Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31895 del 06/12/2019

Cassazione civile sez. III, 06/12/2019, (ud. 16/10/2019, dep. 06/12/2019), n.31895

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14807-2018 proposto da:

C.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI,

12, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO MASCIOCCHI, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARINO MAZZOLI,

PIERPAOLO MAZZOLI;

– ricorrente –

contro

BCC FELSINEA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DAL 1902 SOC. COOP. in

persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale

rappresentante pro tempore Dott. A.P., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEL FORTE TIRBURTINO 160, presso lo studio

dell’avvocato ANNUNZIATO SAMMARCO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato PAOLO FELICE CENSONI;

F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO

197, presso lo studio dell’avvocato MARIA CRISTINA NAPOLEONI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMILIANO MARIANI;

CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED in persona del legale rappresentante e

procuratore Dott.ssa A.M., domiciliata ex lege in ROMA,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato STEFANO CAPPA;

UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA già BANCA POPOLARE DELL’ETRURIA E DEL

LAZIO SOC. COOP.,in persona del procuratore speciale Dott.

F.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NAZIONALE, 204, presso

lo studio dell’avvocato LUDOVICA D’OSTUNI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato LUCA ZITIELLO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 545/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 21/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/10/2019 dal Consigliere Dott. PASQUALE GIANNITI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI CARMELO, che ha concluso per l’accoglimento p.q.r. motivi da 1

a 5, assorbiti 6 e 7;

udito l’Avvocato PIERPAOLO MAZZOLI;

udito l’Avvocato LUDOVICA D’OSTUNI;

udito l’Avvocato MARINA FANINI per delega;

udito l’Avvocato FABIO BENETTI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1.La Corte d’Appello di Bologna con sentenza n. 545/2018 respingendo sia l’impugnazione principale proposta da C.L. (originario attore) che l’impugnazione incidentale proposta da F.G. (originario convenuto), in procedimento nel quale erano parti anche la BCC Felsinea, la Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio, nonchè il Chubb European Group Limited – ha integralmente confermato la sentenza n. 1312/2012 del Tribunale di Bologna.

2.Era accaduto che il C. aveva convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Bologna il F., nonchè la Banca di Credito Cooperativo di Castenaso soc. coop. (poi BCC Felsinea Banca di Credito Cooperativo dal 1902 soc. coop.) e la Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio soc. coop., presso le quali il F. era stato impiegato, al fine di ottenere la condanna dei convenuti (precisamente: del primo, ai sensi dell’art. 2043 c.c., e, relativamente alle Banche, ai sensi dell’art. 2049 c.c.) al risarcimento del danno subito per essere stato convinto ad erogare la complessiva somma di Euro 950.000,00, a favore di tale B.M., del quale il F. aveva garantito la solvibilità, e che invece era poi fallito senza restituire il finanziamento. Il C. aveva altresì formulato domanda di responsabilità per inadempimento contrattuale nei confronti dei predetti Istituti di credito.

A sostegno delle sue pretese il C. aveva dedotto che:

– aveva avuto un rapporto di stima e fiducia pluriennale con il F., il quale aveva ricoperto: dapprima, il ruolo di Direttore della filiale di (OMISSIS) della BCC di Castenaso e, successivamente, dall’ottobre 2005, quello di Gestore dell’area Corporate della Direzione Corporate presso BPEL;

– il F. lo aveva convinto a finanziare, con i propri risparmi e, successivamente, anche con il denaro ricevuto dalla successione della propria madre, l’imprenditore B.M., garantendone la affidabilità e la solvibilità; in particolare, il F. lo aveva convinto ad effettuare una serie di operazioni volte a finanziare il B. (e, precisamente: in data (OMISSIS), ad ordinare un bonifico pari ad Euro 250.000,00 dal proprio conto corrente n. (OMISSIS) presso la filiale BCC di (OMISSIS); in data (OMISSIS), ad emettere due assegni circolari dell’importo di Euro 100.000,00 ciascuno, da altro conto corrente presso la stessa filiale BCC di (OMISSIS), intestato a lui e a sua madre; in data (OMISSIS), ad impartire due ordini di bonifico sempre dal suo conto corrente n. (OMISSIS) presso filiale BCC di (OMISSIS), rispettivamente di Euro 260.000,00 e Euro 240.000,00);

