Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31898 del 10/12/2018

Cassazione civile sez. I, 10/12/2018, (ud. 03/10/2018, dep. 10/12/2018), n.31898

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26667/2014 proposto da:

Sacis S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Angelo Brofferio n. 3 presso

lo studio dell’avvocato Cardarelli Antonio che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato Cardarelli Tiziana, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.T.E.R.P. – Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale

Pubblica della Provincia di Catanzaro, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

Della Frezza n. 59, presso lo studio dell’avvocato Mirigliani

Raffaele che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1630/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 16/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/10/2018 dal cons. MARULLI MARCO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso ritualmente notificato la SACIS s.r.l. impugna, ai fini della sua cassazione in forza di quattro motivi di ricorso, la sentenza in atti con la quale la Corte d’Appello di Catanzaro, rigettandone il gravame avverso la conforme decisione di primo grado, ha nuovamente respinto la domanda di essa istante per la condanna dell’A.T.E.R.P. della Provincia di Catanzaro, committente con contratto d’appalto in data 22.12.1978 della costruzione di 66 alloggi ERP, al pagamento delle opere relative alle superfici non residenziali realizzate nell’occasione, e ciò sul rilievo che trattandosi di appalto compensato a forfait i maggiori oneri erano derivati da lavori “assolutamente” prevedibili ricadenti perciò sull’impresa che aveva erroneamente valutato la convenienza economica dell’affare.

Al mezzo così proposto resiste l’ente intimato con controricorso. Memorie di entrambe le parti ex art. 380-bis1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2.1. Con il primo motivo di ricorso SACIS, lamentando la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., si duole che il decidente d’appello abbia giudicato nuova la domanda proposta con il primo motivo di gravame (compenso per le opere non prevedute) a fronte della domanda di primo grado (compenso per le opere non prevedibili), sebbene la domanda, come articolata introduttivamente da essa ricorrente, fosse intesa a conseguire il pagamento di tutti i lavori eseguiti per realizzare gli alloggi “sulla base di diversi profili giuridici”, eventualmente anche ai sensi degli artt. 2041 e 1664 c.c., ma “non unicamente sulla base di tali norme”.

2.2. Il motivo è infondato.

2.3. La Corte d’Appello, statuendo sul punto, ha previamente osservato che l’adesione di SACIS “alla proposta contrattuale dell’ATERP era stata determinata dalle inesatte indicazioni da questa fornite con riferimento alla quantità delle opere da eseguire e che in dipendenza di tale scorretta informazione in fase precontrattuale l’appaltatore avrebbe aderito ad una proposta rivelatisi poi in sede esecutiva per niente conveniente attesa la grande mole di superficie non residenziale resasi necessaria: sulla base di tali presupposti di fatto ha quindi richiesto il riequilibrio delle posizioni contrattuali attraverso lo strumento dell’art. 1664 o anche a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041. Appare chiaro, quindi che la posizione difensiva assunta in primo grado faceva riferimento ad una maggiore gravosità dell’appalto determinatasi in via esecutiva… “.

