Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31891 del 06/12/2019

Cassazione civile sez. III, 06/12/2019, (ud. 10/10/2019, dep. 06/12/2019), n.31891

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 02970/2018 proposto da:

P.C.G., domiciliato in Roma, presso la Cancelleria

civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’AVVOCATO GIUSEPPE MANCA;

– ricorrente –

contro

M.A.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 00366/2017 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

Sezione staccata di SASSARI, depositata il 28/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/10/2019 da Cristiano Valle, osserva:

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari e quale Sezione specializzata agraria, con sentenza n. 00366 del 28/09/2017, per quanto ancora rileva in questa sede, ha rigettato l’appello avverso la sentenza del Tribunale di Sassari, nella stessa composizione di giudice specializzato, in ordine a domanda di pagamento accrescimenti, prodotti ed utili e risarcimento danni in relazione a rapporti agrari, prima di soccida, dal 1989 al 2009 e quindi di affitto, intercorsi tra P.C.G. e S.M., al quale era succeduta la vedova M.M..

Avverso la sentenza d’appello ricorre il P. con cinque motivi. M.M. è rimasta intimata.

Il P.G. non ha preso conclusioni e non vi è stato deposito di memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

I cinque motivi di ricorso sono affidati: il primo all’art. 360, comma 1, n. 3, in relazione agli artt. 2141 e 2170 c.c. e deduce, altresì, mancata applicazione dell’art. 1362 c.c., nonchè omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo.

Il secondo denuncia violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e conseguente contraddittorietà della motivazione.

Il terzo deduce omessa motivazione sull’ammissione delle prove e violazione degli artt. 112,115 e 117 c.p.c..

Il quarto mezzo propone censure di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, in relazione agli artt. 113,115,214 e 215 c.p.c., in punto di mancato riconoscimento del contratto di affitto.

Il quinto ed ultimo motivo deduce violazione dell’art. 115 c.p.c..

I primi due motivi possono essere congiuntamente esaminati, in quanto strettamente connessi.

In via preliminare è opportuno rilevare che la stessa difesa del ricorrente appare perplessa in ordine alla qualificazione del rapporto originario, posto che il ricorso afferma che, nell’opinione del difensore si trattava di soccida ma che il P. riteneva di avere ricevuto i terreni “a mezzadria” e non a titolo di soccida.

La stipula di un contratto di mezzadria, nell’anno 1989, data in cui la difesa del P. fissa l’inizio del rapporto, si sarebbe, comunque, infranta contro la previsione di cui alla L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 45, che vieta, successivamente alla sua entrata in vigore, intervenuta lo stesso anno, la stipula di contratti di mezzadria, colonia parziaria e in generale di compartecipazione agraria, con esclusione di quelli stagionali e di quelli di soccida (sui caratteri della mezzadria e della soccida si veda: Cass. n. 1690 del 22/02/1994 Rv. 485401-01).

I due primi mezzi sono infondati, se non inammissibili, in quanto formulati promiscuamente e in parte senza adeguata specificità.

E’ opportuno, altresì, rilevare che dalla sentenza impugnata, laddove essa riporta le conclusioni delle parti, alla pag. 2, punti 4) e 5.2) si evidenzia un ulteriore elemento di discrasia, laddove il contratto di affitto agrario, che sarebbe seguito, per volontà delle parti, a quello di soccida, sarebbe iniziato nel novembre 2009 (stante quanto è scritto al punto 4 della precisazione delle conclusioni) ovvero dal settembre 2009 (stante quanto scritto al punto 5.2. delle stesse conclusioni d’appello).

In ogni caso non è dato ravvisare alcuna violazione del disposto dell’art. 1362 c.c., avendo la Corte territoriale adeguatamente motivato sulle ragioni che inducevano ad escludere che tra il S. ed il P. fosse intercorso sia un contratto di soccida che uno di affitto, ed in definitiva un contratto agrario, avendo in particolare il giudice affermato, con motivazione coerente e logica, che P.C.G. insisteva sul fondo quale congiunto (nipote) del S. e comunque a titolo di collaborazione, autonoma o subordinata, ma senza che tra le parti potesse dirsi costituito un rapporto agrario.

Il giudice di merito ha, altresì, alla pag. 5, evidenziato che il P. non aveva in alcun modo precisato i criteri della sua compartecipazione alle spese, nè la proprietà del bestiame conferito e i criteri di divisione degli accrescimenti e degli utili.

Il giudice del merito ha, inoltre, valorizzato la circostanza che lo stesso P.G. aveva affermato di avere aiutato lo zio ( S.) nella conduzione dei fondi e del bestiame nell’aspettativa di ricevere l’azienda in eredità.

La motivazione del giudice di merito è peraltro coerente anche con le risultanze, di cui la stessa sentenza in scrutinio dà conto, della controversia possessoria instaurata dalla M., erede del S., nei confronti del P. al fine di ripristinare la situazione possessoria sui fondi, conclusasi positivamente per l’odierna intimata.

I motivi dal terzo al quinto vertono sulla mancata ammissione delle prove testimoniali dedotte dal P. e sul mancato disconoscimento delle scritture private prodotte in giudizio dal P., recanti firma del S. e non disconosciute dall’erede M.M..

I motivi relativi alla mancata ammissione delle prove, che riguardavano la soccida, sono da rigettare, avendo la Corte d’appello ampiamente motivato in punto di inconferenza della prova testimoniale, in quanto i capitoli calendati erano volti a fare affermare ai testi circostanze non comprovanti un rapporto di soccida, bensì una (per certi versi addirittura esclusiva) conduzione dell’azienda da parte del P..

La Corte ha, altresì, escluso, anche in questo caso con valutazione di merito, logicamente e coerentemente esaustiva, che la documentazione depositata dal P. avesse i requisiti minimi per assurgere a scrittura privata, in quanto con riferimento ad un foglio contenente una serie di conteggi dall’apposizione delle firme del S. non poteva ritenersi che questi avesse fatto proprio il contenuto del documento, con conseguente venire meno di un obbligo di disconoscimento o di dichiarazione di non conoscere la firma del dante causa da parte dell’erede (Cass. n. 00034 del 07/01/1997 (Rv. 501552 – 01), mentre con riferimento ad altro testo la Corte ha escluso che l’imprecisione dell’affermazione circa l’ubicazione dei fondi, identificati soltanto mediante il riferimento a una certa località, non meglio specificata geograficamente, potesse condurre alla positiva valutazione di esso quale contratto di concessione in affitto agrario dei terreni ivi menzionati.

I motivi dal terzo al quindi non incrinano, per quanto rilevato, l’impianto motivazionale della sentenza in scrutinio.

Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.

Nulla per le spese di lite stante la mancata costituzione in giudizio della M..

La natura agraria, quantomeno per la frazione temporale in cui è stata dedotto in giudizio un contratto di affitto agrario (si veda sul punto: Cass. n. 00883 del 01/02/1988 Rv. 457270 – 01), della controversia esclude l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

rigetta il ricorso;

nulla spese;

rilevato che dagli atti il processo risulta esente non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 10 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2019

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