’eccezione di compensazione sollevata dall’INPS nei giudizi riuniti oggetto del presente ricorso, non poteva dunque avere rilievo l’invocata sanatoria conseguente al c.d. riallineamento contemplato dalla L. n. 608 del 1996.

Invero, questa Corte ha chiarito che “il fondamento del giudicato sostanziale, regolato dall’art. 2909 c.c., che risponde al generale principio della certezza del diritto, è quello di rendere insensibili le situazioni di fatto dallo stesso considerate, per le quali è stata individuata ed applicata la corrispondente “regula iuris”, ai successivi mutamenti della normativa di riferimento, anche con riguardo allo “ius superveniens” che contenga norme retroattive, salva una diversa volontà espressa dal legislatore” (Cass. 18339/2003; conf. Cass. 1583/2010).

L’applicazione di tali principi al caso in oggetto fa sì che la norma di cui alla L. n. 608 del 1996, che non contiene previsione alcuna di caducazione dei giudicati sostanziali già formatisi, non è suscettibile di incidere, nel caso concreto, in relazione alle situazioni giuridiche già oggetto di sentenza definitiva passata in giudicato.

Peraltro, quantomeno con riferimento al giudicato formatosi sul Decreto Ingiuntivo n. 1162 del 1995 (e sul relativo credito dell’INPS nei confronti della La Folgore), risulta (v. sentenza di questa Corte n. 16191/2000 sopra richiamata) che la questione degli effetti della sanatoria (sulla controversia relativa a contributi omessi ed agli sgravi contributivi invocati), conseguente al c.d. riallineamento di cui alla L. n. 608 del 1996, era stata posta in giudizio ma è stata ritenuta non fondata, anche per mancata dimostrazione delle condizioni necessarie all’osservanza dell’accordo.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 7 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2018

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