Quanto affermato dal giudice d’appello riflette del resto fedelmente l’assunto della ricorrente che non a caso, nell’illustrazione della doglianza, rimarca a più riprese che ragione della svolta domanda di primo grado era il fatto che le superfici non residenziali, per la cui realizzazione essa reclamava la condanna del convenuto alla corresponsione di un compenso aggiuntivo, non trovassero previsione nel bando di gara, limitandosi questo a menzionare le sole superfici residenziali (“la SACIS… aveva dedotto che nel bando non era stata – erroneamente e illegittimamente – indicata la superficie non residenziale”; “la domanda di SACIS era diretta ad ottenere il compenso per le opere effettivamente eseguite sulla base della mancata indicazione nel Bando della superficie non residenziale e del relativo corrispettivo”; “SACIS aveva dedotto che nel contratto di appalto per le superfici non residenziali non era stato determinato alcun corrispettivo”, ecc). E’ perciò la stessa ricorrente che, allorchè è chiamata ad indicare il fatto genetico posto a fondamento della domanda, non palesa alcuna titubanza nel precisare che esso sia rappresentato da lavorazioni non previste in ragione del silenzio serbato su di esse da bando di gara. Ma, così ragionando, essa smentisce sè stessa, perchè, sebbene sostenga ora di aver dedotto le ragioni del proprio chiedere “sulla base di diversi profili giuridici”, i fatti allegati introduttivamente depongono – e deponevano – senza equivoci per la loro riconduzione al campo delle lavorazioni impreviste e, nell’economia giuridica dell’appalto, impreviste sono sole le lavorazioni che si rendono necessarie “per effetto di circostanze imprevedibili”, onde del tutto rettamente la fonte che ne legittimava la pretesa era stata individuata dal giudice di primo grado – complice, peraltro, la stessa ricorrente che quella norma aveva inteso richiamare a conforto della propria istanza, sia pur se solo “eventualmente” – nella previsione dell’art. 1664 c.c..

2.4. Nè serve a mutar registro far leva sull’equivoco concettuale che può nascondersi dietro l’uso del termine non previste, assumendo sotto traccia che possono essere tali le opere che, seppur non previste, si rendono tuttavia necessarie ai fini di dare completamento ai lavori commissionati con l’appalto ai sensi dell’art. 1655 c.c., sicchè, mancando riguardo ad esse, in quanto appunto non previste, la determinazione di ogni corrispettivo, alla determinazione di esso occorrerebbe procedere ai sensi dell’art. 1657 c.c..

L’argomento è però evidentemente ingannevole, perchè porta a sovrapporre fattispecie non sovrapponibili. E del resto è la stessa ricorrente a pensarlo allorchè, ancora non a caso, patrocina l’applicazione alla specie del principio dell’art. 1657 c.c. “a fortiori”. Ed, invero, un conto è disquisire della mancata determinazione del corrispettivo in quanto, non essendo le opere previste, nessuna determinazione di esso figurava nel contratto, altro conto è interrogarsi sulla mancata determinazione del corrispettivo per opere che invece sono contrattualmente previste; ed applicare la previsione dell’art. 1657 c.c., che riguarda specificatamente questa seconda ipotesi, alla prima porta ad applicare ad una fattispecie correttamente individuata una norma.

2.5. E, dunque, tirando le file di questo discorso, bene ha detto il giudice d’appello, ritenendo che, rispetto alla domanda fondata sulla maggiore onerosità in executivis delle opere commissionate, la domanda dettata dalla necessità di ovviare alla mancata previsione contrattuale in relazione ad alcune categorie di lavori, “rappresenta una mutatio libelli” assolutamente preclusa in quel grado di giudizio.

3.1. Con il secondo e terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la doppia violazione dell’art. 112 c.p.c. avendo la Corte distrettuale omesso di pronunciarsi sulla qualificazione impressa al contratto dal giudice di primo grado, che aveva ritenuto trattarsi di appalto a forfait con conseguente accollo di tutti gli oneri connessi in capo all’impresa che non poteva perciò reclamare alcun compenso aggiuntivo, e ciò sebbene essa fosse stata oggetto di contestazione con il secondo motivo di appello; ed aveva omesso di pronunciarsi anche in ordine al terzo motivo di gravame inteso a rappresentare che, quand’anche il contratto avesse avuto la natura contestata, la qualificazione in parola non avrebbe potuto essere riferita a tutti i lavori in esso previsti, risultando necessario verificare che nella determinazione del corrispettivo a forfait fossero stati ricompresi tutti i lavori per la realizzazione degli alloggi.

3.2. Anche i detti motivi non hanno fondamento.

Quantunque, invero, si possa credere che il giudice d’appello nel rigettare il gravame dell’impresa non si sia scrupolosamente attenuto all’ordine di esposizione dei motivi che lo corroboravano, nondimeno è sostenibile che nella specie egli sia venuto meno al dovere di pronunciare su tutta la domanda e non solo su una parte di essa, incorrendo in tal modo nel vizio denunciato.

