Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31901 del 06/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 06/12/2019, (ud. 19/09/2019, dep. 06/12/2019), n.31901

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. XXXXXX – Presidente –

Dott. XXXXXX – Consigliere –

Dott. XXXXXX – Consigliere –

Dott. XXXXXX – Consigliere –

Dott. XXXXXX – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14239/2017 R.G. proposto da:

Z.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SISTINA 125,

presso il proprio studio, rappresentato e difeso da sè medesimo;

– ricorrente –

contro

MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELL’UNITA’ 13, presso lo

studio dell’avvocato LUISA RANUCCI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VAL GARDENA 3, presso lo

studio dell’avvocato LUCIO DE ANGELIS, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA – ROMA CAPITALE, UNICREDIT SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 7139/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 28/11/2016;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 19/09/2019 dal Consigliere Dott. Franco DE STEFANO.

Fatto

RILEVATO

che:

l’avv. Z.M. ricorre, affidandosi a sette motivi con atto notificato a mezzo p.e.c. lunedì 29/05/2017, per la cassazione della sentenza n. 7139 del 28/11/2016 della Corte di appello di Roma, di rigetto – con condanna altresì al pagamento di Euro 500 ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, – del suo appello avverso i capi della sentenza resa dal tribunale capitolino, di accertamento del credito verso il terzo Banca Monte dei Paschi di Siena spa in capo all’originario debitore esecutato Comune di Roma (ma non anche nei confronti dell’altro terzo Banca Nazionale del Lavoro spa e di Unicredit spa): appello fondato sull’insufficienza della liquidazione delle spese di lite a carico della Banca Monte dei Paschi di Siena, sulla violazione del D.M. n. 585 dl 1994 per mancato riconoscimento delle spese generali di lite, nonchè sull’illegittimità del rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. da lui spiegata;

degli intimati resistono, con separati controricorsi, la Banca Nazionale del Lavoro spa e la Banca Monte dei Paschi di Siena spa;

depositata dal ricorrente atto di rinuncia nei confronti della sola Banca Nazionale del Lavoro, con pedissequa dichiarazione di accettazione, è formulata proposta di definizione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197;

il ricorrente successivamente deposita asseverazione di conformità del ricorso, istanza di riunione del presente ricorso ad altri analoghi tra le stesse parti ed infine memoria ai sensi del medesimo art. 380-bis, comma 2, u.p..

Diritto

CONSIDERATO

che:

va preliminarmente disattesa l’istanza di riunione, non sussistendo i presupposti per provvedervi nel giudizio di legittimità e comunque equivalendo alla invocata riunione la chiamata dei ricorsi stessi alla medesima adunanza;

ciò posto, nei rapporti tra il ricorrente e la controricorrente Banca Nazionale del Lavoro, nonostante la rinuncia accettata da quest’ultima, non può pronunciarsi l’estinzione del presente giudizio di legittimità, poichè quella non è stata estesa ad un litisconsorte necessario del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, vale a dire il debitore originario Comune di Roma (oggi Roma Capitale);

superata poi ogni questione di procedibilità all’esito della produzione, benchè successiva alla proposta, di un’asseverazione di conformità in apparenza in linea con quanto prescritto da Cass. Sez. U. 22438/18, va rilevata l’inammissibilità di ogni integrazione del ricorso a mezzo di atti successivi – e, segnatamente, della pur depositata memoria – e, quindi, la sua complessiva infondatezza;

invero, il ricorrente si duole di:

a) “violazione, errata e/o falsa applicazione del D.M. n. 127 del 2004, art. 1, c.d. tariffario forense in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, motivazione apparente o perplessa in ordine all’individuazione del tariffario applicabile”;

b) “violazione e/o falsa applicazione del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 60, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perplessa o apparente motivazione in ordine all’obbligo di motivazione se la liquidazione è inferiore ai minimi – complessità in diritto dell’intervenuto commissariamento del Comune di Roma”;

