Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31894 del 06/12/2019

Cassazione civile sez. III, 06/12/2019, (ud. 16/10/2019, dep. 06/12/2019), n.31894

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7607-2018 proposto da:

P.R., in proprio e anche nella qualità di amministratore

di sostegno di P.V., L.L., elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZA G. MAZZINI, 27, presso lo studio

dell’avvocato GIULIA NICOLAIS, rappresentati e difesi dagli avvocati

ARDUINO ALDO CIAPPI, ILARIA PINZAUTI, CLAUDIO CECCHELLA;

– ricorrenti –

contro

S.M., G.G., S.A., S.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1751/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 25/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/10/2019 dal Consigliere Dott. PASQUALE GIANNITI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI CARMELO, che ha concluso in via preliminare remissione alle

S.U. sul 2 motivo in subordine rigetto 2-3-4 motivo assorbito il 10;

accoglimento p.q.r. motivi 5-6-7-8 assorbito il 9;

udito l’Avvocato PINZAUTI ILARIA;

udito l’Avvocato CECCHELLA CLAUDIO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1.La Corte di Appello di Firenze con sentenza n. 1751/2017:

– ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dai coniugi P.R. e L.L., in nome e per conto di P.V., nei confronti dei coniugi S.M. e G.G., nonchè nei confronti di S.M., per difetto di legittimazione processuale;

– ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dai coniugi P.- L. nei confronti di Azienda USL Toscana Centro;

– ha rigettato l’appello proposto dai coniugi P.- L. nei confronti dei coniugi S.- G., nonchè nei confronti di S.M. e, per l’effetto, ha integralmente confermato la sentenza n. 2530/2014 del Tribunale di Firenze, che aveva condannato i coniugi P.- L., in solido tra loro, a corrispondere, a titolo di risarcimento di risarcimento danni (subiti per effetto del comportamento illecito di violenza sessuale tenuto dall’allora minore P.V. nei confronti del loro figlio A., all’epoca pure minore) determinate somme di denaro (precisamente: Euro 80 mila ad S.A., Euro 50 mila ciascuno a S.M. e G.G., Euro 20 mila a S.M.).

2. Giova ripercorrere sia pure in sintesi la vicenda, come ricostruita in ricorso e in sentenza.

2.1. Dal ricorso si apprende che in data (OMISSIS), in pieno giorno, S.A. (classe (OMISSIS)), di anni 13, e P.V. (classe (OMISSIS)), di anni 15, entrambi portatori di handicap psichico ed in cura presso il medesimo neuropsichiatra infantile, stavano giocando nel parco dell'(OMISSIS), insieme ad altro loro amico (di nome E.), quando V. aveva chiesto ad A. di appartarsi ed A. lo aveva assecondato. I due: si erano diretti verso un luogo un pò più nascosto ma sempre all’interno dello stesso parco; avevano ivi compiuto un atto sessuale; e, dopo pochi minuti, erano tornati dall’amico (vestiti e senza mostrare alcun segno di turbamento).

I genitori di A. avevano denunciato il fatto. Ne era seguito un procedimento penale davanti al Tribunale per i minori di Firenze, che aveva disposto c.t.u. psichiatrica sul minore offeso (al fine di esaminarne la personalità e l’attendibilità). Il procedimento penale si era infine concluso nei confronti di P.V. con l’estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova.

Orbene, nel 2010 i coniugi S.- G., genitori dell’allora minore A., nonchè S.M., fratello di A. avevano convenuto in giudizio i coniugi P.- L., quali genitori adottivi, esercenti la potestà genitoriale sul minore P.V., chiedendo ex art. 2059 c.c. il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti, nelle rispettive qualità, per effetto del comportamento di violenza sessuale tenuto dal minore P.V. nei confronti del loro figlio minore S.A..

I convenuti si erano costituiti contestando la domanda attorea, della quale avevano chiesto il rigetto; in via subordinata, avevano chiesto consentirsi la chiamata in causa dell’Azienda USL (OMISSIS) di Firenze al fine di manieva e comunque accertarsi il concorso di colpa del minore S.A. nella causazione dell’evento dannoso.

Si era costituita anche l’Azienda USL (OMISSIS) di Firenze, che aveva preliminarmente eccepito la propria estraneità ai fatti e nel merito aveva concluso chiedendo il rigetto di ogni domanda proposta nei suoi confronti.

