Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31898 del 11/12/2018

Cassazione civile sez. lav., 11/12/2018, (ud. 05/07/2018, dep. 11/12/2018), n.31989

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15280-2014 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GREGORIO

VII 108, presso lo studio dell’avvocato BRUNO SCONOCCHIA,

rappresentato e difeso dall’avvocato MAURIZIO CINELLI;

– ricorrente –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell’avvocato MICHEL MARTONE, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

e contro

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GREGORIO

VII 108, presso lo studio dell’avvocato BRUNO SCONOCCHIA,

rappresentato e difeso dall’avv. MAURIZIO CINELLI;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 138/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 13/02/2014 R.G.N. 1299/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2018 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;

udito l’Avvocato CARLO ALBERTO NICOLINI per delega Avvocato MAURIZIO

CINELLI;

udito l’Avvocato GIANLUCA LUCCHETTI per delega Avvocato MICHEL

MARTONE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Firenze, pronunciando sulle opposte impugnazioni, ha respinto l’appello principale proposto da C.A., avvocato dipendente dell’INAIL, avverso il capo della sentenza di primo grado con cui era stata respinta la domanda avente ad oggetto il riconoscimento del diritto a percepire gli emolumenti spettanti a titolo di compensi professionali senza le decurtazioni per gli oneri riflessi, che l’Istituto aveva operato interpretando la disposizione della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 208, come eccezione al principio della ripartizione dell’onere contributivo tra datore di lavoro e dipendente, giustificata dalla finalità di ridurre la spesa sostenuta dalle pubbliche amministrazioni.

2. In merito alle trattenute indebitamente operate dall’INAIL a titolo di IRAP, l’Istituto aveva riconosciuto che l’imposta era stata erroneamente qualificata come onere riflesso e che tale interpretazione era stata superata a seguito delle indicazioni offerte dall’Agenzia delle Entrate, per cui l’Istituto aveva provveduto alla restituzione.

2.1. Al riguardo, la Corte di appello respinto l’appello incidentale con cui l’INAIL aveva censurato il capo della sentenza di primo grado che, dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine all’an della trattenuta IRAP, aveva poi accolto nel quantum la pretesa del ricorrente di vedere liquidato l’importo di Euro 13.571,60, oltre interessi legali, a titolo differenziale tra la somma restituita dall’Istituto e quella domandata con il ricorso introduttivo.

3. Gli argomenti posti dalla Corte territoriale a fondamento del decisum (per quanto ancora qui rileva) sono – in sintesi – i seguenti.

3.1. Alla luce della sentenza n. 33/2009 della Corte Costituzionale, è accreditabile l’interpretazione dell’Istituto secondo cui il legislatore ha inteso esentare gli enti pubblici datori di lavoro dagli oneri riflessi per i compensi professionali dei loro avvocati, ponendo l’accollo contributivo integralmente a carico del dipendente (comunque, per la sola parte relativa ai compensi professionali e non già per l’intera retribuzione complessiva). La norma censurata non mira ad una riduzione del trattamento retributivo complessivo dell’avvocato dipendente previsto la contrattazione collettiva, ma disciplina la distribuzione del carico contributivo tra ente pubblico datore lavoro e dipendente, in materia estranea all’ambito dell’autonomia negoziale collettiva.

3.2. Nell’ottica della traslazione degli oneri previdenziali, costituisce circostanza irrilevante la derivazione dei compensi dalla condanna di controparte alle spese del giudizio, non potendosi distinguere circa la fonte della remunerazione.

3.3. In ordine al quantum della restituzione della trattenuta IRAP, è inammissibile l’appello incidentale proposto dall’INAIL, che non censura in modo specifico la motivazione assunta al riguardo dal Giudice del lavoro del Tribunale di Siena, secondo cui occorreva riconoscere l’importo indicato nei conteggi analitici prodotti dal C. unitamente al ricorso e non contraddetti, anche in virtù del principio della formazione circolare della prova nel rito del lavoro.

4. Per la cassazione di tale sentenza il C. ha proposto ricorso affidato a tre motivi. L’INAIL ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale sulla base di due motivi. Avverso il ricorso incidentale ha resistito il C. con controricorso.

5. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia violazione ed errata applicazione dell’art. 136 Cost. e della L. n. 56 del 1983, art. 30 per avere la sentenza trascurato di considerare che le uniche sentenze della Corte costituzionale fornite di efficacia vincolante sono quelle di accoglimento delle eccezioni di incostituzionalità, mentre la sentenza n. 33/2009 è di rigetto.

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 266 del 2005, dell’art. unico, comma 208, nonchè dei commi 176 – 179, 181, 183- 186, 189 – 192, 195 – 198, 207 e dell’art. 12 preleggi, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Si assume che la Corte territoriale avrebbe errato nell’interpretazione del comma 208, in quanto la ratio della disposizione sarebbe da ravvisare nella imposizione di una regola contabile uniforme. L’interpretazione suggerita sarebbe confermata dal contenuto dei commi compresi dai nn. 176 e ss., ispirati alla trasparenza di bilancio e non smentita dalla sentenza della Corte costituzionale n. 33/2009. La disposizione avrebbe la finalità di superare la disomogeneità dei criteri di redazione dei bilanci dei diversi enti per ottenere quella trasparenza contabile che costituisce strumento ineliminabile per il buon esito di ogni politica nazionale di riduzione della spesa pubblica. Pertanto, l’interpretazione andrebbe condotta in via sistematica, anche considerando che i compensi in questione sono voci retributive che compensano qualità specifiche ai sensi dell’art. 36 Cost. e che la provenienza dei relativi fondi da soggetti diversi dallo Stato non giustifica alcuna logica di risparmio pubblico. Una diversa lettura, poi, contrasterebbe con la disciplina generale di cui all’art. 2115 c.c., senza fondarsi su alcuna espressa previsione testuale e violerebbe gli artt. 2,36,38,117 e 119 Cost..

3. Con il terzo motivo si eccepisce l’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. in ordine al quantum della decurtazione di cui alla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 208. Si assume che il ricorrente aveva sin dall’atto introduttivo richiesto che la decurtazione fosse dichiarata applicabile alla sola parte di quelle somme che fosse riferibile ai compensi posti a carico dell’Ente, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento del 25 settembre 2003, n. 788 e che, pertanto, fossero dichiarate illegittime le trattenute operate sulle somme corrispondenti agli onorari riscossi da terzi soccombenti, ai sensi dell’art. 3 dello stesso Regolamento. Sulla questione la Corte di appello di Firenze aveva omesso di pronunciare.

4. Il primo motivo del ricorso incidentale dell’INAIL denuncia violazione dell’art. 434 c.p.c. in relazione alla declaratoria di inammissibilità dell’appello per carenza di specifica critica del capo della sentenza di primo grado riguardante il quantum delle ritenute IRAP, riconosciute indebite dall’INAIL e che il ricorrente C. aveva contestato in ordine alla misura dell’importo a lui restituito dall’Ente.

5. Con il secondo motivo del ricorso incidentale l’INAIL denuncia violazione dell’art. 437 c.p.c. per avere la Corte di appello ritenuto la tardività della contestazione dei conteggi di parte ricorrente, omettendo di considerare che le somme di cui si discute sono quelle oggetto di restituzione da parte dell’INAIL a titolo di IRAP (originariamente trattenute in virtù di una interpretazione del comma 208 poi abbandonata) e che la restituzione è avvenuta nel 2008, quando il giudizio promosso dal C. era stato sospeso per rimessione degli atti alla Corte costituzionale. In tale questo contesto, non poteva essere richiamato il principio di circolarità della prova, posto che nessuna allegazione, ed evidentemente nessuna controdeduzione, vi era stata in ordine al quantum delle trattenute al momento dell’introduzione del giudizio, mentre la prima controdeduzione era avvenuta tempestivamente rispetto al momento della prima allegazione, e cioè dopo la riassunzione del giudizio a seguito della pronuncia della sentenza della Corte costituzionale.

