Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31892 del 06/12/2019

Cassazione civile sez. III, 06/12/2019, (ud. 10/10/2019, dep. 06/12/2019), n.31892

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. DELL�UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 04528/2018 proposto da:

Generali Italia Spa (OMISSIS), in persona del legale rappresentate in

carica, domiciliato in Roma, presso la Cancelleria civile della

Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’AVVOCATO PIETRO

RUSSO;

– ricorrente –

contro

D.L.A., R.A., R.C. in proprio e quale

procuratrice speciale: R.M., R.E.;

– intimati –

e contro

R.G. e Ru.Gi., elettivamente domiciliati in Roma alla

via Aureliana, n. 2 presso lo studio dell’AVVOCATO RENATO GIUSEPPE

VERRENGIA che li rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 04892/2017 della CORTE d’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 20/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/10/2019 da Cristiano Valle, osserva:

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 04892 del 20/12/2017, ha riformato la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ed ha risarcito il danno per morte di un congiunto in favore di moglie, tre figli e sorelle, condannando la Generali Assicurazioni S.p.a., quale impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, al pagamento della somma di Euro cinquemila per spese funerarie e di oltre Euro novantamila a titolo di risarcimento danno non patrimoniale e biologico a titolo proprio per alcuni soltanto dei congiunti di seguito indicati, D.L.A., R.A., R.C. in proprio e quale procuratrice speciale di R.M., R.E., R.G. e Gi..

Impugna con due motivi Generali S.p.a. quale impresa designata F.G.V.S..

Resistono con controricorso Ru.Gi. e G..

Generali S.p.a. ha depositato memoria.

Il P.G. non ha preso conclusioni.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso per cassazione di Generali Assicurazioni S.p.a., impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, deduce con il primo mezzo violazione e falsa applicazione degli artt. 1223 e 1226 c.c. in tema di liquidazione equitativa e con il secondo violazione della L. n. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 21 in merito al tetto di massimale previsto.

Il primo motivo attiene alla liquidazione della somma di Euro cinquemila per spese funerarie, senza che vi fosse alcun documento o principio di prova offerto dai congiunti del R.M..

Il secondo denuncia eccedenza della somma liquidata, a titolo risarcitorio avendo la Corte di appello liquidato oltre Euro novantamila a fronte di un limite di massimale di Euro settantamila.

Il primo mezzo, relativo alla eccessiva valutazione della spesa funeraria non è adeguatamente sviluppato e difetta di adeguata specificità.

La Corte ha motivato in ordine alla liquidazione della somma di Euro cinquemila a titolo di spese funerarie, facendo riferimento ai dati di comune esperienza e, quindi, in definitiva ai prezzi praticati nella zona in cui le esequie ebbero luogo (Cass. n. 11684 del 26/05/2014 Rv. 630951 – 01, ove compulsata per intero nella motivazione: nel caso ivi scrutinato i congiunti non avevano neppure allegato la somma spesa).

Il mezzo è, pertanto, rigettato.

Il secondo motivo è, viceversa, fondato, a fronte di un limite di massimale di settantamila Euro, documentalmente risultante, la Corte di appello di Napoli ha liquidato, senza addurre alcun addentellato motivazionale relativo a cattiva gestione della lite (cd. mala gestio), la somma di oltre Euro novantamila.

La violazione di legge è, pertanto, sussistente, come da giurisprudenza di questa Corte alla quale si intende dare seguito (quale espressione di un orientamento giurisprudenziale oramai costante si veda: Cass. n. 16148de117/06/2019 Rv. 654316 – 01): “In tema di responsabilità civile obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, è rilevabile d’ufficio l’incapienza del massimale minimo di legge, rispetto al danno patito dalla vittima di un sinistro stradale indennizzabile da parte dell’impresa designata per conto del fondo di garanzia per le vittime della strada”.

Il secondo motivo di ricorso è, pertanto, accolto.

La sentenza impugnata è cassata in relazione al detto motivo e rinviata per nuovo esame alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione che, nel deciderla si atterrà a quanto rilevato in questa sede e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione III civile, il 10 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2019

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