Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31899 del 10/12/2018

Cassazione civile sez. I, 10/12/2018, (ud. 03/10/2018, dep. 10/12/2018), n.31899

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15549/2014 proposto da:

Seco Gestioni S.a.s., in persona legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Portuense n. 104, presso lo

studio dell’avvocato De Angelis Antonia, rappresentata e difesa

dagli avvocati Operamolla Ugo e Operamolla Vincenzo, giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Marcon, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, Via Carlo Lorenzini n. 72, presso lo studio

dell’avvocato Faiola Valeria, rappresentata e difesa dall’avvocato

Agazzi Fabio, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1024/2013 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 30/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/10/2018 dal cons. MARULLI MARCO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’Appello di Venezia con sentenza 1024/13 del 30.3.2013 ha respinto il gravame proposto dalla SECO Gestioni s.a.s. avverso la decisione del locale Tribunale che, in relazione all’appalto conferitole dal Comune di Marcon per la rilevazione e la revisione dei tributi comunali con contratto stipulato il 15.5.1996, aveva rigettato la domanda attorea intesa a riscuotere il compenso pattuito anche per i contribuenti regolari spontaneamente autodenunciatisi ed aveva accolto la domanda riconvenzionale del convenuto intesa a ripetere gli aggi erroneamente corrisposti a fronte di tributi di competenza provinciale.

Per la cassazione della predetta decisione SECO Gestioni si affida a due motivi di ricorso, ai quali resiste con controricorso l’intimato

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2.1. Il ricorso – alla cui disamina non osta nè il difetto di indicazioni della sentenza impugnata, giacchè l’inammissibilità che in tal caso si determina ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 2, è configurabile soltanto se la parte cui il ricorso è diretto non abbia elementi sufficienti per individuare inequivocabilmente la sentenza o la decisione impugnata (Cass., Sez. 3, 2/12/2004, n. 22661); nè il difetto di notifica, giacchè nella specie non ricorre un’ipotesi di inesistenza della notifica (Cass., Sez. Unite, 20/07/2016, n. 14916), ma solo la sua nullità sanata dalla costituzione del convenuto (Cass., Sez. 3, 19/12/2006, n. 27139) – al primo motivo allega che il decidente nel ritenere che l’aggio dovesse essere accordato solo in relazione ai contribuenti nei confronti dei quali fosse stata avviata una azione di accertamento in quanto le loro denunce erano fuori termine sarebbe incorso nella violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., essendosi la Corte d’Appello, malgrado la chiarezza del dato letterale, “avventuratasi” in un’interpretazione del contratto alla luce delle sue finalità; nonchè nel vizio di contraddittorietà ed insufficienza della motivazione, risultando la motivazione adottata dalla Corte d’Appello “del tutto illogica, inconferente e contraddittoria”.

2.2. Il motivo – espunte da esso le violazioni motivazionali, poichè estranee all’attuale perimetro della denunciabilità per cassazione del vizio di motivazione tracciato dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, cui la specie in esame soggiace per ragioni di tempo – è, quanto all’eccepito errore di diritto, parimenti inammissibile.

2.3. Pur non potendo farsi a meno di ricordare che “nell’interpretazione dei contratti, l’elemento letterale, il quale assume funzione fondamentale nella ricerca della reale o effettiva volontà delle parti, deve essere verificato alla luce dell’intero contesto contrattuale, coordinando tra loro le singole clausole come previsto dall’art. 1363 c.c., giacchè per senso letterale delle parole va intesa tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato” (Cass., Sez. 3, 8/06/2018, n. 14882), è dirimente nel caso che ne occupa constatare che la denuncia del ricorrente, nel modo in cui è declinata, non solo non si accorda con lo statuto della censurabilità per cassazione dell’errore ermeneutico, ma pure sfugge ad ogni giustificata ragione di vaglio da parte di questa Corte. E ciò perchè, una volta osservato che l’interpretazione dell’atto negoziale è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se non nell’ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 c.c. e ss. o – con i correttivi ora imposti dalla rimodulazione del vizio di motivazione (Cass., Sez. 2, 13/08/2018, n. 20718) – di motivazione inadeguata, va invero evidenziato che, secondo costante deliberato di questa Corte, onde far valere l’errore ermeneutico sotto il primo profilo occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d’interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti, precisando altresì in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato, ma occorre che il motivo e così gli argomenti che concorrono alla sua illustrazione non si risolvano nel contrapporre all’interpretazione accolta del giudice di merito una propria e diversa interpretazione degli indici fattuali delibati da questo e posti a fondamento dell’interpretazione contestata (Cass., Sez. 4, 30/04/2010, n. 10554), giacchè in tal modo si indurrebbe questa Corte a travalicare i limiti dei propri compiti istituzionali e a farsi inammissibilmente – come qui in definitiva si chiede dalla ricorrente – interprete di un ruolo che non le compete sostituendo il proprio giudizio a quello del decidente di merito.

3.1. Con il secondo motivo di ricorso è preoccupazione della ricorrente sottoporre a censura, per violazione dell’art. 16 del citato accordo di convenzione, il capo dell’impugnata decisione che, confermando l’analoga determinazione adottata in primo grado, ha condannato la ricorrente a rifondere all’amministrazione locale convenuta in giudizio gli aggi riscossi relativamente alle addizionali che sulla TARSU sono di competenza della Provincia.

3.2. Sebbene così come letteralmente formulato il motivo evidenzi l’insoddisfazione della ricorrente per il modo in cui la regola contrattuale sarebbe stata intesa dal giudice di merito, è pur vero che nella sua illustrazione, richiamando talune disposizioni del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la ricorrente abbia sostenuto che la TARSU sarebbe, in ragione della “tariffa unitaria” prevista dall’art. 66 detto decreto, un tributo che non si sottrae al “concetto giuridico di unitarietà della tassa”, di modo che le somme, da essa riscosse in sua applicazione, sarebbero “somme messe a disposizione dell’amministrazione”, che non avrebbe perciò titolo per ripetere la liquidazione degli aggi corrispondenti, risultando essa “legittima e giustificata”.

Anche così, opportunamente “ricucita”, la doglianza non si sottrae tuttavia ad una doverosa declaratoria di inammissibilità.

La censura, infatti, prim’ancora di sfociare in una denuncia che si discosta dai parametri di impugnabilità dell’errore di diritto reiteratamene enunciati dalla giurisprudenza di questa Corte – e che già per questo si renderebbe inammissibile (Cass., Sez. 1, 29/11/2016, n. 24298) – si risolve ancora una volta in una contestazione che ha ad oggetto esclusivamente l’attività interpretativa svolta dal giudice di merito e, segnatamente, l’approdo da esso marcato nel ritenere che, per “somme messe a disposizione dell’amministrazione”, debbano intendersi solo quelle riscosse nell’interesse di questa e non di altri enti.

Si ripete qui, in buona sostanza, la medesima denuncia di cui si è data voce con il primo motivo di ricorso e come si è già detto riguardo ad esso, sollecitare ora questa Corte a rivedere il giudizio ermeneutico stilato dal decidente di merito va oltre i suoi compiti istituzionali e rende pertanto la declinata censura inammissibile.

4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

5. Le spese riflettono la soccombenza.

Ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 10200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 3 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2018

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