– tra dette operazioni, quelle datate (OMISSIS) erano avvenute per iniziativa dello stesso F., il quale era solito gestire i conti correnti di alcuni clienti, riempendo abusivamente la documentazione bancaria, in tal caso contro la sua volontà, avendo esso deducente in realtà acconsentito ad erogare ulteriori somme soltanto previa restituzione degli importi precedentemente consegnati al B.;

-il F.: aveva trattenuto un assegno di Euro 450.000,00 tratto dal B. su Banca Popolare di Milano, non negoziabile per mancanza di provvista; all’epoca in cui era già alle dipendenze di BPEL, aveva omesso di incassare n. 5 assegni da 50.000,00 ciascuno, emessi da B.A. (zia di B.M.) a suo favore a parziale saldo del debito del nipote; aveva simulato l’acquisto di Euro 500.000 in BTP.

Le parti convenute si erano costituite, contestando le domande di parte attrice, delle quali avevano chiesto il rigetto.

La Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio soc. coop. era stata autorizzata a chiamare in manleva la propria assicurazione, Chubb insurance Company of Europe s.a. (poi Chubb European Group Limited), la quale aveva eccepito il difetto di operatività nella fattispecie delle polizze sulla responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità professionale bancaria e comunque aveva chiesto a sua volta il rigetto delle domande di parte attrice.

Il Tribunale di Bologna – dopo aver rigettato l’istanza di disconoscimento effettuata dal C. del documento n. 5 del convenuto F. (lettera del 13/2/2005) in quanto tardiva e rivolta ad un documento già prodotto anche da parte attrice con l’atto introduttivo del giudizio e non disconosciuto in tale sede; e dopo aver istruito la causa a mezzo di prove documentali e per testi – con sentenza n. 1312/2012, aveva rigettato integralmente le domande del C., condannando quest’ultimo al pagamento delle spese di giudizio nei confronti di tutte le parti, compensando quelle nei confronti del F..

Avverso la sentenza del Tribunale aveva interposto appello C.L., formulando dieci motivi nei quali aveva lamentato: con il primo motivo, l’erronea valutazione relativa alla mancata ammissione del suo credito al passivo del Fallimento B., ritenuta indicativa della stessa insussistenza del credito; con il secondo motivo, l’errata valutazione della scrittura privata del 23/8/2005 e l’ingiustificato rigetto della domanda di simulazione dell’atto; con il terzo motivo, l’omessa ed errata valutazione del materiale probatorio e delle risultanze penali; con il quarto motivo, l’omessa ed errata valutazione delle prove testimoniali; con il quinto motivo, l’illogica, contraddittoria ed errata statuizione di irrilevanza in ordine a quanto accaduto successivamente alla erogazione del credito oggetto di causa; con il sesto motivo, l’omessa ed erronea valutazione delle deposizioni dei suoi figli C.E. e G.; con il settimo motivo, l’omessa decisione sull’eccezione di tardiva costituzione del convenuto F.; con l’ottavo motivo, l’errata, illogica e contraddittoria decisione in ordine all’assenza di responsabilità ex art. 2049 c.c. delle Banche convenute; con il nono motivo, l’errata e omessa pronuncia sull’accertamento di responsabilità contrattuale a carico delle Banche medesime; con il decimo ed ultimo motivo, l’errata e contraddittoria pronuncia sulle spese di lite.

Si era costituito altresì il F., il quale aveva chiesto il rigetto del gravame ed aveva spiegato appello incidentale in ordine alla compensazione delle spese di giudizio.

