Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3190 del 09/02/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 3190 Anno 2018
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: CASTORINA ROSARIA MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 24880-2014 proposto da:
REGIONE LAZIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
MARCANTONIO COLONNA 27, presso lo studio dell’avvocato
TIZIANA CIOTOLA, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

BRACCIANO AMBIENTE SPA;

2017
3142

intimato

avverso la sentenza n. 1398/2014 della COMM.TRIB.REG.
di ROMA, depositata il 07/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 19/12/2017 dal Consigliere Dott. ROSARIA
MARIA CASTORINA;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in

Data pubblicazione: 09/02/2018

persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FEDERICO SORRENTINO che ha chiesto il rigetto del

ricorso.

n.24880/14

La CTR del Lazio, con sentenza n.1398/37/2014 emessa il 3.12.2013,
depositata in data 7.3.2014, non notificata, accoglieva l’appello proposto da
Bracciano Ambiente s.p.a. avverso la sentenza n.223/46/2012 del 22.3.2012
della CTP di Roma con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di
un avviso di accertamento per un importo complessivo di €858.463,66, emesso
per il tardivo pagamento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti
solidi, relativo al 1 11 111 trimestre 2008, aveva ritenuto non dovuti sanzioni ed
,

interessi.
La CTR motivava la decisione evidenziando che la società aveva pagato le
imposte pretese con lieve ritardo dimostrando la causa di forza maggiore
consistita nella mancanza di liquidità, dovuta al mancato pagamento degli enti
pubblici debitori.
La ricorrente, con ricorso notificato in data 17.10.2014 lamenta, con l’unico
motivo di gravame la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione
degli artt 18 e 57 del D. Lgs n.546/1992 e dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art.
360 n.4 c.p.c. avendo pronunciato la C.T.R. d’ufficio su vizio mai denunciato dal
contribuente nel ricorso introduttivo.
L’intimata non ha svolto difese.
Il ricorso è inammissibile, mancando agli atti la prova dell’avvenuta notifica
del ricorso alla parte contribuente e segnatamente l’avviso di ricevimento della
raccomandata inoltrata dalla parte ricorrente.
Nulla sulle spese in mancanza di costituzione di parte intimata.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all’art.113 comma 1 quater del
DPR n.115/2002 per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a
norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19.12.2017

,

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