Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 319 del 10/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 10/01/2017, (ud. 26/09/2016, dep.10/01/2017),  n. 319

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15829-2014 proposto da:

A.J., ammesso al patrocinio a spese dello Stato, elettivamente

domiciliato in ROMA, VI COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato

ALFREDO PLACIDI, rappresentato e difeso dall’avvocato NAZZARENA

ZORZELLA, giusta procura speciale al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, C.F. (OMISSIS), PROCURATORE GENERALE CORTE DI

CASSAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2245/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA

emessa il 13/12/2013 e depositata il 18/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

In ordine al procedimento civile iscritto al R.G. 15829 del 2014 è stata depositata la seguente relazione:

“Il cittadino straniero di nazionalità nigeriana otteneva dalla Commissione territoriale il riconoscimento del diritto ad un permesso di natura umanitaria. Impugnava tale decisione chiedendo al Tribunale di Bologna il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14. All’esito del giudizio di primo grado, celebrato in assenza di costituzione del Ministero dell’Interno, il Tribunale pronunciava ordinanza che riconosceva all’odierno ricorrente lo status di protezione sussidiaria, sul presupposto che la violenza notoriamente diffusa e indiscriminata perpetrata su tutto il territorio nigeriano concretava, per la sola presenza su detto territorio, un rischio concreto ed effettivo per la vita e la salute del sig. A..

Il Ministero dell’Interno proponeva appello avverso l’ordinanza del Tribunale di Bologna innanzi alla Corte d’Appello competente; l’impugnazione veniva accolta con la sentenza, impugnata, che annullava il provvedimento di Giudice di primo grado e, per l’effetto, negava al cittadino straniero la protezione sussidiaria. Il Giudice di secondo grado accoglieva il gravame sulla base delle seguenti affermazioni:

– il Tribunale aveva erroneamente ricondotto la fattispecie del sig. A. al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 dovendo escludersi che a questi possa concedersi la protezione sussidiaria in quanto non tutta la Nigeria, repubblica federale composta di 36 differenti Stati, è oggetto di violenze e atrocità diffuse e indiscriminate, ma solo determinate porzioni del suo territorio;

– comunque, le dichiarazioni rese dal sig. A. non consentono di ravvisare un collegamento effettivo tra la situazione di violenza in Nigeria e il pericolo cui egli, per sua stessa ammissione, sarebbe esposto se ivi ritornasse, in quanto fuggito dal Paese in ragione di meri conflitti privati di origine e natura familiare (segnatamente, il sig. A. sostiene che lo zio ha tentato di ucciderlo per non dovergli rendere dei beni e delle attività che, appartenute al suo defunto fratello nonchè padre del sig. A., a questi spetterebbero).

Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna proponeva ricorso in Cassazione A.J., affidandosi ai seguenti motivi:

1. Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, in relazione all’art. 112 c.p.c., per non avere il Giudice di secondo grado pronunciato su un’eccezione di inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 342 c.p.c.. Il sig. A. aveva, infatti, sostenuto che il gravame del Ministero non entrava nè nello specifico della vicenda personale del richiedente, nè della decisione stessa, non precisando l’appellante quali parti dell’ordinanza del Tribunale erano errate;

2. Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per non essersi il Giudice di secondo conformato al D.Lgs. n. 257 del 2007, artt. 2, 3, 4, 5, 6, e 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, degli artt. 2 e 3 CEDU.

2.1. In particolare, il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sia errata laddove ritiene che la natura personale (il timore di essere ucciso per mano o su ordine dello zio) del pericolo denunciato mal si concili con la concessione dello status di protezione sussidiaria, in quanto tale vicenda personale è inevitabilmente da collocare nel contesto di uno Stato (la Nigeria) incapace di garantire agli individui (e, addirittura, ai suoi cittadini) la sicurezza delle persone e, per estensione, il diritto alla vita;

2.2. Ancora, il ricorrente ritiene che la Corte d’Appello abbia errato per aver preteso dal sig. A. una qualificazione giuridica dei fatti, e non solo la loro allegazione, al fine dell’ottenimento della protezione internazionale;

2.3. Poichè l’art. 8 della Direttiva 2004/83 (attuata dal D.Lgs. n. 251 del 2007) non è stato trasposto nell’ordinamento giuridico italiano, la sentenza impugnata è errata laddove esclude la protezione sussidiaria per il fatto che il richiedente possa essere rimpatriato in una determinata zona del Paese (nello specifico del caso che ne occupa, nel (OMISSIS), lo Stato nigeriano di provenienza del sig. A.), considerata più sicura delle altre.