c) “violazione e/o falsa applicazione del D.M. n. 127 del 2004, art. 1, c.d. tariffario forense 2004 e art. 91 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, in ordine alla omessa/perplessa/apparente distinzione tra onorari e diritti”

d) “violazione e/o falsa applicazione del D.M. n. 127 del 2004, art. 1, c.d. tariffario forense e art. 91 c.p.c. per omessa liquidazione spese generali – motivazione perplessa o apparente”;

e) “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 274 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 – omessa / perplessa / apparente pronuncia in ordine alla istanza di riunione ex art. 274 c.p.c.”;

f) “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 – illegittimità della mancata compensazione delle spese del giudizio svolto in corte d’appello a fronte della mancata pronuncia sulla riunione ex art. 274 c.p.c. e dell’abnormità/manifesta iniquità della condanna”;

g) “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c., comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, – illegittimità della condanna a carico dell’appellante – illogica e/o carente e/o perplessa e/o apparente motivazione (in relazione all’assenza di parcellizzazione, alla richiesta di riunione ed all’impossibilità di promuovere un appello unico avverso una pluralità di sentenze”;

i primi tre motivi, congiuntamente considerati per la loro intima connessione, non colgono l’esplicita ratio decidendi della qui gravata sentenza, che motiva evidentemente sull’applicabilità del “tariffario forense” vigente nel 2012 e quindi di quello entrato in vigore quell’anno, ma pure sulla legittimità di una liquidazione inferiore al minimo per cause di facile trattazione, oltretutto da operarsi con unitario riferimento alla complessiva opera professionale prestata e pertanto in modo non frazionabile: ratio decidendi peraltro corretta sia quanto al primo profilo (perchè l’attività professionale andava liquidata tenendo conto in modo complessivo dell’intera fase cui si riferiva – per tutte, Cass. Sez. U. 12/10/2012, n. 17405 – e quest’ultima non poteva dirsi certo conclusa in primo grado con lo spirare dei termini per le attività defensionali precedenti la decisione, ma doveva comprendere pure quelle relative alla disamina di quest’ultima, se non altro al fine di valutare se interporre gravame o procedere se del caso ad esecuzione forzata) che quanto al secondo (ben potendo scendere la liquidazione al di sotto dei minimi, mai inderogabili dal giudice, in considerazione della facilità della trattazione, la quale ben può ricavarsi dalle stesse astratte considerazioni del ricorrente, per l’evidente serialità di questioni relative alla successione tra Enti od alla sussistenza di giacenze presso il tesoriere di un Ente locale, benchè colpito da crisi di liquidità);

in particolare, inoltre:

– il primo motivo viola l’art. 366 c.p.c., n. 6, poichè in ricorso manca qualunque idonea localizzazione in questo giudizio di legittimità dell’atto che la nota avrebbe contenuto e prodotto, con conseguente impossibilità dello scrutinio per l’assenza di indicazioni sul valore della causa rende pure impossibile lo scrutinio; del resto, la stessa pretesa di applicazione del regime del D.M. n. 27 del 2004 sarebbe stata infondata alla luce di Cass. Sez. U. 12/10/2012, n. 17405 (a mente della quale, in tema di spese processuali, agli effetti del D.M. 20 luglio 2012, n. 140, art. 41, il quale ha dato attuazione al D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 9, comma 2, convertito in L. 24 marzo 2012, n. 27, i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorchè tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l’accezione omnicomprensiva di “compenso” la nozione di un corrispettivo unitario per l’opera complessivamente prestata), ricavandosi dalla motivazione della sentenza che essa ha ritenuto congrua l’applicazione della tariffa del 2012;

– risultano del pari inammissibili il secondo – ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, dato che si fonda sulla nota spese – ed il terzo motivo, che presuppongono dovesse applicarsi il D.M. n. 127 del 2004, il che, come visto, non è;

