Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 319 del 09/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 319 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 28976-2012 proposto da:
REGIONE UMBRIA(80000130544) in persona del Presidente pro
tempore della Giunta Regionale, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA DELL’OROLOGIO 7, presso lo studio dell’avvocato
PAZZAGLIA STEFANIA, rappresentata e difesa dagli avvocati
NATASCIA MARSALA, MANUALI PAOLA giusta D.G.R. n. 1570
del 10/12/2012 e giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente contro
TASSI MARCELLO TSSMCL61T25D786I, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 51, presso lo studio
dell’avvocato CARDI MARCELLO, rappresentato e difeso
dall’avvocato CALVIERI CARLO giusta procura a margine del
controricorso e ricorso incidentale;

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Data pubblicazione: 09/01/2014

– controricorrente e ricorrente incidentale nonché contro
REGIONE UMBRIA (80000130544) in persona del Presidente pro
tempore della Giunta Regionale, elettivamente domiciliata in ROMA,

PAZZAGLIA STEFANIA, rappresentata e difesa dagli avvocati
NATASCIA MARSALA, MANUALI PAOLA giusta D.G.R. n. 1570
del 10/12/2012 e giusta procura a margine del ricorso notificato;

– controrícorrente al ricorso incidentale –

– ricorrenti incidentali avverso la sentenza n. 69/3/2012 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di PERUGIA del 24/05/2012,
depositata il 18/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
CARACCIOLO;
udito l’Avvocato Calvieri Carlo difensore del controricorrente e
ricorrente incidentale che si riporta agli scritti.

Ric. 2012 n. 28976 sez. MT – ud. 05-12-2013
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PIAZZA DELL’OROLOGIO 7, presso lo studio dell’avvocato

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,
letti gli atti depositati

La Regione Umbria propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della
Commissione tributaria regionale di Perugia con la quale è stato respinto l’appello
proposto dall’ente Regione avverso la sentenza della CTP di Perugia n.164/04/2010
che aveva accolto il ricorso della parte contribuente Tassi Marcello avverso avviso di
accertamento per tassa automobilistica relativa all’anno 2008, tassa che il
contribuente aveva contestato di dovere in riferimento ad autoveicolo immatricolato
da oltre vent’anni, siccome ritenuto “veicolo di particolare interesse storico e
collezionistico” ai sensi dell’art.63 della legge n.342/2000.
La sentenza della CTR, oggetto del ricorso per cassazione, è motivata nel senso che ai fini dell’attestazione del possesso dei requisiti di storicità in capo al veicolo per il
quale si pretende l’esenzione dalla tassa- necessita una “determinazione” dell’ASI
intesa come attività di natura discrezionale, sia pure tecnica (volta a valorizzare gli
elementi idonei ad individuare una categoria di veicoli come meritoria di esenzione),
e non già come attività di natura certificatoria. Detta determinazione non potrebbe
essere aggiornata annualmente per tutti i singoli veicoli (se non con costi maggiori di
quelli necessari al pagamento della tassa di circolazione), e ciò è la migliore prova del
fatto che il legislatore si è riferito ad una individuazione di categorie e non ad un
provvedimento concernente il singolo veicolo. La questione della sussunzione del
singolo veicolo nella categoria individuata è poi un problema di prova, da risolversi
con le comuni categorie giuridiche, prova che nella specie di causa poteva intendersi
fornita con l’autocertificazione fornita dal contribuente in una con l’epoca di
immatricolazione dell’auto ben nota all’Ente e comunque con il fatto che l’Ente

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Osserva:

medesimo non aveva “negato l’appartenenza del veicolo alla categoria individuata in
via generale dall’ASI”.
L’Amministrazione regionale ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo a due
motivi.
La parte contribuente si è difesa con controricorso e ricorso incidentale affidato ad

Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere
definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Il primo motivo di ricorso principale (centrato sulla violazione dell’art.63 della legge
n.342 del 2000, dell’art.2 della L.R. Umbria n.23/2002, oltre che sul vizio di
contraddittoria ed insufficiente motivazione) ed il secondo motivo di ricorso
principale (centrato sulla violazione del predetto art.63, nonché degli art.47, 48, 49
del DPR n.445/2000, oltre che sul vizio di contraddittoria ed insufficiente
motivazione) possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta
correlazione logica, potendosi esimere la Corte dal rilevare l’inammissibilità della
proposizione congiunta e miscelata di due diversi profili di vizio nel corpo dello
stesso motivo di impugnazione, alla luce del fatto che l’unico profilo concretamente
affrontato in ciascuno dei due motivi di impugnazione risulta essere quello relativo
alla violazione di legge.
Secondo la parte ricorrente, invero, l’esenzione prevista dalla norma menzionata
(confermata dall’art.2 della legge regionale n.23/2002 che richiede il possesso di
idonea certificazione dell’ASI) riguarda i soli veicoli ultraventennali di particolare
interesse storico e collezionistico e non tutti quelli che hanno immatricolazione
ultraventennale, sicchè l’individuazione di enti (dotati di specifica qualificazione)
preposti a identificare i veicoli storici impone che siffatta identificazione sia da
considerarsi “individuale” e non fatta per generiche categorie, attesa la necessità di
accertare l’integrità ed originalità del veicolo. La CTR, al contrario, aveva ritenuto
sufficiente per ottenere il beneficio fiscale una dichiarazione sostitutiva di atto
notorio, attribuendo ad essa valore di prova della sussistenza dei presupposti richiesti

