Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31903 del 10/12/2018

Cassazione civile sez. I, 10/12/2018, (ud. 24/10/2018, dep. 10/12/2018), n.31903

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6073/2018 proposto da:

G.P., S.T., quali genitori dei minori

S.B. e S.M., elettivamente domiciliati in Roma, Via

L. Settembrini n. 28, presso lo studio dell’avvocato Morcavallo

Ulpiano, che li rappresenta e difende, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

C.L., nella qualità di tutore provvisorio dei minori

S.B. e S.M., elettivamente domiciliata in Roma, Via

A. Cadlolo n. 21, presso il proprio Studio, rappresentata e difesa

da se medesima;

– controricorrente –

contro

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di

Roma, Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma;

– intimati –

avverso la sentenza n. 422/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

pubblicata il 22/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/10/2018 dal Cons. Dott. TRICOMI LAURA;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha chiesto il

rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO

che:

La Corte di appello di Roma, sezione minorenni, con la sentenza impugnata ha respinto l’appello proposto G.P. e S.T. (genitori) avverso la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Roma che aveva dichiarato lo stato di adottabilità per i minori S.M. (n. il (OMISSIS)) e S.B. (n. il (OMISSIS)), rappresentati in giudizio dalla tutrice.

La Corte di appello ha ravvisato gravi comportamenti abbandonici tali da evidenziare una profonda e continua deprivazione sia per M. con gravi problemi evolutivi e deficit fisico/cognitivi, anche a livello di accudimento primario, sia per B., a livello affettivo e relazionale, influenti sullo stato di salute e sulle capacità relazionali dei minori, conseguenti anche alla negazione dei problemi del figlio con problemi evolutivi ed al rifiuto di qualsiasi sostegno, in assenza di riscontri a fronte della indeterminatezza dei tempi di recupero rispetto alle esigenze dei figli.

G.P. e S.T. propongono ricorso per cassazione con quattro mezzi, corredato da memoria; replicano con controricorso i minori in persona della tutrice C.L..

Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c..

Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, si deduce la nullità della sentenza della Corte di appello per “il mancato rilievo della inammissibilità delle domande relative a ciascuno dei minori interessati, in difetto di allegazione di alcun elemento di fatto ipotizzabile come idoneo a configurare la fattispecie dell’abbandono” con difformità rispetto al disposto della L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 8, comma 1, art. 9, comma 2, secondo periodo e art. 10, comma 1, applicabile ratione temporis, nonchè dei principi al giusto processo ex art. 111 Cost., dell’art. 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali anche in relazione all’art. 117 Cost..

I ricorrenti sostengono che l’originaria domanda formulata dal PMM relativa alla adottabilità di M. fosse “carente di specifiche allegazioni di circostanze anche solo astrattamente ed ipoteticamente sintomatiche dello stato di abbandono individuate ex lege quale presupposto indefettibile della dichiarazione di adottabilità” (fol. 8 del ricorso) criticando la mancata acquisizione di informazioni ulteriori rispetto alla nota del servizio socio-assistenziale del 19/11/2015 genericamente menzionata nel ricorso del PMM, ma – a loro dire priva di una analisi della situazione familiare all’attualità.

Analoga critica è rivolta alla domanda di adottabilità per B. formulata – a loro parere – apoditticamente nel corso dell’udienza camerale istruttoria, senza che fosse stata acquisita sulla bambina alcuna notizia.

I ricorrenti assumono quindi che le domande del PMM, ritenute estremamente limitate circa l’indicazione dei fatti sintomatici dello stato di abbandono, avrebbero dovuto essere perciò dichiarate inammissibili. Lamentano anche che ciò aveva comportato una lesione del diritto di difesa e criticano la decisione del giudice di appello, non solo per non averle dichiarate inammissibili – come propugnato con il primo motivo di appello – ma, per averle accolte “alla stregua di circostanze inconcepibilmente apportate ope iudicis al thema del processo ” (fol. 10 del ricorso).