Si erano costituiti nel giudizio di appello la Banca di Credito Cooperativo di Castenaso soc. coop. (poi BCC Felsinea – Banca di Credito Cooperativo dal 1902 soc. coop.), la Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio soc. coop e la compagnia Chubb Insurance Company of Europe s.a. (poi Chubb European Group Limited), che avevano chiesto il rigetto dell’appello e la conferma dell’impugnata sentenza.

All’udienza del 4 luglio 2017, il C. aveva depositato documentazione relativa al procedimento penale pendente a carico del F., alla cui produzione si erano opposte tutte le parti appellate.

E la corte territoriale, come sopra precisato, con la impugnata sentenza ha integralmente confermato la sentenza di primo grado.

3. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso il C..

Hanno resistito con rispettivi controricorsi: a)il F., che si è opposto all’accoglimento dei primi 5 motivi; b) l’Unione di Banche Italiane s.p.a. e la compagnia CHUBB European Group Limited, che si sono opposte all’accoglimento del quinto, del sesto e del settimo motivo; c) la BCC Felsinea – Banca di credito cooperativo dal 1902 – società cooperativa, che ha chiesto dichiararsi inammissibili e comunque infondati tutti i motivi di ricorso.

All’odierna udienza pubblica – in vista della quale il C. ha depositato memoria a sostegno del ricorso, alla quale ha allegato sentenza n. 1963/2019 del Tribunale penale di Bologna (ad oggi non passata in giudicato) con la quale il F. è stato ritenuto colpevole del reato ex art. 110 c.p. e art. 223 cpv., n. 2 e art. 219 L.F. di cui al capo B – il Procuratore Generale ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso, mentre i difensori presenti hanno insistito nell’accoglimento delle già formulate conclusioni.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. C.L. censura la sentenza impugnata con sette motivi, tutti articolati in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 (con esclusione del quarto motivo, articolato in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5).

1.1 Con il primo motivo (p. 16), indicato come assorbente e decisivo, denuncia: “Tardiva costituzione in giudizio del convenuto F. – decadenze – Violazione e falsa applicazione degli artt. 166 e 167 c.p.c., art. 168 bis c.p.c., commi 4 e 5 e art. 269 c.p.c., comma 2, nonchè dell’art. 112 c.p.c. per vizio di ultrapetizione – Nullità del procedimento di appello e nullità derivata della sentenza ex art. 132 c.p.c., n. 4”, nella parte in cui la Corte territoriale (p. 10 ultima parte), rigettando il settimo motivo del suo appello, ha respinto la sua eccezione di tardività della costituzione del convenuto F. in primo grado e dei conseguenti effetti preclusivi, argomentando sul fatto che la prima udienza di comparizione, originariamente fissata per l’8 marzo 2007, si era tenuta il successivo 19 luglio 2007, a seguito del differimento disposto dal Giudice perchè avesse luogo la chiamata in causa di Chubb, di talchè la costituzione in data 26 giugno 2007 del F. doveva ritenersi avvenuta nel rispetto del termine di 20 giorni prima dell’udienza previsto dall’art. 166 c.p.c..

Sottolinea che la corte di merito non soltanto erroneamente ha erroneamente respinto la sua eccezione di tardività ma ha financo accolto la tesi difensiva secondo la quale l’erogazione del denaro aveva costituito il corrispettivo per l’acquisto di immobili, con conseguente insussistenza di responsabilità sia del F. ex art. 2043 c.c. e sia della Banca ex art. 2049 c.c..

1.2. Con il secondo motivo (p. 22), denuncia: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 96, u.c., legge fallimentare in relazione agli artt. 93, 94 e 102 della stessa legge – Nullità della sentenza ex art. 132 c.p.c., n. 4 per omessa e/o insufficiente motivazione”, nella parte in cui la corte di merito, respingendo il primo motivo di appello, ha immotivatamente sostenuto che il Tribunale, laddove aveva affermato che la prova della esistenza del suo credito nei confronti del B. era pregiudicata dal provvedimento di rigetto del giudice delegato al fallimento, tanto aveva fatto ritenendo la circostanza “mero elemento indicativo della sussistenza del credito del C.: elemento che, valutato congiuntamente ad altre risultanze processuali, ha motivato la statuizione di mancanza di una prova certa del credito stesso oltre che della sua natura”.