Il Tribunale di Firenze, acquisita copia degli atti del fascicolo penale ed espletata c.t.u. medico legale sulla persona degli attori e del minore S.A.: da un lato, aveva accolto la domanda risarcitoria attorea, sia pure per un importo inferiore a quello azionato, e, conseguentemente, aveva condannato i convenuti al pagamento delle somme di cui sopra, ritenendoli responsabili ex art. 2048 c.c., nella loro rispettiva qualità, per il fatto illecito compiuto dal loro figlio minore, essendo l’accaduto “manifestazione di un’oggettiva carenza educativa”; e, dall’altro, aveva rigettato la domanda di manleva proposta dai convenuti nei confronti dell’Azienda, argomentando sul fatto che il compito educativo spetta soltanto ai genitori e non può essere delegato a terzi privati ovvero a istituzioni pubbliche.

2.2. Dalla sentenza impugnata risulta che avverso la sentenza del giudice di primo grado avevano proposto appello i coniugi P.- L., deducendo: a) violazione del diritto di difesa dei convenuti, per nullità della citazione ex art. 164 c.p.c., comma 4, per non avere gli attori indicato i fatti costitutivi ed il titolo della domanda; b) erroneo accertamento della condotta criminosa; c) mancato assolvimento dell’onere probatorio da ritenersi in capo all’attrice circa l’esistenza dell’illecito lamentato; d) omessa valutazione delle circostanze di fatto in ordine alla minore età e alle condizioni del V. ed alle cure ed educazione ricevute dai genitori; e) errato riconoscimento del danno morale in assenza di danno biologico; f) errato riconoscimento del danno morale in difetto di prova di sofferenze patite dagli attori; g) eccessiva quantificazione del danno morale; h) erronea applicazione del principio della soccombenza in ordine alle spese di giudizio.

Si erano costituiti gli originari attori, nonchè l’Azienda USL Toscana Centro chiedendo il rigetto dell’appello per la sua infondatezza.

E la Corte territoriale, come sopra rilevato, con la impugnata sentenza ha confermato la sentenza di primo grado nei sensi innanzi precisati.

3. Avverso la sentenza della Corte territoriale hanno proposto ricorso i coniugi P.- L. (il P. anche quale amministratore di sostegno del figlio P.V.).

Nessuna attività difensiva è stata svolta dagli intimati (e cioè dai coniugi S.- G. e da S.M., fratello di A.).

All’odierna udienza pubblica, in vista della quale non risultano presentate memorie, il Procuratore Generale e la Difesa dei ricorrenti hanno concluso come da verbale.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.1 coniugi P.- L. censurano la sentenza impugnata per nove motivi, tutti articolati in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 (ed il motivo sesto, in via alternativa, anche in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3).

1.1. Con il primo motivo, denunciano violazione e/o falsa applicazione dell’art. 75 c.p.c., comma 2 e art. 182 c.p.c., con riferimento agli artt. 405 e 411 c.c., nella parte in cui la corte territoriale ha erroneamente ritenuto inammissibile, per difetto di legittimazione processuale attiva, l’appello da essi proposto (e in particolare da P.R.), argomentando che il loro figlio adottivo era maggiorenne all’atto di appello.

Rilevano che P.V. era ed è soggetto riconosciuto giudizialmente incapace e posto sotto la protezione di un amministratore di sostegno nella persona di P.R., ai sensi dell’art. 405 c.p.c., e quindi privo, della capacità ad agire in giudizio, se non attraverso la rappresentanza dell’amministratore di sostegno (che in effetti aveva proposto l’atto di appello), con conseguente erroneità dell’affermato passaggio in giudicato delle statuizioni della sentenza di prime cure a carico del P.V..

1.2. Con il secondo motivo denunciano violazione e/o falsa applicazione dell’art. 291 c.p.c. nella parte in cui la corte territoriale ha dichiarato inammissibile l’appello da essi proposto nei confronti di S.A., con conseguente erroneità dell’affermato passaggio in giudicato, nei rapporti tra il medesimo e i convenuti, delle statuizioni della sentenza del Tribunale che lo riguardavano, passaggio in giudicato argomentato sul rilievo che il predetto non sarebbe stato raggiunto da una regolare notifica dell’atto di gravame, pur essendo stato correttamente indicato e individuato nella vocatio in ius tra i destinatari dello stesso.

1.3. Con il terzo motivo denunciano violazione dell’art. 164 c.p.c., nella parte in cui la Corte territoriale ha rigettato la loro eccezione di nullità della citazione introduttiva, argomentando sul fatto che nelle domande aventi ad oggetto diritti di credito, come il risarcimento danni per fatto illecito, deve essere analiticamente allegata la fattispecie costitutiva del diritto e le norme giuridiche che fondano la responsabilità del convenuto in giudizio, nonchè indicate le persone nei cui confronti la domanda risarcitoria è formulata, le quali devono essere evocate in giudizio.