è manifestamente infondato e quindi inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1, il quarto motivo, visto che il rimborso c.d. forfetario delle spese generali costituisce una componente delle spese giudiziali, la cui misura è predeterminata dalla legge, e compete automaticamente al difensore (da ultimo: Cass. ord. 30/05/2018, n. 13693; ma v. già Cass. 18/06/2003, n. 9700, oppure Cass. 22/02/2010, n. 4209);

manifestamente infondati sono il quinto ed il sesto motivo, in quanto la disapplicazione della disciplina della riunione non comporta mai la nullità della sentenza, nè sussiste un diritto della parte, la quale abbia oltretutto essa stessa dato luogo alla molteplicità delle pendenze, alla riunione o ad un previo contraddittorio sull’eventualità di procedervi oppur no, nè, in linea generale, alla compensazione anche solo parziale delle spese di lite in relazione alla serialità delle iniziative (e riferendosi la giurisprudenza addotta dal ricorrente ad ipotesi in cui invece la compensazione era stata disposta e, poi, ritenuta giustificata); d’altra parte, nemmeno si spiega come e perchè la riunione avrebbe potuto o tanto meno dovuto implicare la compensazione, mentre l’istanza di riunione era stata formulata dalla B.N.L. e la mera non opposizione dello Z. non lo legittimerebbe nemmeno in thesi a dolersi del mancato accoglimento dell’istanza formulata dall’altra parte; e restando generica la doglianza sulla pretesa abnormità, anzichè mera eccessività, delle liquidazioni, in mancanza – in ricorso – di analitico sviluppo sulle singole componenti del compenso che sarebbero state determinate in misura eccedente il limite massimo, sia pure per quanto esso possa dirsi vincolante;

è inammissibile, infine, l’ultimo motivo, risultando applicato l’art. 96 c.p.c. in conformità ai principi elaborati da questa Corte (tra molte, v. Cass.. 07/10/2013, n. 22812, ma soprattutto Cass. ord. 22/02/2016, n. 3376, ovvero Cass. 21/07/2016, n. 15017, ovvero ancora Cass. 14/10/2016, n. 20732) e rimanendo allora incensurabile in questa sede di legittimità, siccome articolata su apprezzamenti di merito a quegli riservati, la valutazione del giudice di appello sulla sussistenza dei relativi presupposti: individuati nella considerazione congiunta di numerosi appelli avverso capi già favorevoli esclusivamente in tema di spese di lite del primo grado (a tanto dovendo appunto riferirsi la censura alla base della condanna) in una molteplicità seriale di controversie di accertamento dell’obbligo del terzo tesoriere di un Ente pubblico territoriale che aveva impartito oltretutto specifiche istruzioni;

la memoria non offre argomenti utili a modificare le qui raggiunte conclusioni: le quali sono in linea, del resto, con i precedenti di questa Corte in casi analoghi tra le stesse parti, di cui alle ordinanze pubblicate il 17/09/2019 coi numeri da 23201 a 23205 del 2019, mentre i diversi precedenti di merito tra quelle (cui è cenno in memoria e che si producono in copia ma senza il pieno rispetto dell’art. 372 c.p.c.) qui non rilevano;

il ricorso va pertanto rigettato per essere inammissibili o infondati tutti i motivi di doglianza ed il ricorrente condannato alle spese del presente giudizio di legittimità nei confronti dell’intimata che ha qui svolto attività difensiva, ma con compensazione nei rapporti con la parte con la quale è intervenuta la pure inefficace rinuncia, da questa desumendosi l’intervenuta sistemazione di ogni reciproca pretesa;

non sussistono peraltro, con riferimento specifico al giudizio di legittimità, i presupposti di temerarietà per l’ulteriore condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c., invocata dalla controricorrente;

infine, va dato atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.

PQM

rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della Banca Monte dei Paschi di Siena spa, delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 1.200,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi ed oltre accessori nella misura di legge. Compensa le spese nei rapporti tra il ricorrente e la Banca Nazionale del Lavoro.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso da lui proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 19 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2019

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