Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 319 del 10/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 10/01/2020, (ud. 15/10/2019, dep. 10/01/2020), n.319

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20645-2018 proposto da:

C.G.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ARTURO BAVA;

(Ammesso P.S.S. delibera 21/5/18 Cons. ord. Avv. Genova);

– ricorrente –

contro

D.D., madre del minore M.D.” tutore del minore,

PROCURATORE GENERALE presso la CORTE D’APPELLO di GENOVA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 60/2018 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 04/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA

GIOVANNA C. SAMBITO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.G.L. ricorre con due motivi per la cassazione della sentenza emessa il 4.6.2018, con cui la Corte di Appello di Genova ha confermato la declaratoria dello stato di adottabilità del figlio M.D., nato il 9.7.2013. Gli intimati non hanno svolto difese. Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione della L. n. 184 del 1983, art. 10, comma 1, art. 11 e art. 12, comma 1, per non esser stato dato avviso dell’apertura del procedimento e non esser stati convocati i parenti entro il quarto grado, ed in particolare R.M.A. ed R.A., bisnonni paterni del minore, ed il nonno materno, D.A.. Deduce, inoltre, l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, nonchè la violazione dell’art. 8 della CEDU e degli artt. 1.9 e 11.67 del trattato del 29.10.2004.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce l’omesso esame di un punto decisivo della controversia, nonchè la violazione della L n. 184 del 1983, artt. 1 ed 8; artt. 7 e 9 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, 8 della CEDU; artt. 1.9, 11.67 e 24 del trattato del 29.10.2004, “con riferimento alla idoneità dei genitori a crescere i propri figli”.

3. I motivi, da valutarsi congiuntamente per comodità espositive, sono infondati.

4. Va, infatti, osservato che, in tema di procedimento per lo stato di adottabilità, il titolo II della L. n. 184 del 1983, nel testo novellato dalla L. n. 149 del 2001, prevede che parti necessarie e formali dell’intero procedimento di adottabilità e, quindi, di litisconsorti necessari pure nel giudizio di appello, quand’anche in primo grado non si siano costituiti, sono i soli genitori, ove esistenti (Cass. 14554/2011; 24482/2013), talchè quando, come nella specie, i genitori siano esistenti e siano stati sentiti dal Tribunale per i Minorenni, il coinvolgimento o la mancata audizione dei parenti entro il quarto grado -che non abbiano avuto rapporti significativi con il minore, nè si siano attivati per dare il loro sostegno- è priva di conseguenza sulla legittimità del procedimento (cfr. Cass. 18113/2006; 15755/2013; 16280/2014). Secondo la condivisibile giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 15369 del 2015 e giurisprudenza ivi richiamata; n. 26879 del 2018), infatti, la convocazione dei parenti entro il quarto grado è richiesta dalla norma “in mancanza” dei genitori, e sempre che detti familiari abbiano mantenuto “rapporti significativi con il minore”, il che impone la valutazione della loro pregressa condotta in funzione del soddisfacimento del diritto del minore ad essere allevato nell’ambito della propria famiglia.

4. E, nella specie, la Corte d’Appello ha escluso, con accertamento di fatto, qui insindacabile, l’esistenza di tali rapporti significativi: la bisnonna R., di anni 81, ha dichiarato di essere intenzionata ad andare a vivere in Emilia Romagna da una figlia, non ha chiesto informazioni del nipote M. e neppure di incontrarlo ( R.A., si riferisce nel ricorso, è deceduto prima del 2015); i nonni materni hanno dichiarato di non potersi occupare del minore sia per la loro età che perchè già impegnati con altre nipoti, neppure loro, in occasione della visita del 22.5.2016 effettuata dai Servizi hanno chiesto del bambino nè hanno depositato istanze per incontrarlo. Il ricorrente, pur deducendo l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non ne indica, poi, alcuno, talchè, in parte qua, la doglianza tende ad un’inammissibile rivalutazione degli elementi processuali.

5. In riferimento all’accertamento dello stato di abbandono, va rilevato che costituisce, ormai, nozione ricevuta il principio secondo cui la prioritaria esigenza del figlio di vivere nell’ambito della propria famiglia di origine può essere sacrificata in presenza di pregiudizio grave e non transeunte per un equilibrato ed armonioso sviluppo della sua personalità, quando la famiglia di origine non sia in grado di garantirgli la necessaria assistenza e stabilità affettiva. Le gravi carenze morali e materiali integranti lo stato di abbandono non devono, poi, dipendere da cause di forza maggiore transitorie, e ciò in quanto l’adozione, recidendo ogni legame con la famiglia di origine, costituisce una misura eccezionale cui è possibile ricorrere solo quando si siano dimostrate impraticabili le altre misure, anche di carattere assistenziale, volte a favorire il ricongiungimento con i genitori biologici (Cass. n. 13435 del 2017, n. 7391 del 2016, n. 19862 del 2003). Si è precisato che la condizione di abbandono del minore può essere dimostrata anche dallo stato di detenzione al quale il genitore sia temporaneamente assoggettato, trattandosi di circostanza che, essendo imputabile alla condotta criminosa posta in essere dal genitore nella consapevolezza della possibile condanna e carcerazione, non integra gli estremi della causa di forza maggiore di carattere transitorio individuata dalla L. n. 184 del 1983, art. 8 quale causa di giustificazione della mancata assistenza (Cass. n. 1431 del 2018; n. 26624 del 2017, n. 19735 del 2015).

6. Di questi principi la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione, avendo considerato la situazione di carcerazione di entrambi i genitori (secondo quanto riporta il ricorrente, egli è stato sottoposto a pena detentiva il 3.11.2015 con fine pena al 9.4 2021, mentre dalla sentenza si legge che la madre, che non ha proposto ricorso, deve espiare una pena derivante dal cumulo di sette condanne con fine pena 8.3.2021), per reati contro il patrimonio e contro la persona, oltre che connessi all’uso di stupefacenti. Peraltro, contrariamente a quanto afferma il C., la valutazione negativa della sua capacità genitoriale si è fondata anche sul provvedimento di decadenza dalla responsabilità sul minore emanato nel novembre del 2016, che il ricorrente non ha neppure impugnato. Il tutto (stato di detenzione per i delitti indicati e decadenza dalla potestà neppure impugnato) giustifica appieno la prognosi negativa circa la possibilità di recupero della capacità genitoriale del padre, non emendabile mediante misure di sostegno, che, in tesi, non potrebbero neppure essere di immediata sperimentazione per l’attuale reclusione del ricorrente, in contrasto con la necessità di una sollecita definizione delle questioni inerenti allo status del minore, e della pronta emanazione dei provvedimenti a tutela del suo benessere. Sotto altro profilo, il ricorso non indica il fatto oggetto di discussione il cui esame sia stato pretermesso, ma mira ad una diversa conclusione invocando, ancora una volta, un inammissibile, diverso, giudizio di fatto (Cass. n. 11171 del 2019).

7. Non va disposto sulle spese, data il mancato svolgimento di attività difensiva delle parti intimate. Trattandosi di procedimento esente dal contributo unificato, non trova applicazione il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2020

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