Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31890 del 06/12/2019

Cassazione civile sez. III, 06/12/2019, (ud. 09/10/2019, dep. 06/12/2019), n.31890

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16724/2018 proposto da:

C.S., domiciliato ex lege lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIANGIACOMO ORLANDI;

– ricorrente –

contro

CO.GI., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. PISANELLI

2, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA ROMANA FUSELLI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIA LUISA GARATTI;

– controricorrente –

e contro

GENERALI ITALIA SPA, (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 78/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 25/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/10/2019 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI.

Fatto

RILEVATO

che:

Con atto di citazione notificato il 16 marzo 2010 C.S., quale figlio e coerede – con la sorella – di Cr.Re., conveniva davanti al Tribunale di Brescia Co.Re. – che della de cuius era stata amministratrice di sostegno negli ultimi mesi della sua vita – e Assicurazioni Generali S.p.A., per ottenerne la condanna a pagargli la somma di Euro 250.000, oltre accessori, previo annullamento ai sensi degli artt. 1425 e 412 c.c., dei contratti di investimento stipulati dall’amministratrice; questa, infatti, avrebbe chiesto al giudice tutelare l’autorizzazione a disinvestire il dossier titoli dell’assistita per reinvestire a capitale garantito e, autorizzata in tal senso dal giudice tutelare, investito poi Euro 250.000 in strumenti finanziari riconducibili alle Assicurazioni Generali. In subordine, l’attore chiedeva che la Co. fosse condannata a risarcirgli la perdita che aveva causato, cioè la somma di Euro 61.935,44 che, all’epoca della successione, il C. avrebbe constatato essere stata decurtata dall’originaria somma di Euro 250.000; e in ulteriore subordine chiedeva la condanna della Co. a risarcirgli lo stesso importo per responsabilità extracontrattuale.

Si costituivano rispettivamente Co.Gi. e Assicurazioni Generali, ciascuna resistendo; su istanza della Co., il giudice istruttore l’autorizzava a chiamare in causa Simgenia SIM S.p.A., che pure si costituiva resistendo e nei cui confronti il C. estendeva la domanda di annullamento dei contratti di investimento.

All’udienza del 15 ottobre 2015 il C. dichiarava essere intervenuto il recupero della perdita di capitale per il positivo andamento dei titoli oggetto di investimento e quindi, in seguito, precisava le conclusioni limitando la domanda alla condanna della Co. a risarcirgli il danno residuo, cioè interessi e rivalutazione sul capitale investito dalla domanda al saldo, rinunciando alle altre pretese.

Il Tribunale, con sentenza del 7 aprile 2016, rigettava la domanda condannando l’attore a rifondere le spese; il C. proponeva appello, cui resistevano la Co. e la compagnia assicuratrice, e che la Corte d’appello di Brescia, con sentenza del 25 ottobre 2018, rigettava, condannando l’appellante alla rifusione delle spese.

La corte territoriale riteneva applicabile la ragione più liquida, identificandola nel fatto che la domanda di risarcimento del danno, “ora prospettato, in via residuale, nella misura pari agli interessi legali ed alla rivalutazione” sul capitale investito dalla domanda al saldo, evidentemente legata ad un più corretto investimento che l’amministratrice avrebbe dovuto effettuare, “è estremamente generica e, soprattutto, è fondata su una mera ipotesi”, per cui sarebbe inammissibile, anche per omessa indicazione di “elementi idonei” a individuare e valutare il danno. Sarebbe infatti impossibile, allo stato, accertare che vi sia stato danno al patrimonio del C., in quanto “la eventuale perdita si può constatare alternativamente alla scadenza dell’investimento nel fondo… ovvero nel preciso momento di disinvestimento”; ma il C. non aveva liquidato i titoli quando aveva ereditato, per cui sarebbe “impossibile qualsiasi indagine utile”.

Il C. ha proposto ricorso articolato in tre motivi; si è difesa con controricorso la Co..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il primo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione ed errata applicazione dell’art. 1223 c.c., in riferimento alla valutazione e alla quantificazione del danno e al riconoscimento di rivalutazione e interessi legali.

La corte territoriale avrebbe violato i criteri di valutazione e quantificazione del danno risarcibile ai sensi dell’art. 1223 c.c.: il danno per mancato godimento del bene (lucro cessante) deve includere la rivalutazione e gli interessi legali, e in particolare la rivalutazione anno per anno sulla somma perduta e l’applicazione degli interessi sulla somma rivalutata come insegna la giurisprudenza di legittimità. La Corte d’appello avrebbe negato l’esistenza di elementi relativi al danno, laddove il danno è il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto avere il danneggiato dalle somme entranti nell’eredità, se il godimento “avesse potuto riceverlo immediatamente dopo l’apertura della successione”: ai momento della successione, se l’amministratrice avesse agito secondo ordinaria diligenza, l’erede avrebbe potuto usufruire subito della somma ereditata e investirla come avrebbe voluto. Interessi e rivalutazione, viene infine precisato, dovrebbero essere calcolati su quanto l’erede non potè avere al momento della successione (febbraio 2008) cioè Euro 61.935,44.