1.2. Il motivo è infondato.

1.3. La L. n. 184 del 1983, agli articoli richiamati prevede quanto segue:

L’art. 8, comma 1, “1. Sono dichiarati in stato di adottabilità dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono perchè privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purchè la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio.”

L’art. 9, comma 2, seconda parte, “Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, assunte le necessarie informazioni, chiede al tribunale, con ricorso, di dichiarare l’adottabilità di quelli tra i minori segnalati o collocati presso le comunità di tipo familiare o gli istituti di assistenza pubblici o privati o presso una famiglia affidataria, che risultano in situazioni di abbandono, specificandone i motivi.”

L’art. 10, comma 1, “1. Il presidente del tribunale per i minorenni o un giudice da lui delegato, ricevuto il ricorso di cui all’art. 9, comma 2, provvede all’immediata apertura di un procedimento relativo allo stato di abbandono del minore. Dispone immediatamente, all’occorrenza, tramite i servizi sociali locali o gli organi di pubblica sicurezza, più approfonditi accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore, sull’ambiente in cui ha vissuto e vive ai fini di verificare se sussiste lo stato di abbandono”.

1.4. Tanto premesso in diritto, va rilevato che la sentenza in esame ha espressamente esaminato e rigettato la doglianza proposta con il primo motivo di appello sulla considerazione che il ricorso originario del PMM conteneva l’allegazione di fatti integranti l’abbandono, adeguatamente documentati sulla scorta della relazione della scuola ove era stato iscritto M. – attestante l’iscrizione del bambino in prima elementare, solo dopo la convocazione dei genitori, la totale assenza di collaborazione per strutturare un programma di aiuto per ovviare all’evidente ritardo cognitivo del piccolo, nonchè il comportamento genitoriale volto a negare del tutto l’esistenza del problema – ed in seguito corroborati dalla relazione aggiornata dei servizi sociali in merito alla situazione familiare, nonchè dalla presenza di pregresse condanne per maltrattamenti e dallo stato di abbandono già dichiarato per quasi tutti gli altri figli della coppia.

Ha, quindi, illustrato la complessiva situazione familiare, connotata da comportamenti genitoriali svalutativi delle esigenze del minore (mancata sottoposizione del minore M., afflitto da ritardo cognitivo, ad accertamenti, nonostante il consiglio del pediatra; mancata iscrizione alla scuola dell’obbligo del bambino, indifferenti al naturale bisogno del minore ad un’istruzione, alla valorizzazione delle competenze, anche con un aiuto qualificato, ed alle esigenze di socializzazione con bambini della sua età) ed oppositivi alle proposte di sostegno (rifiuto opposto a proposte di aiuto per la strutturazione di un percorso di sostegno per il minore sia apertamente che con strategie di evitamento) sulla scorta della quale, all’esito di una valutazione, certamente non apodittica ma, complessivamente focalizzata sul comportamento genitoriale descritto – e non smentito dai ricorrenti -, ha ritenuto che il PMM aveva correttamente chiesto la apertura della procedura di adottabilità anche per B. “avendo constatato il probabile rischio cui poteva essere sottoposta la piccola” (fol. 7 della sent.).

1.5. A fronte di ciò, va rilevato come il motivo per cassazione non censuri specificamente la puntuale motivazione prima ripercorsa, in quanto sostanzialmente si limita a proporre una diversa valutazione degli elementi prima ricordati, definendoli insufficienti, e risulti generico, posto che l’interpretazione della domanda e l’apprezzamento della sua ampiezza, oltre che del suo contenuto, costituiscono, anche nel giudizio di appello, un tipico apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, e, pertanto, insindacabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo dell’esistenza, sufficienza e logicità della motivazione (ad es. Cass. n. 19475/2005; n. 246712006) – sindacabilità, peraltro, che, a seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, appare ulteriormente circoscritta alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile” (Cass. n. 23940/2017).

2.1. Con il secondo motivo si sostiene la violazione o falsa applicazione della L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 8, comma 1, nonchè dell’art. 8 della CEDU, anche in relazione all’art. 117 Cost., comma 1, “atteso che l’adottabilità è stata dichiarata alla stregua di circostanze di fatto non sussumibili nella nozione normativa di abbandono e inoltre non attuali”.

