Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31890 del 10/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 10/12/2018, (ud. 12/09/2018, dep. 10/12/2018), n.31890

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28307-2017 proposto da:

S.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PASTEUR,

49, presso lo studio dell’avvocato GIORGIA FALZONE, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIORGIA GALLINELLI;

– ricorrente –

contro

CURATELA FALLIMENTO (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 4145/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 25/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/09/2018 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCA

SPENA.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza del 20-25 settembre 2017 n. 4145 la Corte d’Appello di Roma, giudice del reclamo L. n. 92 del 2012, ex art. 1, commi 58 e ss., confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva respinto la domanda proposta da S.P. nei confronti della (OMISSIS), fallita in corso di causa, per l’impugnazione del licenziamento disciplinare intimatogli in data 11 aprile 2014 perchè ritorsivo, discriminatorio ovvero, in subordine, carente di giusta causa;

che a fondamento della decisione la Corte territoriale osservava che dei cinque addebiti contestati al ricorrente quello relativo al giorno 14 febbraio 2014 (n. 3 della contestazione disciplinare) era di per sè idoneo ad integrare la giusta causa di licenziamento. Era provato che lo S., effettuata la timbratura in entrata, restava effettivamente assente per l’intero turno lavorativo senza fornire adeguata giustificazione; notato alla fine del turno di lavoro dalla responsabile rispondeva di essere stato al Policlinico Gemelli per un problema della figlia. Le dichiarazioni dei testi di parte erano contraddette dalle altre risultanze istruttorie; la figlia dello S., al più, aveva effettuato una visita dal diabetologo, non urgente e probabilmente programmata. Del tutto sfornita di giustificazione era dunque la mancata timbratura in uscita ed il mancato rientro in servizio in tempi ragionevoli rispetto ad una necessità ed urgenza comunque non provate. Correttamente il Tribunale aveva ravvisato l’ipotesi prevista dall’art. 41 lettera G) del Contratto Collettivo Nazionale di categoria, che prevedeva il licenziamento per giusta causa in caso di alterazione o falsificazione delle indicazioni del registro delle presenze o dell’orologio marcatempo ovvero di compimento volontario di annotazioni irregolari.

Pur a voler ritenere che lo S. avesse effettivamente effettuato di persona la timbratura in entrata, il suo immediato allontanamento per l’intero turno lavorativo giornaliero aveva avuto l’effetto, sicuramente voluto, di far risultare la sua presenza in servizio; tale comportamento integrava gli estremi della volontaria annotazione irregolare.

Il complessivo comportamento – non configurabile semplicemente come assenza ingiustificata – era idoneo a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario.

Inoltre la contestazione riguardava altri fatti similari, seppure di gravità minore, accaduti nei giorni immediatamente antecedenti;

che avverso la sentenza ha proposto ricorso S.P., articolato in due motivi, al quale il curatore del fallimento della (OMISSIS) non ha opposto difese;

che il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che la parte ricorrente ha dedotto:

– con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 c.c. e dell’art. 41 del contratto collettivo di lavoro per i dipendenti dell'(OMISSIS). Con il motivo si assume che i fatti che la sentenza riteneva costituire giusta causa di licenziamento rientravano tra quelli per i quali il contratto collettivo consentiva l’adozione delle sole misure disciplinari conservative; la contestazione riguardava esclusivamente l’assenza ingiustificata dal servizio, punita con sanzione conservativa (art. 41, comma 7, Contratto Collettivo di Lavoro, punti 1, 2 e 5) e non, come erroneamente affermato dai giudici del merito, la diversa fattispecie dell’alterazione o falsificazione del registro delle presenze o dell’ orologio marcatempo ovvero del compimento volontario di annotazioni irregolari. Tale fattispecie era configurabile unicamente in presenza di azioni materiali positive, che non erano state oggetto di addebito. Si assume, altresì, la violazione del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, codificato dall’art. 41, comma 6, del contratto collettivo e dall’art. 2119 c.c..

– con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, – violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 4,L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 15,L. n. 108 del 1990, art. 3,L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 1, dell’art. 116 c.p.c., nonchè- ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, – omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. Con il motivo si espone che tanto nel giudizio di reclamo che nel primo grado si era allegata la condotta ritorsiva e discriminatoria del datore di lavoro, che trovava ragione nella propria attività di sindacalista e nelle precedenti iniziative giudiziarie. Si denunzia l’omesso esame in sentenza di tali fatti, oggetto di discussione tra le parti e di rilievo decisivo.

che ritiene il Collegio si debba dichiarare la inammissibilità del ricorso; che invero:

– quanto al primo motivo, la deduzione della violazione del contratto collettivo aziendale (è tale il contratto (OMISSIS) nonostante la impropria qualificazione operata dal giudice del merito) neppure attesta la sua applicazione sull’intero territorio nazionale, il che a priori esclude la eventuale sussumibilità della denunzia nel vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3. In ogni caso, correttamente il giudice del merito ha rilevato che la timbratura del cartellino in entrata ed il successivo volontario allontanamento non integravano l’ipotesi meno grave della assenza ingiustificata dal servizio ma il più grave addebito della alterazione dei dati delle presenze; sussisteva, infatti, una condotta positiva, la registrazione della presenza, volontariamente compiuta al fine di creare una apparenza idonea a trarre in inganno il datore di lavoro in ordine allo svolgimento del servizio. Tale condotta è sussumibile, a prescindere dalle specifiche previsioni del codice disciplinare, nella fattispecie elastica della giusta causa di cui all’art. 2119 c.c., poichè l’artificio posto in essere con la falsa attestazione della presenza in servizio è tale da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario;

– la censura di cui al secondo motivo è inammissibile. Essa è stata erroneamente dedotta sub specie di violazione di legge e di vizio di motivazione piuttosto che di nullità della sentenza – ex art. 360 c.c., n. 4, in combinazione con l’art. 112 c.p.c.- per omessa pronunzia su un motivo di reclamo (per la dichiarazione di nullità del licenziamento in quanto discriminatorio o ritorsivo). Come questa Corte ha più volte affermato l’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrente non con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale ex art. 360 c.p.c., n. 3, o del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 – giacchè siffatte censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l’abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare la decisione al riguardo resa- ma attraverso la specifica deduzione del relativo error in procedendo e della violazione dell’art. 112 c.p.c. (ex plurimis: Cass. sez. 6, 12 gennaio 2016, n. 329; 10 dicembre 2009, n. 25825; 17 dicembre 2009, n. 26598; 11 maggio 2012, n. 7268). Il motivo non può essere riqualificato ai sensi dello stesso art. 360, n. 4, non recando alcun riferimento alla nullità della decisione derivante dalla omessa pronuncia (come richiesto da Cass., Sez. Un., 24 luglio 2013 n. 17931), limitandosi il ricorrente ad evidenziare che la Corte territoriale avrebbe omesso qualsivoglia motivazione in ordine alla domanda in argomento sotto il profilo dell’art. 360 c.p.c., n. 5;

che, pertanto, il ricorso può essere definito con ordinanza in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., in conformità alla proposta del relatore;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese per la mancata costituzione del fallimento intimato;

che, trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, (che ha aggiunto al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater) della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 12 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2018

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