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unico motivo e riferito al capo di regolazione delle spese di lite.

dalla legge, per quanto la legge n.445/2000 non avesse previsto un siffatto valore di
autocertificazione alla dichiarazione fatta dal contribuente.
Le dianzi riassunte censure di violazione di legge appaiono inaccoglibili, alla luce
dell’indirizzo interpretativo della Suprema Corte (a cui si ritiene necessario dare
continuità anche nella presente vicenda, condividendosene gli argomenti e le ragioni

prevista dall’art. 63, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342, in favore dei
veicoli ritenuti di particolare interesse storico e collezionistico, dipende
dall’accertamento costitutivo dell’ASI, delegata all’adempimento di tale compito
dall’art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che non ha effetto “ad rem”, è
limitato ad un elenco analitico di modelli e marche, ed ha portata generale e astratta,
riferita, cioè, a categorie complessive di veicoli. (Nella specie, immatricolati da oltre
vent’anni con determinate caratteristiche tecniche). Ne consegue che la contestazione
circa l’insussistenza dei requisiti legittimanti l’esenzione deve essere oggetto di un
apposito avviso di accertamento e non può, invece, costituire il presupposto implicito
di una procedura di riscossione, sul mero presupposto del non avvenuto adempimento
dell’imposta integrale”. (Sez. 6- 5, Sentenza n. 3837 del 15/02/2013, Rv. 625764)
Nella specie di causa, il giudicante ha dato atto (senza che sul punto la parte
ricorrente abbia effettuato specifiche contestazioni nella necessaria sede del ricorso
introduttivo di questo grado) che con il provvedimento qui impugnato non veniva
negata l’appartenenza del veicolo alla categoria individuata in via generale dall’ASI e
la corrispondenza delle caratteristiche del veicolo a quelle proprie di tale categoria,
ma semplicemente contestata la spettanza dell’esenzione per causa della mancata
produzione di uno specifico attestato “individuale”, sicchè non resta che concludere
che le ragioni su cui è fondato l’avviso di accertamento non sono coerenti con quelle
che —alla luce del precitato diritto vivente- potrebbero esservi dedotte.
Venendo poi all’esame del motivo di ricorso incidentale (centrato sulla violazione
dell’art.15 del D.Lgs.546/1991 e dell’art.91 del CPC oltre che sul vizio di
insufficiente motivazione, quest’ultimo non concretamente dedotto), va dato atto che

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giuridiche) secondo il quale: “L’esenzione dalla tassa di possesso automobilistica

la pronuncia impugnata ha disposto la compensazione delle spese di lite sul rilievo
della “obiettiva opinabilità della soluzione accolta” e sul rilievo del “valore della
controversia”.
Il secondo di detti rilevi appare manifestamente in contrasto con la previsione
dell’art.92 cpc (secondo cui il giudice può compensare le spese in presenza di “gravi

pregressa giurisprudenza della Suprema Corte (Sez. 6 – L, Ordinanza n. 12893 del
10/06/2011) secondo la quale non è possibile ritenere che sia soddisfatta l’esigenza
richiesta dalla menzionata norma di legge “quando il giudice abbia compensato le
spese in considerazione del “valore assai esiguo della causa”, che si traduce – in
specie ove l’importo delle spese sia tale da superare quello del pregiudizio economico
che la parte abbia inteso evitare agendo in giudizio facendo valere il proprio diritto in una sostanziale soccombenza di fatto della parte vittoriosa con lesione del diritto di
agire in giudizio e di difendersi ex art. 24 Cost., con conseguente violazione di legge
per l’illogicità ed erroneità delle motivazioni addotte”.
Non meno contrario alla anzi citata previsione di legge appare, peraltro, il rilievo
della “oggettiva opinabilità della soluzione accolta” (nel difetto di maggiori
specificazioni), almeno se con detta formula si è inteso evidenziare che il contrasto
tra le parti in causa nasce da una disciplina di legge idonea ad essere interpretata in
due distinti sensi: ed invero, il nucleo della funzione giudiziaria è appunto quello
della precisa identificazione del significato da attribuirsi al testo normativo, in
considerazione della fattispecie concreta al quale esso deve essere applicato. Non è
perciò possibile ravvisare alcunché di inusuale nell’ordinario esercizio della esegesi
del testo normativo, almeno fino al momento in cui non siano specificamente
identificate le ragioni per le quali la concreta soluzione assegnata al dubbio
interpretativo (vuoi per la sua.contrarietà alla consolidata prassi applicativa, vuoi per
la del tutto insolita connotazione lessicale o sintattica del tessuto letterale della
norma) assurga a livello di eccezionale gravità.

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ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione) alla luce della

Pertanto, si ritiene che il ricorso principale può essere deciso in camera di consiglio
per manifesta infondatezza, e il ricorso incidentale per manifesta fondatezza, con
rimessione per questo secondo profilo al giudice del merito al fine di un nuovo
apprezzamento della questione relativa alla regolazione delle spese di lite.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che la sola parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa, il cui contenuto non
induce questa Corte a rimeditare gli argomenti posti dal relatore a sostegno della
proposta di soluzione della lite;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;
che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale ed accoglie il ricorso incidentale. Cassa la
decisione impugnata limitatamente alla statuizione fatta oggetto del ricorso
incidentale e rinvia alla CTR Umbria che, in diversa composizione, provvederà anche
sulle spese di lite del presente grado.
Così deciso in Roma il 5 dicembre 2013.

Roma, 5 luglio 2013

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