3. La censura viene rappresentata anche sotto il profilo dell’omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 c.p.c., n. 5 per non aver considerato la Corte d’Appello che:

– l’incapacità dello Stato nigeriano di proteggere il sig. A. è acclarata per tabulas, dal momento che l’odierno ricorrente aveva formalmente denunciato alla polizia nigeriana i suoi aggressori, senza che, tuttavia, a ciò seguisse una qualche forma di protezione;

– ampia e completa era la documentazione prodotta nel doppio grado di giudizio che conclamava l’esistenza di violenze e pericolo generalizzato anche nello stato nigeriano del (OMISSIS);

– ad ogni modo, anche dopo essersi spostato nello stato nigeriano dell'(OMISSIS), nuovamente il sig. A. veniva rintracciato dagli uomini che, su ordine dello zio, avevano ucciso la sorella e, probabilmente, anche il padre.

Il ricorrente lamenta che tali fatti, precisi e circostanziati, non siano stati minimamente considerati dalla Corte d’appello.

Si ritiene di dover affrontare preliminarmente il secondo e terzo motivo, in quanto, da una parte, logicamente connessi; dall’altra, entrambi fondati. Segnatamente:

– vale rilevare la condivisibilità delle doglianze del sig. A. circa l’erroneità del presupposto secondo cui il timore di un danno grave alla persona, solo perchè direttamente proveniente da un familiare, non potrebbe soddisfare i requisiti di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 quando venga dedotta ed allegata la mancanza di protezione da parte delle autorità statuali, incapaci di fronteggiare i fenomeni di violenza privata derivanti da regole tribali o ritorsioni sostanzialmente tollerate; in tale prospettata situazione non verificata mediante l’obbligo di esercizio dei poteri doveri istruttori officiosi previsti dalla legge, si ravvisa il “danno grave” idoneo ad integrare le ipotesi di protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. b (esponendo le vittime a pericolo di vita e trattamenti inumani) e c) (rappresentando una condizione di violenza diffusa ed indiscriminata, non ostacolata dalle autorità statuali);

– è inoltre evidente l’omesso esame di un fatto decisivo, consistente nella non limitata rappresentazione della condizione dello stato di (OMISSIS) avendo il ricorrente allegato specificamente di essere stato oggetto di minacce di morte anche in altri Stati nigeriani;

– infine, la Corte d’Appello non ha considerato l’ampia documentazione prodotta dal sig. A. nel doppio grado di giudizio, dalla quale emerge la situazione di pericolo generalizzato (inclusivo, quindi, anche dello stato del (OMISSIS)) in cui versa la Nigeria, facendo riferimento ad un’unica fonte diversa senza alcuna valutazione critica delle altre.

In conclusione è necessario che venga accertata la corrispondenza alla realtà della mancata reazione statuale e della tolleranza alle violenze private fondate su conflittualità tribali o familiari con riferimento all’intero territorio della Nigeria, sia perchè in molte aree sussiste una situazione di violenza diffusa ed indiscriminata ed incontrollabile dalle autorità pubbliche, sia perchè i poteri e le regole tribali s’impongono anche quando mettono in pericolo l’incolumità e la vita delle persone a quelle statuali. Tale accertamento rientra nel dovere di cooperazione istruttoria cui è tenuto il giudice di merito.

Pertanto, ove si condividano i predetti rilievi, si converrà sull’accoglimento del ricorso”.

Il Collegio preliminarmente rigetta il primo motivo risultando sufficientemente individuate le censure dell’atto di appello. Rileva, inoltre, che il secondo e il terzo motivo di ricorso sono da accogliere limitatamente all’omessa verifica officiosa della corrispondenza alla realtà dell’omesso intervenuto o della tolleranza delle Autorità statuali in ordine a crimini dettati da conflitti endofamiliari, o giustificati da regole tribali non statuale nei due stati della Nigeria ai quali il ricorrente fa riferimento nelle sue dichiarazioni e se tale generale comportamento omissivo o collusivo delle autorità statuali sia proprio dell’intero paese, in modo da verificare se ricorre la condizione di cui dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, lett. c). In ordine a tale deduzione e allegazione non risulta formulata una confutazione adeguata nè in ordine all’inverosimiglianza della deduzione ed allegazione nè in ordine al collegamento con la esposizione al rischio di vita indicato dal ricorrente, essendosi la Corte d’Appello limitata a dedurre erroneamente ed in violazione dell’art. che gli episodi narrati non rientrano nelle ipotesi applicative del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14. Solo alla luce di tale accertamento potrà valutarsi la genericità e la effettiva congruenza dei fatti narrati. Il riferimento alla sentenza Elgafaji della Corte di Giustizia non è pertinente sotto il profilo della censura accolta dal momento che viene narrata un’esposizione al pericolo per la propria incolumità individuale e non genericamente riferito alla situazione di violenza indiscriminata.

All’accoglimento per quanto di ragione del secondo e terzo motivo segue la cassazione del provvedimento impugnato ed il rinvio alla Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione.

PQM

Rigetta il primo motivo. Accoglie il secondo e terzo motivo di ricorso per quanto di ragione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Bologna, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2017

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