Sotto altro profilo sostiene che la corte di merito è incorsa in vizio di omessa motivazione nella parte in cui ha fatto riferimento ad altre risultanze processuali, senza indicare quali queste sarebbero.

1.3. Con il terzo motivo (p. 26), denuncia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 166 e 167 c.p.c., art. 168 bis c.p.c., commi 4 e 5 e art. 269 c.p.c., comma 2, nonchè dell’art. 112 c.p.c. – Violazione e falsa applicazione degli artt. 1414,1415 e 1417 c.c. e art. 2724 c.c., n. 1 e art. 2907 c.c., nonchè degli artt. 99,112 e 113 c.p.c. – Nullità del procedimento di appello, nullità derivata della sentenza di appello ex art. 132 n. 4 c.p.c.”, nella parte in cui la corte di merito, respingendo il secondo motivo di appello – dopo aver rilevato che la scrittura 23/8/2005, prodotta dal F., era intervenuta tra lui ( C.) e soggetto terzo ( B.M. per l’appunto); e dopo aver precisato che in detta scrittura il B. dava atto della ricezione di 950 mila Euro da parte del C. a titolo di “anticipazione per l’acquisto di una o più unità immobiliari” (da realizzarsi da parte della società Farini 37 s.r.l., di cui lo stesso B. possedeva il 49% delle quote) – ha ritenuto che dagli atti non risultavano elementi inequivoci e concreti idonei a far ravvisare la simulazione dell’atto e che, in ogni caso, il contenuto dello stesso non poteva essere oggetto di valutazione sia perchè il B. non era parte in causa e sia perchè non era stata proposta domanda di simulazione.

1.4. Con il quarto motivo (p.35), denuncia: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2699, 2700, 2729 e 2735 in relazione agli artt. 2043,2049 e 1228 c.c. – Conseguente violazione e falsa applicazione della valutazione delle prove ex art. 116 c.p.c. – Omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti”, nella parte in cui la corte di merito, respingendo il terzo ed il nono motivo di appello, non ha nuovamente tenuto conto della copiosa documentazione penale (in particolare, degli esiti delle indagini di cui alla informativa di polizia giudiziaria dell’11/7/2007; e dei relativi riscontri dibattimentali formatisi nel processo penale radicatosi contro il F. e costituiti dalle testimonianze raccolte in sede dibattimentale) da lui prodotta a sostegno della proposta domanda risarcitoria.

Sostiene che la Corte di merito non avrebbe fatto buon governo delle norme in materia di prova presuntiva, nel ritenere detta documentazione insufficiente a provare la responsabilità del F. (e delle banche convenute) nei termini indicati nel procedimento, tanto più che si trattava di documentazione non contestata da tutte le parti convenute.

Deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte di merito, detta documentazione costituiva prova del fatto che egli era stato utilizzato dal F. come finanziatore privato (per una complessiva somma di 950 mila Euro) di un soggetto ( B.M. per l’appunto, da lui neppure conosciuto, ma che il F. gli aveva indicato come persona seria e solvibile), soggetto le cui pesanti esposizioni debitorie, anche a causa dell’illecita gestione che il F. aveva fatto dei relativi conti correnti, erano invece ben note ai convenuti.

In definitiva, secondo il ricorrente, “i suoi soldi, più che al B., sarebbero andati alla BCC”, tanto è vero che alla fine la banca non soltanto non ci avrebbe rimesso nulla, ma anzi ci avrebbe guadagnato centinaia di migliaia di Euro di interessi (circostanza questa che spiegherebbe perchè la BCC avrebbe consentito al F. di fare tutto ciò che aveva fatto).