1.4. Con il quarto motivo, articolato in via subordinata al terzo, denunciano violazione dell’art. 112 c.p.c., nella parte in cui la corte territoriale, come d’altronde aveva fatto anche il giudice di primo grado, nonostante fosse stata dedotta una domanda di responsabilità diretta dei genitori e del figlio, aveva accolto una domanda verso un soggetto neppure evocato in giudizio, con richiamo alla fattispecie di cui all’art. 2048 c.c. (responsabilità indiretta), inesistente, con conseguente violazione del principio della domanda.

1.5. Con il quinto motivo denunciano violazione dell’art. 651 c.p.p. e art. 2697 c.c., anche alla luce del D.P.R. n. 449 del 1988, artt. 28 e 29 e dell’art. 101 c.p.c. nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto come accertato il fatto commesso dal minore P.V.: qualificandolo come reato, in base alla mera circostanza dell’applicazione della messa alla prova del minore (che aveva condotto alla dichiarazione di estinzione del reato), senza compiere alcuna indagine per accertare se l’autore fosse, al momento della sua condotta, capace di intendere il disvalore morale e giuridico di essa, presupposto soggettivo in base al quale un soggetto può rispondere di un reato e comunque se il reato fosse perfezionato in tutti i suoi elementi costitutivi; e argomentando dagli esiti di un procedimento privo di una valenza accertativa e che comunque non fa stato nel procedimento civile per il risarcimento del danno tantomeno nei confronti dei genitori non contraddittori in quel procedimento.

1.6. Con il sesto motivo, articolato in via alternativa in relazione all’art. 360, n. 3 ovvero all’art. 360 c.p.c., n. 4, denunciano violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2048 c.c., comma 3 e dell’art. 147 c.c., con riferimento all’art. 2697 c.c., nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto necessaria (non già la prova di avere aver adempiuto ai propri doveri di educare il proprio figlio in base alla sua particolare condizione personale, ma) la prova di non avere impedito il fatto.

1.7. Con il settimo motivo denunciano violazione dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., nella parte in cui la corte di merito ha formato il proprio convincimento trascurando circostanze rilevanti,puntualmente contestate.

1.8. Con l’ottavo motivo denunciano omessa motivazione per mancata enunciazione della ratio decidendi, relativamente a quella parte della sentenza impugnata in cui la corte territoriale ha desunto il mancato adempimento ai doveri di educare il proprio figlio da parte dei genitori (adottivi), ai fini della responsabilità ex art. 2048 c.c., esclusivamente dalle “modalità dello stesso fatto illecito”.

1.9. Con il nono ed ultimo motivo denunciano violazione degli artt. 132 e 118 disp att. c.p.c., alla luce dell’art. 1226 c.c. e art. 2056 c.c., comma 2 (liquidazione del danno “con equo apprezzamento in relazione alle circostanze del caso”), nella parte in cui la corte territoriale, come d’altronde aveva fatto anche il giudice di primo grado, ha determinato il danno con criterio equitativo “senza rendere conto della sua congruenza al caso concreto ed in modo palesemente sproporzionato” e senza motivazione tale da rendere plausibile la sua ratio decidendi.

2. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.

2.1. Fondato è il primo motivo.

Invero, le persone interdette, inabilitate o, come nel caso di P.V., beneficiarie di amministrazione di sostegno poichè sono prive, totalmente o parzialmente, della capacità di agire – sono destinatarie di misure di protezione e possono porre in essere atti giuridicamente rilevanti soltanto se rappresentati, assistiti e autorizzati nelle forme e secondo le modalità previste dalla legge.

La necessità di rappresentanza, assistenza, autorizzazione sorge anche nel caso in cui l’interessato abbia esigenza di stare in giudizio (quale, convenuto, per resistere ad una azione da altri proposta nei suoi confronti; quale attore, per promuovere un’azione a tutela dei propri diritti e/o interessi; ma anche quale interveniente ovvero quale chiamato in causa).

D’altronde, la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di precisare (cfr., tra le più recenti, Sez. 1, Sentenza n. 6518 del 06/03/2019, Rv. 653104 – 02) che il tutore di persona interdetta, già costituito e soccombente in primo grado, non necessita di autorizzazione del giudice tutelare per appellare la relativa sentenza, non sussistendo in tale ipotesi la necessità di compiere la preventiva valutazione in ordine all’interesse ed al rischio economico per l’incapace (necessità che invece sussiste nel caso in cui il tutore decida di introdurre ex novo un giudizio). Trattasi di principio, che, per identità di ratio (difesa degli interessi economici di persona, priva in tutto o in parte, di capacità di agire e di capacità processuale) opera indubbiamente anche per l’amministratore di sostegno.