Soccorre a tal riguardo la giurisprudenza sul rigetto implicito che questa Corte ha avuto più volte occasione di enunciare affermando che “ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia” (Cass., Sez. 1, 13/10/2017, n. 24155; Cass., Sez. 2, 4/10/2011, n. 20311; Cass., Sez. 4, 21/07/2006, n. 16788). Ora, se esaminando quello che, a giudizio della ricorrente, ha ritenuto essere erroneamente il secondo motivo di ricorso il giudice d’appello ha potuto respingere la censura intesa a confutare l’omnicomprensività del compenso in quanto, anche ove il compenso fosse stato stabilito a forfait, il contratto non integra mai gli estremi del contratto aleatorio, ciò lascia chiaramente intendere che entrambe le censure oggetto del secondo e del terzo motivo di appello siano state implicitamente rigettate, giacchè, pur mancando un’espressa statuizione riguardo ad esse, aver respinto quella concernente la omnicomprensività del compenso concreta una statuizione che nella sequenza logica del ragionamento decisorio si colloca “a valle” di dette censure e risulta incompatibile con il loro accoglimento, vero che il decidente non si sarebbe potuto interrogare sulla natura aleatoria del contratto d’appalto compensato a forfait se non avesse previamente ritenuto che quello stipulato nella specie avesse concretamente questa natura e se non avesse perciò in tal modo implicitamente rigettato i motivi di appello intesi a confutarla.

4.1. Il quarto motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1655 c.c., posto che la Corte d’Appello, anche nella non creduta ipotesi che il compenso fosse stato stabilito a forfait, avrebbe dovuto in ogni caso procedere al riequilibrio delle posizioni, che apparivano fonte di oggettiva sperequazione in considerazione degli oneri ricadenti sull’impresa, tenuta per quel corrispettivo non all’esecuzione di opere comportanti piccole variazioni di quantità o dettagli della controprestazione, ma di “quantità di opere che rappresentavano quasi la metà delle superfici realizzate”.

4.2. Il motivo è inammissibile.

La Corte d’Appello, nel rigettare il corrispondente motivo di gravame, ha osservato che “il giudice di primo grado, infatti, con motivazione puntuale avverso la quale nessuna specifica ragione di critica risulta proposta nel motivo di gravame, ha spiegato che nel caso in esame i maggiori oneri che l’impresa assumeva aver dovuto sopportare in fase esecutiva “rappresentano realizzazioni connaturate all’opera da eseguire prevedibili sin dalla visione dei relativi elaborati grafici”… Da tale premessa il Tribunale ha ricavato la corretta conseguenza che, nel caso di specie non si fosse in presenza di un’alea che richiedesse un intervento in funzione di riequilibrio del giudice, ma di un errore di valutazione imputabile alla stessa appaltatrice. Il carattere aleatorio del contratto, quindi, contrariamente a quanto ritenuto dall’appellante, è stato escluso in concreto con motivazione si ripete in alcun modo criticata dall’appellante e, peraltro, pienamente condivisa da questa Corte”.

All’argomento cosi enunciato dal decidente di secondo grado la ricorrente non oppone una ragionata e motivata confutazione limitandosi a reiterare ragioni di lagnanza che, già portate al vaglio del giudice di primo grado e da questo disattese, negli stessi termini aveva riproposto a quello di secondo grado e che, non paga delle considerazioni di quest’ultimo, nuovamente sottopone all’esame di questo consesso, sollecitando su di esse un nuovo giudizio al di fuori di ogni confronto critico ed in violazione perciò del principio di specificità del ricorso e ciò senza tenere conto dei limiti propri del controllo di legittimità che ha luogo in questa sede e che impediscono a questa Corte di farsi giudice di terza istanza.

5. Il ricorso va dunque respinto.

6. Le spese riflettono la soccombenza.

Ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 12200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 3 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA