Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3190 del 04/02/2019

Cassazione civile sez. lav., 04/02/2019, (ud. 29/11/2018, dep. 04/02/2019), n.3190

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12668-2013 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, (OMISSIS), in persona del

Ministro pro tempore, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI C.F.

80188230587, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore

AVVOCATURA DELLO STATO (OMISSIS), rappresentati e difesi

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano

in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI, 12 ope legis;

– ricorrenti –

contro

D.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RIMINI 14,

presso lo studio dell’avvocato C.N., rappresentato e

difeso dall’avvocato GAETANO SORBELLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 712/2012 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 04/05/2012 R.G.N. 927/2007.

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte d’Appello di Messina ha confermato la decisione del Tribunale della stessa sede, che aveva accolto il ricorso di D.G. – ex dipendente di Poste Italiane s.p.a. inquadrato nella 4^ categoria, poi assorbita nell’Area Operativa istituita dal c.c.n.l. del 1994 – trasferitosi presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato per effetto del D.P.C.M. 2 ottobre 2001, il quale aveva rivendicato l’inquadramento nella posizione economica B2 del c.c.n.l. per il personale del comparto Ministeri anzichè nella posizione B1 assegnatagli dall’amministrazione di destinazione all’atto del passaggio;

i Giudici del merito accoglievano la tesi difensiva del D., basata sulla circostanza che l’inquadramento ricevuto presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato non corrispondeva alla qualifica originariamente rivestita presso Poste Italiane s.p.a., condannando l’Avvocatura distrettuale di Messina ad attribuire al dipendente la superiore posizione economica, e a corrispondergli il pagamento delle differenze retributive a far data dal passaggio, con interessi e rivalutazione monetaria;

la Corte territoriale ha accertato che il D., originariamente inquadrato come operatore di esercizio 4^ livello, era poi passato all’Area Operativa istituita dal c.c.n.l. per i dipendenti dell’Ente Poste 26/11/1994, triennio 1994-1997, in cui erano confluite le ex categorie 4^, 5^, 6^ del precedente ordinamento; che nel 2002, dopo essere stato in regime di comando, era stato definitivamente trasferito all’Avvocatura distrettuale dello Stato dove gli era stata assegnata la posizione economica B1 di cu al c.c.n.l. per il personale dei Ministeri;

nel raffronto tra le mansioni in concreto svolte dal lavoratore presso Poste Italiane s.p.a. al momento del trasferimento e quelle svolte presso l’Avvocatura, la Corte d’Appello ha riscontrato un’avvenuta dequalificazione professionale rispetto ai profili contenuti nel c.c.n.l. per i dipendenti del comparto Ministeri, applicabile al personale dell’Avvocatura distrettuale dello Stato ed ha riconosciuto la posizione economica B2;

per la cassazione della sentenza ricorrono unitamente l’Avvocatura dello Stato, la Presidenza del Consiglio dei Ministri (in qualità di Autorità ha emanato il decreto di inquadramento) e il Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla base di due motivi, cui resiste D.G. con tempestivo controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, parte ricorrente deduce “Violazione delle specifiche professionali B1, B2 e B3 del c.c.n.l. 1998-2001 del Comparto Ministeri del 16 febbraio 1999, degli artt. 40- 43 del c.c.n.l. per il personale dipendente dell’Ente Poste Italiane per il triennio 1994-1997 del 26 novembre 1994, della L. 22 dicembre 1981, n. 797, art. 1”; la censura, ripercorrendo il ragionamento della Corte d’Appello ne confuta la conclusione, ritenendo che, proprio alla luce del raffronto sarebbe confermata la legittimità dell’inquadramento attribuito al D.; tra le declaratorie della 4^ categoria dell’ordinamento postale ai sensi della L. n. 797 del 1981, art. 3 e, poi, dell’Area di base di cui all’art. 42 del c.c.n.l. Ente Poste del 24/11/1994 e la descrizione contrattuale dell’Area B, posizione economica B1, del c.c.n.l. del Comparto Ministeri del 16/2/1999, vi sarebbe, infatti, esatta corrispondenza, posto che le mansioni a esse riconducibili sarebbero di tipo meramente esecutivo e di contenuto prevalentemente manuale, mentre nella posizione economica B2 rientrerebbero professionalità di medio contenuto concettuale, con limitata autonomia e discrezionalità e con la possibilità di coordinamento di unità operative semplici, non collimante con la declaratoria delle mansioni della 4^ Categoria dell’ordinamento postale;

