Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 319 del 10/01/2011

Cassazione civile sez. lav., 10/01/2011, (ud. 02/12/2010, dep. 10/01/2011), n.319

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato DE MARINIS NICOLA, che la rappresenta e

difende giusta in atti;

– ricorrente –

contro

P.J., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RENO 21,

presso lo studio dell’avvocato RIZZO ROBERTO, che la rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6361/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 30/03/2006 R.G.N. 9895/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/12/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;

udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI per delega DE MARINIS NICOLA;

Udito l’Avvocato RIZZO ROBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo, che ha concluso per la dichiarazione di

inammissibilita’.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 30-5-2002 il Giudice del lavoro del Tribunale di Roma respingeva la domanda proposta da P.J. contro la s.p.a Poste Italiane, diretta ad ottenere la declaratoria di nullita’ del termine apposto ai contratti di lavoro intercorsi tra le parti con le consequenziali pronunce.

La P. proponeva appello avverso la detta sentenza, chiedendone la riforma con l’accoglimento della domanda. La societa’ appellata si costituiva e resisteva al gravame.

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza depositata il 30-3-2006, in accoglimento dell’appello dichiarava la nullita’ del termine apposto al contratto intercorso tra le parti dal 1-2-2000 al 30-6-2000, con conseguente sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato ancora in atto e condannava la societa’ al risarcimento del danno pari alle mensilita’ di retribuzione spettanti nella misura indicata dalla data di messa in mora del 2-11-2000 alla scadenza del terzo anno successivo alla scadenza del detto contratto, con interessi e rivalutazione.

Per la cassazione di tale sentenza la societa’ ha proposto ricorso con un unico motivo. La P. ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente con l’unico motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. e segg. nonche’ insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla efficacia dell’accordo del 25-9-1997, integrativo dell’art. 8 ccnl 1994.

Premesso che nella fattispecie va applicato l’art. 366 bis c.p.c., ratione temporis, trattandosi di ricorso avverso sentenza depositata in data successiva all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006 ed anteriore all’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009 (cfr. fra le altre Cass. 24-3-2010 n. 7119, Cass. 16-12-2009 n. 26364), osserva il Collegio che il ricorso risulta inammissibile per mancanza dei requisiti imposti dalla detta norma processuale.

L’art. 366 bis c.p.c., infatti, “nel prescrivere le modalita’ di formulazione dei motivi di ricorso in cassazione, comporta, ai fini della declaratoria di inammissibilita’ del ricorso medesimo, una diversa valutazione da parte del giudice di legittimita’ a seconda che si sia in presenza dei motivi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4 ovvero del motivo previsto dal n. 5 della stessa disposizione. Nel primo caso ciascuna censura deve, all’esito della sua illustrazione, tradursi in un quesito di diritto, la cui enunciazione (e formalita’ espressiva) va funzionalizzata, come attestato dall’art. 384 cod. proc. civ., all’enunciazione del principio di diritto ovvero a “dicta” giurisprudenziali su questioni di diritto di particolare importanza, mentre, ove venga in rilievo il motivo di cui all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 (il cui oggetto riguarda il solo “iter” argomentativo della decisione impugnata), e’ richiesta una illustrazione che pur libera da rigidita’ formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione” (v. Cass. 25-2-2009 n. 4556).

In particolare il quesito di diritto, in sostanza, deve integrare (in base alla sola sua lettura) la sintesi logico-giuridica della questione specifica sollevata con il relativo motivo (cfr. Cass. 7/4/2009 n. 8463) e “deve comprendere l’indicazione sia della “regola iuris” adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo. La mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile” (v.

Cass. 30-9-2008 n. 24339).

Pertanto, come e’ stato piu’ volte affermato da questa Corte e va qui nuovamente enunciato ex art. 384 c.p.c., “e’ inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., il ricorso per cassazione nel quale l’illustrazione dei singoli motivi non sia accompagnata dalla formulazione di un esplicito quesito di diritto, tale da circoscrivere la pronuncia del giudice nei limiti di un accoglimento o un rigetto del quesito formulato dalla parte” (v. Cass. S.U. 26/3/2007 n. 7258, Cass. 7-11-2007 n. 23153), non potendo, peraltro, il quesito stesso desumersi dal contenuto del motivo, “poiche’ in un sistema processuale, che gia’ prevedeva la redazione del motivo con l’indicazione della violazione denunciata, la peculiarita’ del disposto di cui all’art. 366 bis c.p.c., consiste proprio nell’imposizione al patrocinante che redige il motivo, di una sintesi originale ed autosufficiente della violazione stessa, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto e, quindi, al miglior esercizio della funzione nomofilattica della Corte di legittimita’” (v. Cass. 24-7-2008 n. 2040, cfr. Cass. S.U. 10/9/2009 n. 19444).

Nell’ipotesi, poi, prevista dall’art. 360 c.p.c., n. 5, come pure e’ stato precisato e va qui nuovamente enunciato, “l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilita’, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione” e “la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo al quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilita’” (v. Cass. S.U. 1-10-2007 n. 20603, Cass. 20-2-2008 4309). Tale sintesi deve essere “evidente ed autonoma” – v. Cass. 30/12/2009 n. 27680, Cass. 7-4-2008 n. 8897, Cass. S.U. 1-10-2007 n. 20603, Cass. 18-7-2007 n. 16002 – e non puo’ essere ricavata implicitamente dall’esposizione complessiva del motivo stesso.

Orbene, nella fattispecie, la societa’ ricorrente, che pur ha ampiamente illustrato il motivo di ricorso, riguardante sia violazioni di norme di diritto sia vizi di motivazione, non ha formulato alcun quesito di diritto e neppure ha espresso in qualche modo una sintesi dei vizi di motivazione denunciati.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile e la ricorrente, in ragione della soccombenza, va condannata al pagamento delle spese in favore della controricorrente.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a pagare alla P. le spese, liquidate in Euro 34,00 oltre Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2011

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