Ne consegue che nella specie – poichè P.V. era (ed è) sottoposto ad amministratore di sostegno (nominato nella persona del padre adottivo in forza di decreto 13/9/2010, allegato al ricorso) e poichè tale circostanza era stata dedotta in atto di appello (p. 16) – la Corte di merito ha erroneamente ritenuto che l’appello fosse inammissibile a seguito dell’intervenuto raggiungimento nelle more della maggiore età da parte di V., in quanto comunque P.R., quale amministratore di sostegno, in nome e per conto dell’amministrato V., nel 2014 aveva legittimamente proposto appello avverso la sentenza n. 2530/2014 del giudice di primo grado.

Peraltro, il giudice di primo grado, come sopra rilevato, accolta la domanda risarcitoria attorea (sia pure per un importo inferiore a quello azionato), aveva condannato i coniugi P.- L. al risarcimento del danno, ritenendoli responsabili ex art. 2048 c.c., per fatto proprio (cioè per ritenuta carenza educativa) connesso al fatto illecito compiuto dall’allora minore Vassilli; di talchè, anche sotto detto profilo, era indubbia la loro facoltà di proporre appello.

E tanto a prescindere dalla utilizzabilità, in parte qua, delle ragioni della ritenuta fondatezza anche del secondo motivo di ricorso, che qui di seguito si vanno ad esporre.

2.2. In proposito, si osserva.

Le Sezioni Unite di questa Corte ha da anni affermato (cfr. sent. n. 15295 del 4/7/2014, rv. 631466-01) che: “In caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l’omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest’ultimo comporta, giusta la regola dell’ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l’evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonchè in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell’impugnazione. Tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale di quella divenuta incapace, ovvero se il suo procuratore, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza, o notifichi alle altre parti, l’evento, o se, rimasta la medesima parte contumace, esso sia documentato dall’altra parte o notificato o certificato dall’ufficiale giudiziario ex art. 300 c.p.c., comma 4”.

E, più di recente, la Sezione Sesta di Terza, nel solco del principio affermato dalle Sezioni Unite, con ord. n. 30009 del 21/11/2018 (Rv. 651872 – 01)ha precisato che: “Nel caso in cui, in pendenza del termine per proporre appello, il minore costituitosi in giudizio a mezzo del proprio legale rappresentante raggiunga la maggiore età, l’omessa dichiarazione o notificazione di tale evento da parte del procuratore comporta, in virtù della regola dell’ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l’evento non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica di quest’ultima rispetto alle altre parti ed al giudice, tanto nella fase attiva, quanto nella fase di riattivazione dovuta alla proposizione dell’impugnazione, la quale va notificata presso il procuratore della parte costituita in primo grado e successivamente divenuta maggiorenne”.

Di tali principi di diritto non ha fatto corretta applicazione la Corte territoriale, sia allorchè ha ritenuto inammissibile l’appello proposto dal difensore nominato dai genitori anche in nome e per conto del figlio, allora minorenne, sia allorchè ha affermato che la notifica del gravame ad S.A. (divenuto nelle more del giudizio maggiorenne e correttamente indicato tra i destinatari dell’atto di appello nella vocatio in ius) era irritualmente avvenuta presso il difensore e nel domicilio eletto dai genitori, nella pregressa loro qualità di esercenti la potestà parentale sul medesimo.

2.3. Non fondati sono i motivi terzo e quarto, che, in quanto connessi, sono qui trattati congiuntamente.

La Corte territoriale, nell’esaminare le corrispondenti doglianze contenute nell’atto di appello, ha confermato la sentenza del giudice di primo grado nella parte in cui quest’ultimo aveva ravvisato una responsabilità dei coniugi P.- L. ai sensi dell’art. 2048 c.c., così argomentando:

a) detta disposizione civilistica sancisce una responsabilità diretta dei genitori (ossia per fatto proprio) per il danno cagionato dal fatto illecito del figlio minore, che abiti con essi, salvo che provino di non aver potuto impedire il danno;

b) sulla base di detta norma, incombe sul danneggiato l’onere di provare che il fatto illecito è stato commesso dal minore e che da detto fatto illecito è conseguito un danno, mentre spetta ai genitori, che intendano sottrarsi alla presunzione di responsabilità (prevista per legge a loro carico), provare di aver osservato i precetti imposti dall’art. 147 c.c. in relazione ai doveri dei genitori verso i figli e, in particolare, in relazione al dovere di educazione che i genitori hanno verso i figli;

c) i genitori, per dare tale prova, devono provare di aver dato al figlio una buona educazione e di aver esercitato su di lui una vigilanza adeguata, il tutto in conformità alle condizioni sociali e familiari, nonchè all’età, al carattere e all’indole del minore;

d) l’inadeguatezza dell’educazione impartita e della vigilanza esercitata su un minore può essere desunta, in mancanza di prova contraria, dalle modalità dello stesso fatto illecito, che ben possono rivelare il basso grado di maturità e di educazione del minore, conseguenti al mancato adempimento dei doveri incombenti sui genitori.