6. Il controricorrente C. ha eccepito l’inammissibilità del ricorso incidentale dell’INAIL per il principio della consumazione dell’impugnazione, avendo l’Istituto impugnato la decisione di primo grado non solo in via incidentale, ma anche in via principale con autonomo appello. Il C. contesta comunque la fondatezza dell’impugnazione avversaria, in quanto non specifica rispetto alla ratio decidendi, incentrata sulla carenza di valide contestazioni al computo proposto dall’originario ricorrente. Aggiunge che, in sede di memoria difensiva avverso l’appello principale n. 13/2012 proposto dall’Istituto, prima della riunione dei procedimenti, aveva replicato alla tesi avversaria, evidenziando che la pretesa di detrarre dalle somme in questione ulteriori oneri contributivi costitutiva una duplicazione della trattenuta. In ordine al secondo motivo del ricorso incidentale, assume che i conteggi analitici prodotti in allegato all’atto originario non erano neppure stati contestati dall’Ente e che, comunque, non erano stati trascritti gli atti attestanti la presunta prima allegazione successiva alla riassunzione del giudizio.

7. Il ricorso principale è infondato.

7.1. La materia dei compensi professionali percepiti dagli avvocati dipendenti dagli enti “parastatali” (e quindi anche dall’INAIL) ha formato oggetto della previsione della L. 20 marzo 1975, n. 7, art. 26, comma 4, che stabilisce: “Gli accordi sindacali prevederanno la misura percentuale della partecipazione degli appartenenti al ruolo professionale, per l’attività da essi svolta, alle competenze e agli onorari giudizialmente liquidati a favore dell’ente”. Con delibera del Commissario straordinario dell’INAIL del 25 settembre 2003, n. 788, è stato approvato il Regolamento attuativo del verbale d’intesa con le organizzazioni sindacali del 30 luglio 2003, ai sensi del quale l’importo delle competenze professionali deve essere ripartito, ogni quattro mesi, tra i singoli aventi diritto, secondo i medesimi criteri già previsti dal D.P.R. 29 maggio 1976, n. 411, art. 30 (Disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici di cui alla L. 20 marzo 1975, n. 70), che fanno riferimento all’anzianità di servizio ed alla eventuale abilitazione al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori. Gli importi individuali risultanti dalla ripartizione “sono soggetti alle contribuzioni previdenziali ed assistenziali, nonchè alle ritenute erariali previste dalle vigenti disposizioni di legge” (art. 5).

7.2. Le somme in questione rappresentano un trattamento economico accessorio di cui beneficiano gli avvocati dipendenti di enti pubblici, che si aggiungono alla retribuzione contrattuale. In particolare, per gli avvocati dell’INAIL questo trattamento è composto: dal 100% delle competenze effettivamente riscosse dall’ente, che siano state poste a carico delle controparti per effetto di sentenza, ordinanza, decreto, rinuncia o transazione (art.3 del Regolamento per la corresponsione del compenso degli avvocati, adottato con delibera del Commissario straordinario del 25 settembre 2003, n. 788); del 50% delle competenze professionali che si sarebbero liquidate nei confronti del soccombente un caso di transazione dopo sentenza favorevole o pronuncia con compensazione delle spese, per i giudizi nei quali l’amministrazione non sia rimasta soccombente e conclusi con sentenza passata in giudicato (art. 4 del Regolamento).

7.3. Tali somme, al netto delle spese vive sostenute dall’Istituto per il procedimento, sono versate in un fondo interno, ripartito quadrimestralmente tra i vari professionisti in ragione dell’anzianità di servizio. Le somme corrisposte a tale titolo agli avvocati sono comunemente denominate “propine”. Fino all’emanazione della L. n. 266 del 2005, art. 1,comma 208, sui compensi dovuti gli avvocati, INAIL operava il sole trattenute fiscali e previdenziali poste dalla legge a carico del lavoratore (c.d. oneri diretti), mentre gli oneri riflessi, ossia le quote delle medesime trattenute poste a carico del datore di lavoro, gravava sul bilancio dell’ente.

7.4. Come evidenziato dalla Corte territoriale nella sentenza impugnata, la controversia ha preso origine dall’interpretazione della L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 208, (legge finanziaria per il 2006), rubricato “Contenimento oneri personale avvocatura interna della amministrazioni pubbliche”, secondo cui “le somme finalizzate alla corresponsione dei compensi professionali comunque dovuti al personale dell’avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche disposizioni contrattuali sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro”. Tale norma ha operato una traslazione degli oneri previdenziali riflessi dal datore di lavoro al lavoratore, in deroga all’art. 2115 c.c..