1.5. Con il quinto motivo (p. 86), denuncia: “Omessa pronuncia – Violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., comma 2 e dell’art. 112 c.p.c. – Nullità della sentenza ex art. 132 c.p.c., n. 4”, nella parte in cui la corte di merito, occupandosi del quinto motivo di appello soltanto incidentalmente, ha sostanzialmente omesso di pronunciarsi sullo stesso.

1.6. Con il sesto motivo (p.89), denuncia: “Esclusione della responsabilità extracontrattuale e contrattuale di Banca Etruria Violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2049 c.c., nonchè dell’art. 1228 c.c. in relazione agli artt. 1176,1710 e 1856 c.c. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2702 c.c., artt. 216 e 115 c.p.c. – Nullità della sentenza ex art. 132 c.p.c., n. 4”, nella parte in cui la corte di merito ha escluso la responsabilità ex art. 2049 della Banca Etruria sulla base del semplice richiamo all’assenza di responsabilità del F. ex art. 2043 c.c., mentre ha escluso la responsabilità contrattuale della Banca sostenendo che erano state dedotte soltanto circostanze generiche e sfornite di prova.

Rileva che la corte di merito ha omesso ogni pronuncia su un ulteriore profilo di responsabilità che era stata dedotta nel giudizio di merito nei confronti della BPEL: l’aver affidato al Dott. F. incarichi di responsabilità all’interno della Banca Etruria nonostante “quanto dal medesimo commesso” presso altre banche.

1.7. Con il settimo ed ultimo motivo (p. 96), condizionato al mancato accoglimento dei motivi precedenti, denuncia: “Illogicità e contraddittorietà della sentenza di appello in punto a condanna dell’appellante al pagamento delle spese del giudizio di I grado e II grado in favore della BCC Felsinea-Banca di Credito Coop. dal 1902 Soc. Coop. (già BCC di Castenaso) e della Banca Etruria, ora UBI Banca SpA, nonchè in favore della Chubb European Group Limited (già Chubb Insurance Company of Europe s.a.) con violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2 e art. 91 c.p.c. – Nullità del capo della sentenza ex art. 132 c.p.c., n. 4”, nella parte in cui la corte di merito, rigettando il decimo motivo del suo appello, dopo aver ritenuto “non smentita nel corso del presente grado del giudizio” l’opacità della condotta professionale del F., ha confermato anche per il secondo grado la compensazione delle spese processuali tra lui ed il F., mentre lo ha condannato a rifondere le stesse in favore della BCC Felsinea.

Sostiene che è illogico e contraddittorio ritenere che non sussistono anche per la BCC di Castenaso (ora BCC Felsinea), della quale il F. era Direttore di Filiale con le relative mansioni apicali, le stesse gravi ed eccezionali ragioni giustificatrici della compensazione operata tra lui ed il F.. Sottolinea che non si comprende come l’asserita opacità della condotta professionale di un Direttore di Banca non possa coinvolgere, sotto il profilo delle spese di entrambi i gradi del giudizio di merito, anche la banca dalla quale il Direttore dipendeva.

Quanto poi alla condanna alle spese nei confronti della terza chiamata Chubb, rileva che se era vero che la chiamata in causa della stessa si era verificata in conseguenza dell’azione da lui promossa, era altresì vero che la compagnia Chubb aveva in via principale concluso per la inoperatività della polizza “per essere la fattispecie dedotta in giudizio esclusa dalla copertura assicurativa”, circostanza questa che era stata espressamente confermata nella sentenza impugnata (p. 5). Pertanto, per poter pronunciare una condanna alle spese in favore della predetta Compagnia, la corte di merito avrebbe prima dovuto valutare se la suddetta eccezione non era fondata, perchè in caso contrario il motivo della chiamata non era da attribuirsi alla sua domanda, ma ad un errore di valutazione della Banca Etruria (circa l’operatività della propria polizza e la fondatezza della relativa manleva).