con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, contesta “Violazione della L. n. 449 del 1997, art. 53, comma 10 della L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 11 dell’art. 1337 c.c., art. 1362 c.c., comma 2, artt. 1366 e 1375 c.c., del D.P.C.M. 2 ottobre 2001”; sostiene che nei casi di mobilità volontaria ad altra amministrazione, verificandosi una adesione negoziale alle nuove condizioni, l’ordinamento non richiederebbe un formale raffronto tra le posizioni di lavoro occupate nei due enti, ma unicamente la corrispondenza fra qualifica e funzioni rivestite durante il comando e quelle attribuite con la successiva immissione in ruolo ai sensi del D.P.C.M. 2 ottobre 2001;

i motivi, congiuntamente esaminati stante la loro stretta connessione, meritano accoglimento;

l’attuale controricorrente, proveniente da Poste Italiane, era stato prima comandato e poi immesso nei ruoli dell’Avvocatura distrettuale dello Stato per effetto del D.P.C.M. 2 ottobre 2001; tale norma prevedeva che la determinazione dell’inquadramento del personale, dovesse avvenire nella posizione economica dell’Area corrispondente alla categoria di provenienza, che costituiva una collocazione vincolante per l’amministrazione di destinazione;

secondo la disposizione normativa sopra richiamata, il criterio di riferimento per valutare l’esatto inquadramento era dato, quindi, dalla qualifica rivestita dal lavoratore presso Poste Italiane;

il Giudice del merito, ha ritenuto di contro che il criterio indicato dal D.P.C.M. potesse ritenersi “superato” per il fatto che, al momento del passaggio, la contrattazione collettiva del comparto Poste avesse disposto la confluenza, in un’unica Area (cd. Area operativa) delle categorie 4^, 5^, 6^, traendo da tale presupposto l’erronea conclusione che i dipendenti postali inquadrati nella “nuova” Area operativa del c.c.n.l. per il personale di Poste Italiane s.p.a., rientrassero nell’Area funzionale B – posizione economica B2;

la conclusione raggiunta dal Giudice dell’Appello collide con l’orientamento consolidato di questa Corte la quale, proprio con riferimento alla mobilità del personale dell’Ente Poste Italiane, prima comandato e poi trasferito nei ruoli di altra amministrazione pubblica (L. n. 449 del 1997, art. 53, comma 10), ha affermato che la concreta disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti trasferiti, incluso l’inquadramento, rientra nella competenza dell’ente di destinazione (Cass. n. 20549/2016; Cass. n.4088/2016; Cass. n. 6585/2014);

in una recente pronuncia questa Corte ha preso in considerazione altresì l’ipotesi specifica del passaggio del dipendente dell’Ente Poste Italiane già comandato presso l’Avvocatura dello Stato, stabilendo che, a norma del D.P.C.M. 2 ottobre 2001, l’inquadramento del lavoratore definitivamente trasferito avviene in base alla qualifica attribuitagli dall’ente di provenienza, senza che a ciò rilevi “…che, secondo il c.c.n.l. Poste del 1994, già in vigore al momento del trasferimento, il profilo del lavoratore fosse confluito in un’unica area comprendente anche qualifiche corrispondenti a profili dell’ente di destinazione superiori rispetto a quello assegnato al dipendente trasferito.”(Cass. n.16584 del 2018);

di tale principio la decisione impugnata non ha fatto corretta applicazione, là dove, nel rigettare le ragioni della ricorrente ha affermato che l’Avvocatura distrettuale dello Stato, nell’inquadrare il D., non avrebbe potuto “…non tener conto dell’ormai avvenuto accorpamento per effetto del quale al lavoratore spetta comunque la qualifica propria dell’area operativa, indipendentemente da concreto livello ricoperto in precedenza, e indipendentemente dalle mansioni concretamente espletate” (p. 5 sent.);

in definitiva, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata nei sensi di cui in motivazione; la causa è rinviata alla Corte d’Appello di Messina in diversa composizione, la quale provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità;

in ragione dell’accoglimento del ricorso non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17 (legge di stabilità 2013).

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata nei sensi di cui in motivazione, e rinvia alla Corte d’Appello di Messina in diversa composizione, alla quale domanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, all’Adunanza Camerale, il 29 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2019

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