8. Tanto premesso, va rilevato che i primi due motivi sono stati già scrutinati da questa Corte in recenti pronunce emesse in fattispecie del tutto analoghe a quella oggetto della presente controversia. Si tratta delle sentenze nn. 16579, 16838 e 17356 del 2017, con le quali è stato affermato che, in tema di compensi professionali da liquidare agli avvocati appartenenti al ruolo professionale degli enti “parastatali”, la misura delle somme da corrispondere per onorari e diritti giudizialmente liquidati deve essere comprensiva di tutti gli oneri contributivi al lordo, anche di quelli cd. riflessi di competenza del datore di lavoro, principio che deve essere qui ribadito, per le ragioni tutte indicate nella motivazione delle sentenze sopra richiamate, da intendersi qui trascritte ex art. 118 disp. att. c.p.c..

8.1. L’interpretazione della normativa deve muovere dalla sentenza n. 33/2009 della Corte Costituzionale, sentenza c.d. interpretativa di rigetto. Se è vero che l’interpretazione che di una norma sottoposta a scrutinio di costituzionalità offre la Corte costituzionale in una sentenza di non fondatezza non costituisce un vincolo per il giudice successivamente chiamato ad applicare quella norma; è altrettanto vero che quella interpretazione, se non altro per l’autorevolezza della fonte da cui proviene, rappresenta un fondamentale contributo ermeneutico che non può essere disconosciuto senza l’esistenza di una valida ragione.

8.2. Il richiamo della sentenza della Corte costituzionale n. 33/2009 consente di risolvere diverse questioni oggetto della presente controversia: in nessun punto del testo normativo si fa cenno alla imposizione, alle diverse pubbliche amministrazioni destinatarie, di indicazioni di esclusivo rilievo contabile, nè tale possibilità pare sostenibile proprio alla luce della diversa tipologia di enti pubblici cui la disposizione si rivolge (parastato, enti locali, etc..) cui si riconnettono situazioni gestionali e contabili assai diverse; la deroga al principio del concorso negli oneri contributivi è, nel caso di specie, limitata alte sole somme erogate per compensi professionali che, seppure aventi natura retributiva, assumono un aspetto accessorio dell’intera retribuzione; la possibilità di operare tale deroga da parte della legge non lede la competenza della contrattazione collettiva, perchè l’intervento riguarda il regime degli oneri contributivi che accedono alla prestazione e non la regolamentazione dell’emolumento in sè considerato; va esclusa la violazione dell’art. 3 Cost., poichè, quanto alla parità di trattamento, essendo il personale dell’avvocatura interna delle pubbliche amministrazioni il solo che percepisce compensi professionali, manca un tertium comparationis su cui operare un raffronto e, quanto alla manifesta irragionevolezza, poichè nell’ottica della traslazione degli oneri previdenziali è irrilevante la derivazione di quei compensi dalla condanna di controparte alle spese del giudizio, piuttosto che dalla loro compensazione tra le parti; non sussiste, infine, la violazione dell’art. 39 Cost., poichè la norma censurata non si sostituisce alla fonte contrattuale di regolamentazione dell’erogazione dei compensi professionali, ma disciplina piuttosto la distribuzione del carico contributivo tra ente pubblico-datore di lavoro e dipendente, che è esterno ed estraneo alla competenza contrattuale collettiva.

9. Quanto al terzo motivo di ricorso, può evincersi dalla sentenza del Giudice delle leggi che in ogni caso di liquidazione all’avvocato dipendente di compensi professionali vi sono oneri riflessi e che dunque non vi sono ragioni per derogare alla traslazione operata dal comma 208 dell’art. unico. E’ inammissibile, per difetto d’interesse, un’impugnazione con la quale si deduca la violazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali (nel caso in esame, il vizio di omessa pronuncia su un motivo di appello ex art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte, e che sia diretta quindi all’emanazione di una pronuncia priva di rilievo pratico (Cass. 13373 del 2008).