2. Il primo motivo è inammissibile per difetto di interesse.

Vero è che lo spostamento dell’udienza ex art. 269 c.p.c., comma 2 non implica lo spostamento del termine di costituzione, in particolare, per gli altri convenuti, come nella specie per il F., i quali, se non costituiti nei 20 giorni prima dell’udienza originariamente fissata, incorrono nelle decadenze di cui all’art. 167 c.p.c., con conseguente inammissibilità delle eccezioni di merito e di rito non rilevabili d’ufficio.

Senonchè tali non erano, essendo per contro delle mere difese, le due eccezioni sollevate dal F. in comparsa: secondo la prima, formulata in relazione al contratto C. – B. del 23/8/2005, il F. sarebbe stato estraneo al versamento effettuato dal C. al B., avvenuto non come prestito da lui sollecitato, ma per una operazione immobiliare felicemente conclusa; mentre, in base alla seconda, il F. non avrebbe ricevuto i 5 assegni da B.A. il (OMISSIS), in quanto impegnato in quella stessa giornata in un torneo di bridge.

Ne consegue che entrambe le suddette eccezioni sono state correttamente ritenute ammissibili dalla Corte territoriale; e che il motivo in esame deve essere per l’appunto dichiarato inammissibile per difetto di interesse.

3. Ciò posto, il ricorso va accolto per quanto di ragione.

3.1. Fondato è il secondo motivo.

Il Tribunale di Bologna (cfr. relativa sentenza, p. 2) aveva statuito che “l’esistenza del credito dell’attore nei confronti del B. è pregiudicata dal provvedimento del giudice delegato al fallimento dello stesso B. di rigetto dell’istanza dell’attore C. di ammissione al passivo fallimentare in relazione ai prestiti per complessivi Euro 950 mila”.

D’altra parte, la Corte di Appello di Bologna, nello scrutinare il relativo motivo di appello, ha argomentato che (cfr. relativa sentenza, p. 7) “Sul punto appare sufficiente rilevare che il Tribunale di Bologna ha ritenuto tale circostanza (cioè il decreto di rigetto del G.D., ndr)mero elemento indicativo della insussistenza del credito del C.: elemento che, valutato congiuntamente ad altre risultanze processuali, ha motivato la statuizione di mancanza di una prova certa del credito stesso oltre che della sua natura”.

Ora, tenuto conto del consolidato principio di diritto (affermato dalle Sezioni Unite sia prima che dopo l’entrata in vigore della riforma operata dal D.Lgs. n. 5 del 2006: cfr. sentenza n. 2082 del 27/07/1963, rv. 263220 – 01 e la sentenza n. 16508 del 14/7/2010, rv. 614438-01) per cui l’accertamento del passivo fallimentare non equivale ad accertamento dell’esistenza del credito, con la conseguenza che il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal giudice delegato, in merito alle istanze di ammissione depositate dai creditori, producono effetti soltanto ai fini del concorso nella ripartizione dell’attivo, se esistente, le argomentazioni svolte dalla Corte territoriale sono all’evidenza apodittiche e, in definitiva, meramente assertive, posto che neppure specificano quali siano le altre risultanze processuali sulla cui base è stato ritenuto indimostrato il credito del ricorrente nei confronti del B..

3.2. Fondato è anche il terzo motivo.

Il Tribunale di Bologna ha motivato in punto di sussistenza o meno del complessivo prestito/investimento non restituito, effettuato dal C. al B., svolgendo argomentazioni (cfr. relativa sentenza, p. 3), che sono state sostanzialmente riprese dalla Corte di merito nella sentenza impugnata (cfr. p. 7), che al riguardo testualmente afferma: “il contenuto di tale contratto (quello C./ B. del 23/8/2005, ndr) non può essere oggetto di valutazione nell’ambito della presente controversia, sia perchè il suddetto B. non è parte in causa sia perchè non è stata proposta autonoma domanda (di simulazione) al riguardo”.