Così argomentando, la corte territoriale, senza incorrere in alcuna violazione di legge o di principi affermati da questa Corte, ha legittimamente esercitato il potere di interpretare la domanda, che costituisce mancipio esclusivo del suo sindacato di merito. Occorre qui ricordare che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte (cfr., tra le più recenti, Sez. 3, Ordinanza n. 13602 del 21/05/2019, Rv. 653921 – 01): a) il giudice di merito, nell’esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte ma deve accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non esclusivamente dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla medesima parte e dalle precisazioni da essa fornite nel corso del giudizio, nonchè dal provvedimento concreto richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di sostituire d’ufficio un’azione diversa da quella proposta; b) il relativo giudizio, estrinsecandosi in valutazioni discrezionali sul merito della controversia, è sindacabile in sede di legittimità unicamente se sono stati travalicati i detti limiti o per vizio della motivazione.

2.4. Fondato è infine il motivo quinto.

La corte di merito nella impugnata sentenza: dapprima (p. 6), dopo aver erroneamente ritenuto il passaggio in giudicato della sentenza con riguardo alla responsabilità del P.V., ha ritenuto che non dovessero essere esaminati il secondo ed il terzo motivo di appello (incentrati sulla erroneità della sentenza impugnata in punto di accertamento dell’illecito, consistito in una violenza sessuale ai danni del minore S.A. ad opera del P.); poi (p. 8), ha rilevato che, “tenuto conto delle modalità del fatto”, non poteva “ritenersi dimostrato che al V. fosse stata impartita una educazione adeguata rispetto al fatto commesso, nè che fosse stata esercitata una vigilanza idonea, tenuto conto delle difficoltà comportamentali del minore, ad impedire il fatto”; infine (p. 9), ha testualmente affermato: “Ora non vi è dubbio che il fatto commesso da P.V. abbia costituito reato, diversamente non sarebbe stata adottata la misura di messa alla prova prevista dal processo minorile (…), in esito alla quale, se svolta positivamente, viene pronunciata sentenza di non luogo a procedere nei confronti dell’imputato in ordine al reato ascrittogli perchè estinto detto reato per esito positivo della messa in prova (…). Le obbligazioni civili tuttavia sopravvivono all’estinzione del reato”.

Senonchè mentre l’ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, prevista dal D.P.R. n. 448 del 1988, art. 28 presuppone un giudizio prognostico positivo sulle possibilità di recupero del minore, il provvedimento di estinzione del reato per il superamento della messa in prova del minore – che sul piano processuale, costituisce una modalità alternativa di definizione del giudizio penale minorile – sul piano sostanziale, non contiene alcun accertamento di merito, tanto meno con valore e forza di giudicato, in ordine alla sussistenza del reato e alla responsabilità del minore.

In tale contesto il giudice civile, piuttosto che appiattirsi su una affermazione di colpevolezza che in realtà è mancata del tutto – avrebbe dovuto indagare e valutare, alla luce delle regole probatorie che governano il giudizio civile e del materiale probatorio acquisito, la sussistenza dei fatti costitutivi della domanda e la conseguente ricorrenza dei presupposti perchè i genitori di P.V. siano chiamati a rispondere, ex art. 2048 c.c., della condotta del loro figlio.

La sentenza impugnata, nella quale è stato apoditticamente dato come indubbio “che il fatto commesso da P.V. abbia costituito reato”, senza alcuna specificazione neppure in ordine ai precisi connotati della condotta criminosa in concreto allo stesso addebitata, va conseguentemente cassata.

2.5. L’accoglimento dei motivi primo, secondo e quinto, assorbe la disamina dei motivi dal sesto al nono.

3. Ne consegue che – accolti i motivi primo, secondo e quinto; respinti i motivi terzo e quarto; ed assorbiti i restanti motivi – la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio per il prosieguo ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie i motivi primo, secondo e quinto e, per l’effetto – respinti i motivi terzo e quarto e ritenuti assorbiti i restanti motivi – cassa la sentenza impugnata con rinvio per il prosieguo ad altra Sezione della Corte di Appello di Firenze, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2019

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