10. Quanto al ricorso incidentale, preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità per violazione del principio di consumazione del diritto all’impugnazione. Risulta dagli atti (ed è pacifico in giudizio) che la Corte di appello ebbe a riunire e trattare congiuntamente l’appello principale e quello incidentale proposti dall’Istituto avverso la sentenza di primo grado. La Corte di appello ha (implicitamente) ritenuto la tempestività e la ritualità di entrambe le impugnazioni proposte dall’INAIL e tale implicita pronuncia non risulta in alcun modo impugnata con ricorso incidentale dal C., dovendosi altresì ribadire che il principio di consumazione dell’impugnazione non esclude che, fino a quando non intervenga una declaratoria di inammissibilità, possa essere proposto un secondo atto di appello, immune dai vizi del precedente e destinato a sostituirlo, sempre che la seconda impugnazione risulti tempestiva. Detta tempestività deve valutarsi, anche in caso di mancata notificazione della sentenza, non in relazione al termine c.d. lungo (originariamente annuale ed ora semestrale), bensì in relazione al termine breve decorrente dalla data di proposizione della prima impugnazione, equivalendo essa alla conoscenza legale della sentenza da parte dell’impugnante (ex plurimis, Cass. n. 9058 del 2010, 18604 del 2014).

11. Il ricorso incidentale è invece inammissibile per mancato rispetto degli oneri processuali prescritti per la denuncia della violazione dell’art. 434 c.p.c.. Quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, sostanziandosi nel compimento di un’attività deviante rispetto ad un modello legale rigorosamente prescritto dal legislatore, il giudice di legittimità è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purchè la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito (ed oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) (Cass. S.U. 8077 del 2012; cfr. pure 16164 del 2015).

11.1. L’INAIL sostiene di avere formulato un appello incidentale specifico, in ossequio al disposto di cui all’art. 434 c.p.c.: con tale impugnazione l’Istituto aveva ribadito che le trattenute a titolo di IRAP originariamente effettuate dall’Istituto non erano state assoggettate a decurtazioni degli oneri previdenziali riflessi nè di quelli diretti, essendo tali somme state acquisite dall’Amministrazione integralmente; sopravvenuto il revirement ministeriale, le stesse somme nella loro integralità erano tornate a costituire compensi professionali, venendo così assoggettate, una sola volta, al prelievo a titolo di oneri previdenziali, sia diretti che riflessi. Lamenta l’Istituto che tale questione di fatto e di diritto, articolata con specifico mezzo di impugnazione, non era stata in alcun modo vagliata dal giudice di appello, che invece aveva accreditato, senza alcun vaglio argomentativo, la tesi del dipendente, il quale aveva elaborato i conteggi muovendo dal presupposto di un duplice assoggettamento a contribuzione delle somme restituire a titolo di IRAP.

11.2. E’ riportato l’articolato motivo dell’appello incidentale (da pag. 28 al pag. 32 del ricorso incidentale), ma si ignora il tenore motivazionale della sentenza di primo grado, onde valutare il grado di specificità (o di genericità, come ritenuto dal giudice di appello) dell’impugnazione. Inoltre, per ritenere che il ricorrente avesse elaborato i conteggi muovendo da errati presupposti di fatto, l’INAIL avrebbe dovuto trascrivere tale documento nel ricorso, per consentire a questo Giudice di legittimità di vagliare la fondatezza o meno della censura.

11.3. Analoghe considerazioni valgono per il secondo motivo del ricorso incidentale. L’Istituto assume che la restituzione risale al 2008, quando la causa (introdotta con ricorso ex art. 414 c.p.c. nel 2007) era già pendente e che, pertanto, il dibattito processuale sulla correttezza o meno della restituzione non poteva che essere posteriore all’avvenuta liquidazione, mentre la somma riconosciuta dal primo giudice, con statuizione confermata in appello, è “pari alla differenza tra la somma restituita dall’Istituto a titolo, appunto di IRAP, e quella domandata con il ricorso introduttivo”.

12. L’inammissibilità del ricorso incidentale è stata statuita da questa Corte in analoghe controversie di cui al medesimo contenzioso (v. Cass. 16579 del 2017). Al riguardo, è stato rilevato il difetto di sufficiente specificità, allegazione e indicazione, per non avere l’INAIL riportato in dettaglio il contenuto degli atti del giudizio di primo grado nei quali il medesimo Istituto assume di avere contestato l’erroneità delle modalità di calcolo delle trattenute per oneri contributivi e per non avere indicato la loro sede processuale.

13. In conclusione, il ricorso principale va rigettato e quello incidentale va dichiarato inammissibile. Stante l’esito delle opposte impugnazioni, le spese del giudizio di legittimità sono compensate tra le parti.

14. Sussistono i presupposti processuali (nella specie, rigetto del ricorso principale e inammissibilità del ricorso incidentale) per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale; compensa le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2018

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