Senonchè, la simulazione della scrittura in esame era stata immediatamente eccepita dall’odierno ricorrente (attore nel giudizio di primo grado) in sede di foglio di deduzioni depositato all’udienza del 4/10/2007 perchè facesse parte integrante del verbale di udienza.

A ciò aggiungasi che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, la fattispecie della simulazione, sia essa assoluta o relativa, integra un’ipotesi di litisconsorzio necessario tra le parti del contratto solo nel caso in cui il relativo accertamento risulti richiesto in via principale, con la conseguenza che il contraddittorio nel giudizio tra tutti i partecipanti, o i loro eredi, all’atto impugnato per simulazione è necessario quando la nullità che ne deriva all’atto venga posta a fondamento dell’azione, e non quando il suo accertamento formi oggetto di una mera eccezione e debba effettuarsi in via incidentale, senza efficacia di giudicato (confr. Cass. civ. 25 maggio 2017, n. 13145).

La Corte territoriale, pertanto, è incorsa nel vizio denunciato laddove non ha pronunciato sull’eccezione di simulazione assoluta, che era stata formulata dall’attore incidenter tantum sin dal primo grado.

3.3. Fondati sono infine il quarto ed il quinto motivo che, in quanto strettamente connessi, sono qui trattati unitariamente.

L’interpretazione di questa Corte ha da tempo chiarito come l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, abbia introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) (Sez. U, 07/04/2014, n. 8053).

Secondo l’interpretazione consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità, la nuova disposizione: da un lato, demanda a questa Corte di legittimità il compito di verificare l’eventuale suddetto omesso esame da parte del giudice a quo; dall’altro, limita il sindacato del giudice di legittimità ai soli casi d’inesistenza della motivazione in sè (ossia alla mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili o alla motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile).

Ed è jus receptum che la motivazione è inesistente qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione (Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790 – 01); mentre è apparente (e, dunque, non legittima) quando il giudice di merito omette di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero quando indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr., tra le tante, sent. nn. 27328/, 24413, 22444 e 19240 del 2016).

In definitiva, la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134 – deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale ipotesi ricorre nel caso di specie, nel quale parte ricorrente C. risulta aver prodotto copiosa documentazione penale (in particolare, esiti di indagine di cui alla informativa di polizia giudiziaria dell’11/7/2007; e relativi riscontri dibattimentali formatisi nel processo penale radicatosi contro il F. e costituiti dalle testimonianze raccolte in sede dibattimentale) perchè se ne potessero trarre elementi probatori al fine di decidere sulla domanda risarcitoria da lui proposta:

– sia nei confronti del F. ex art. 2043 c.c. per le irregolari ed illecite attività ingannatorie, dallo stesso compiute in tesi difensiva quale Direttore della Filiale di (OMISSIS) della BBC di Castenaso;

– sia nei confronti della stessa banca ex art. 2049 c.c., nonchè ex art. 1228 c.c., in relazione agli artt. 1856,1710 e 1176 c.c.; e cioè, sempre in tesi difensiva, per la reiterata e prolungata tolleranza da parte della Direzione Generale dell’operato illecito del proprio Direttore di Filiale, nonostante le ripetute segnalazioni dell’Audit interna dell’Istituto; nonchè per inadempimento contrattuale derivante dalla violazione degli obblighi di diligenza qualificata nel controllo della gestione del conto corrente del B. e dalla violazione degli obblighi di correttezza e buona fede nei suoi confronti.