2.2. Il motivo di ricorso si appalesa in parte inammissibile ed in parte infondato.

2.3. Va rilevato, infatti, che la questione – peraltro meramente assertiva – circa la mancanza di attualità delle circostanze di fatto ritenute rilevanti nel giudizio sulla condizione abbandonica non risulta dedotta in grado di appello, come si evince dalla sintesi dei motivi di appello riportata in ricorso (fol. 6) e dalla statuizione impugnata, che non ne fa menzione, ed è inammissibile perchè nuova.

2.4. Inoltre, quanto al profilo della non sussumibilità delle circostanze di fatto nella nozione normativa di abbandono, le contestazioni mosse dai ricorrenti si risolvono prevalentemente nella critica dell’apprezzamento ed accertamento delle stesse e sollecitano una non consentita rivalutazione delle risultanze probatorie in senso difforme rispetto a quella svolta dal giudice di merito, senza peraltro chiarire le ragioni che possano indurre a ritenere la lettura alternativa, proposta dal ricorrente, senz’altro più corretta di quella operata dalla Corte territoriale, se non attraverso un ridimensionamento dei fatti accertati e la prospettazione della dichiarazione di adottabilità come, non meglio precisata, “sanzione ad una situazione non più attuale al momento del giudizio”.

I ricorrenti, in particolare, sostengono che non sarebbe mai stato loro contestato l’abbandono materiale dei figli e che non poteva costituire abbandono morale la sussistenza di precedenti dichiarazioni di adottabilità, nè la situazione di dissidio con l’amministrazione assistenziale del territorio conseguente alle pregresse vicende adottive; lamentano che sia stata male interpretato il ritardo nell’iscrizione scolastica di M. e nella sottoposizione dello stesso a visite specialistiche, così come l’affermazione della madre “il Tribunale può tenersi M. e far tornare a casa B.” in ragione delle migliori condizioni di salute della piccola; ancora ritengono che la diagnosi dei propri disturbi della personalità non poteva sussumersi nella nozione di abbandono, non essendo incompatibile con l’esercizio della funzione parentale e che elementi rilevanti non potevano essere desunti dai supposti miglioramenti dello stato psico/fisico dei minori a seguito della collocazione in istituto.

Tali assunti non possono essere condivisi.

La Corte di appello si è infatti congruamente soffermata sulla sussistenza dello stato di abbandono di entrambi i minori, argomentando al riguardo non solo sulle base delle circostanze di fatto risultanti dagli atti, ma anche su “una serie di dati” che sono stati presi in esame compiutamente e congiuntamente (le dichiarazioni rese dai genitori all’udienza; le relazioni della scuola, dei servizi sociali e della casa famiglia; la precedente condanna per maltrattamenti in famiglia da parte del Tribunale di Viterbo il (OMISSIS) a cui era seguita la dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale per quattro anni; le dichiarazione di adottabilità intervenute per altri sette figli della coppia genitrice di dodici figli, le valutazioni del DSM sui disturbi della personalità dei genitori, il riscontrato miglioramento delle condizioni dei minori M. e B. dopo l’allontanamento dai genitori).

Contrariamente a quanto assumono i ricorrenti, la Corte di appello si è attenuta ai principi informatori della materia secondo i quali “Il ricorso alla dichiarazione di adottabilità di un figlio minore è consentito solo in presenza di fatti gravi, indicativi, in modo certo, dello stato di abbandono, morale e materiale, che devono essere specificamente dimostrati in concreto, senza possibilità di dare ingresso a giudizi sommari di incapacità genitoriale, seppure espressi da esperti della materia, non basati su precisi elementi fattuali idonei a dimostrare un reale pregiudizio per il figlio e di cui il giudice di merito deve dare conto” (Cass. n. 7391 del 14/04/2016), ed ha analizzato le complessive emergenze probatorie anzidette circa le condizioni di vita familiare dei minori, integranti lo stato di abbandono, in maniera congiunta e complessiva, di guisa che le singole circostanze prima ricordate hanno assunto decisivo rilievo proprio per la congiuntura costituita dalla compresenza delle stesse in quanto “Sussiste la situazione d’abbandono non solo nei casi di rifiuto intenzionale dell’adempimento dei doveri genitoriali, ma anche qualora la situazione familiare sia tale da compromettere in modo grave e irreversibile un armonico sviluppo psico-fisico del bambino, considerato in concreto, ossia in relazione al suo vissuto, alle sue caratteristiche fisiche e psicologiche, alla sua età, al suo grado di sviluppo e alle sue potenzialità, con la conseguenza che è irrilevante la mera espressione di volontà dei genitori di accudire il minore in assenza di concreti riscontri” (Cass. 31/10/2018, n. 27738), rimarcando la concreta inadeguatezza familiare ad adottare misure idonee a supportare i minori, significativa in quanto “E’ irrilevante la mera espressione di volontà dei genitori di accudire il minore in seno alla famiglia di origine, rispetto all’interesse del minore stesso, in assenza della concreta attitudine della famiglia biologica ad assicurare allo stesso il miglior apporto alla formazione ed allo sviluppo della sua personalità” (Cass. 18/10/2018 n. 26302).

Nel caso di specie, è stato accertato che i tentativi parentali di offrire un supporto terapeutico al piccolo M. sono risultati tardivi e, soprattutto, meramente ipotetici e velleitari, a fronte di una persistente incapacità di collaborare con la scuola e le strutture pubbliche di assistenza e di reiterati comportamenti negazionisti ed oppositivi; anche le pregresse vicende di condanne per maltrattamenti in famiglia e le dichiarazioni di adottabilità per altri sette figli, per la ripetuta ricorrenza nel tempo di situazioni altamente deprivative nei confronti degli altri figli, correttamente sono state considerate, e non avrebbero potuto essere ignorate, in un’ottica prognostica che ha escluso la possibile reversibilità della situazione, in assenza di altri elementi concreti; allo stesso modo, i miglioramenti psico/fisici riscontrati nei bambini a seguito del collocamento presso strutture di casa-famiglia ove sono stati direttamente seguiti dal punto di vista medico e relazionale miglioramenti rispetto ai quali i ricorrenti si pongono in modo dubitativo, senza tuttavia illustrare la ragione e gli elementi su cui fondano tali dubbi – sono stati valorizzati per illustrare la ricorrenza di potenzialità evolutive dei minori, coartate o non adeguatamente stimolate nel chiuso ambito familiare.

Invero, “Il prioritario diritto dei minori a crescere nell’ambito della loro famiglia di origine non esclude la pronuncia della dichiarazione di adottabilità quando, nonostante l’impegno profuso dal genitore per superare le proprie difficoltà personali e genitoriali, permanga tuttavia la sua incapacità di elaborare un progetto di vita credibile per i figli, e non risulti possibile prevedere con certezza l’adeguato recupero delle capacità genitoriali in tempi compatibili con l’esigenza dei minori di poter conseguire una equilibrata crescita psico-fisica” (Cass. n. 16357 del 21/6/2018).

Di tal chè il motivo appare anche infondato.

3.1. Con il terzo motivo si sostiene la violazione o falsa applicazione della L. n. 184 del 1983, art. 1 e dell’art. 8 della CEDU “atteso che nessun supporto assistenziale al nucleo familiare è stato apprestato anteriormente alla collocazione extra-familiare dei bambini, nè successivamente alla stessa… nè, più in generale, nel corso dell’ intero giudizio di adottabilità”.

3.2. Il motivo è inammissibile.

3.3. Dalla sentenza si evince che i ricorrenti, con un motivo di appello, avevano lamentato la mancata presa in carico del nucleo familiare da parte dei servizi sociali a causa di una conflittualità pregressa intervenuta in occasione di altre procedure di adottabilità e la mancanza di imparzialità delle relazioni dei servizi di Civita Castellana.

A tale doglianza la Corte di appello ha risposto, rilevando che le critiche svolte nei confronti del servizio di (OMISSIS) non trovavano riscontro nei fatti, per la conclamata circostanza che i ricorrenti dal 2008, anno di nascita di M., e fino al 2015 – anno in cui l’Istituto scolastico (OMISSIS) aveva segnalato la problematica situazione di M. – avevano vissuto appunto in (OMISSIS), non rientrante nella competenza territoriale di detti servizi che, non avrebbero potuto farsi carico del nucleo.

3.4. La doglianza proposta con il terzo motivo del ricorso per cassazione, invece, genericamente lamenta la mancanza di un supporto assistenziale nel corso dell’intero giudizio di adottabilità e risulta inammissibile perchè del tutto nuova.

La stessa, inoltre, è inconciliabile, con quanto accertato dalla Corte di appello – e non censurato – circa il rifiuto opposto dalla coppia genitoriale a qualsiasi sostegno, comportamento valutato come “altamente disfunzionale ed abbandonico” (fol. 8 della sent. imp.)

4.1 Con il quarto motivo si denuncia la nullità della sentenza conseguente ad error in procedendo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 101 c.p.c., comma 1 e art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 24, comma 2 e art. 111 Cost., comma 1, nonchè agli artt. 6 e 8 della CEDU, per avere posto a decisivo fondamento della statuizione quanto riferito dagli operatori del servizio socio-assistenziale del Comune di Civita Castellana, in stato di dichiarata incompatibilità per conflitto con le parti private e dalla struttura collocataria dei minori, economicamente interessata al prolungamento della loro collocazione extrafamiliare.

4.2. In disparte dalla considerazione che la doglianza è proposta nei confronti delle strutture impersonalmente, non essendo indicata nominativamente alcuna persona con la quale sarebbe sorta una specifica conflittualità, va osservato che la censura non trova alcun riscontro normativo circa la ricorrenza di una specifica incompatibilità nel caso di specie.

4.3. Inoltre va considerato che, per quanto riguarda i Servizi sociali di (OMISSIS), la situazione di conflitto, invocata dai ricorrenti, risulta conseguente a comportamenti oppositivi, aggressivi e violenti degli stessi, ampiamente descritti in sentenza (aggressione della G. nei confronti dell’assessore ai servizi sociali, alla presenza dei Carabinieri ed altro), senza che i ricorrenti si siano soffermati sugli stessi, nemmeno per offrire la propria personale versione dei fatti (tranne che per la frase riferita alla richiesta di lasciare ai genitori B. perchè stava bene in salute) e non ad atteggiamenti ascrivibili agli operatori dei servizi sociali. Per quanto riguarda la casa famiglia, la sussistenza di un interesse economico risulta meramente ipotetico.

4.4. Infine è a dirsi che la doglianza è priva di decisività: la dichiarazione di adottabilità di M. e B. impugnata – come chiarito espressamente dalla Corte di appello (fol. 8) – si fonda su plurime circostanze di fatto, nonchè su relazioni e valutazioni provenienti anche da altri soggetti (la Scuola, il DSM) già qui esaminate (v. sub 2.1 e ss.), che i ricorrenti non negano, salvo a svalutarne la rilevanza o a proporne una lettura atomistica e parziale.

5. In conclusione, nessuno dei motivi smentisce quanto accertato dalla Corte di appello circa le condizioni di degrado ambientale e personale in cui i minori vivevano, descritte e accertate dalla sentenza impugnata (v. in particolare fol. 7 e 8), nè illustra i concreti comportamenti positivi e specifici in favore dei figli che i genitori avrebbero adottato e che potrebbero non essere stati adeguatamente valorizzati dalla Corte di appello per escludere comportamenti abbandonici ed il ricorso va rigettato.

I ricorrenti vanno condannati alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità nella misura liquidata in dispositivo.

Poichè dagli atti il processo risulta esente dal contributo unificato del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 10, comma 3, non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1 bis, del cit. D.P.R..

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso;

Condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese di legittimità che liquida in Euro 3.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge;

Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2018

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