Orbene – a fronte: a) dell’articolato terzo motivo di impugnazione della sentenza di primo grado (cfr. atto di appello, pp. 20-66), b) della suddetta copiosa documentazione penale prodotta e c) della circostanza che nell’atto di appello (come pure nella successiva comparsa conclusionale: pp. 1-12) erano specificatamente indicati i passaggi, contenuti nella suddetta documentazione, indicativi della complessiva attività, in tesi difensiva illecita e fraudolenta, svolta dal F. nella sua veste di Direttore della Filiale di (OMISSIS) della BBC di Castenaso in danno dei creditori del B. (e, per quanto qui rileva, in danno del C.) – la Corte territoriale è incorsa nel vizio denunciato nel quarto motivo, laddove (p. 8) si è limitata a sostenere che: “La documentazione relativa al procedimento penale a carico del F., prodotta sia in primo grado sia nel presente grado di appello in sede di udienza di p.c., non è sufficiente, in quanto tale, a provare la responsabilità per fatto illecito del F. (nè delle Banche convenute) nei termini indicati nel presente procedimento civile”, senza tuttavia indicare quali fossero le ragioni poste a base della suddetta ritenuta insufficienza e senza tener conto della giurisprudenza di questa Corte non soltanto in materia di prova atipica e di presunzioni semplici, ma, più in generale, in materia di efficacia nel processo civile della prova penale, fatto salvo il rispetto dei limiti di ammissibilità previsti dalle norme processuali civili.

A detto ultimo riguardo, può essere utile precisare che l’utilizzo nel processo civile di prove (specie se orali) assunte nel dibattimento penale non è precluso dal principio di immediatezza, che postula il contatto diretto del giudice con la prova, in quanto detto principio, contrariamente a quanto si verifica nel processo penale (art. 525 c.p.p., comma 2), non è oggetto di rigorosa applicazione nel processo civile. Precisamente: nel processo civile pur essendo legislativamente affermato, nella fase istruttoria, il principio della immutabilità del giudice istruttore (art. 174 c.p.c.) e, nella fase della decisione, il potere della partecipazione alla deliberazione nella camera di consiglio soltanto dei giudici che hanno assistito alla discussione (art. 276 c.p.c., comma 1) – può accadere (e, di fatto, accade non di rado) che ricorra diversità tra il giudice civile, che ha raccolto la prova, ed il giudice civile, chiamato a decidere la causa (invero, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 174 c.p.c., comma 2 e art. 79 disp. att. c.p.c., il giudice istruttore può essere sostituito, d’ufficio o su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, in caso di assoluto impedimento o di gravi esigenze di servizio), senza che ciò determini conseguenze sulla validità degli atti processuali o della stessa sentenza.

La Corte territoriale è altresì incorsa nel vizio denunciato nel quinto motivo, laddove (p.9), – esponendo il corrispondente motivo di appello soltanto con la seguente frase incidentale: “in considerazione della scarsa rilevanza dei fatti occorsi successivamente alla dazione dei 950 mila Euro dal C. al B.” – ha sostanzialmente omesso di pronunciarsi sul predetto motivo di gravame, con il quale il C. si era lamentato della illogica, contraddittoria ed errata statuizione di irrilevanza, in cui era incorso il giudice di primo grado, in ordine a quanto accaduto successivamente alla corresponsione dei 950 mila Euro (e in particolare in ordine al fatto che il F., approfittando di una sua firma in bianco, aveva realizzato una lettera che formalmente annullava il contenuto del fax inviato in data 10/11/2005).

3.5. L’accoglimento dei motivi dal secondo al quinto, rende irrilevante la disamina dei motivi sesto e settimo, che restano assorbiti.

4. Ne consegue che – dichiarato inammissibile il primo motivo, accolti i motivi dal secondo al quinto e ritenuti assorbiti i motivi sesto e settimo – la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio per il prosieguo ad altra Sezione della Corte di Appello di Bologna, alla quale viene demandata anche la regolamentazione delle spese relative al presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il primo motivo;accoglie i motivi secondo, terzo, quarto e quinto e, per l’effetto – ritenuti assorbiti i restanti motivi – cassa la sentenza impugnata con rinvio per il prosieguo ad altra Sezione della Corte di Appello di Bologna, alla quale è demandata anche la regolamentazione delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2019

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