2. Il secondo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione ed errata applicazione dell’art. 1227 c.c., artt. 411,412 e 382 c.c., in riferimento alla condotta del C. e alla responsabilità della Co..

La Corte d’appello, sostanzialmente, avrebbe confermato il Tribunale laddove nella sentenza di primo grado si era ritenuta ratificata l’operazione di investimento della Co. da parte del C., che avrebbe rinunciato ad agire nei suoi confronti, e ciò per non avere egli preso alcuna immediata misura appena ricevuta l’eredità. Si obietta che, invece, l’attuale ricorrente avrebbe tenuto una condotta prudente e doverosa, rispettando l’art. 1227 c.c.: se infatti avesse venduto i titoli immediatamente, avrebbe concretizzato e stabilizzato la perdita di Euro 61.935,44. Quando la corte territoriale “riferisce” che il C. avrebbe ratificato, violerebbe poi le norme per cui la ratifica spetta al giudice tutelare. Proponendo questo motivo il ricorrente comunque riconosce che, avvalendosi di quella che riteneva la ragione più liquida, il giudice d’appello “non si sofferma” sulla responsabilità della Co..

3. Il terzo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione ed errata applicazione dell’art. 92 c.p.c., per avere il giudice d’appello condannato il C. alle spese in entrambi i gradi, non ritenendo sussistenti i presupposti per la compensazione di cui all’art. 92 c.p.c., comma 2. In particolare la corte territoriale non avrebbe tenuto conto dei fatti nuovi sopravvenuti e della mancata disponibilità della Co. ad alcuna trattativa durante il processo.

4.1 Il primo motivo formalmente denuncia, come si è visto, la violazione dell’art. 1223 c.c., ma nel suo effettivo contenuto si occupa (anche) di spiegare che la domanda mantenuta dal C. nelle precisate conclusioni concerneva la condanna al risarcimento del danno da mancato godimento del bene (lucro cessante) in riferimento al capitale perduto, evidentemente riferendosi alla decurtazione del capitale trovata al momento della successione; il risarcimento si effettuerebbe con la rivalutazione annua e gli interessi sulla somma rivalutata; e il motivo conclude nell’affermare che gli accessori vanno calcolati proprio su quanto l’erede non avrebbe potuto avere al momento della successione, cioè Euro 61.935,44.

Questo motivo, pertanto, deve essere nella parte appena evidenziata riqualificato (al riguardo cfr., sulla scorta di S.U. 24 luglio 2013 n. 17931, Cass. sez. 2, ord. 7 maggio 2018n. 10862; Cass. sez. 6-5, ord. 27 ottobre 2017 n. 25557; Cass. sez. L, 17 dicembre 2015 n. 25386; Cass. sez. 6-3, ord. 20 febbraio 2014 n. 4036; Cass. sez. 1, 3 ottobre 2013 n. 24553; Cass. sez. 3, 29 agosto 2013 n. 19882, e in precedenza v. pure Cass. sez. 2, 21 gennaio 2013 n. 1370, Cass. sez. 5, 3 agosto 2012 n. 14026 e Cass. sez.1, 30 marzo 2007 n. 7981) come denuncia di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.. In tale parte, infatti, a ben guardare si censura la sentenza impugnata per aver la corte territoriale ritenuto generica, e quindi non esaminabile/comprensibile, la domanda. Si richiama pertanto il contenuto della domanda, logicamente non (o quantomeno non solo) per censurare (come invece appare formalmente dalla rubrica) la decisione in punto di diritto sostanziale assunta dalla corte, bensì per censurare che la corte non l’abbia affatto decisa, ritenendola qualcosa di indefinito. E in parte qua la doglianza risulta ictu oculi fondata.

4.2 La corte territoriale, invero, con argomenti alquanto sbrigativi e privi di spessore, ha qualificato come non comprensibile, in sostanza, la domanda (“estremamente generica”, oltrechè fondata su mera ipotesi), pervenendo a questo risultato in modo, in ultima analisi, apodittico. Peraltro, non si può non ricordare che il giudice è tenuto ad interpretare la domanda proposta non solo alla luce delle precisate conclusioni finali o, ancor prima, del petitum con cui si conclude l’atto introduttivo, bensì considerando complessivamente il contenuto degli atti processuali e la condotta processuale della parte (ex multis cfr. S.U. 10 luglio 2003 n. 10840, per cui “l’interpretazione della domanda deve essere diretta a cogliere, al di là delle espressioni letterali utilizzate, il contenuto sostanziale della stessa, desumibile dalla situazione dedotta in giudizio ed allo scopo pratico perseguito dall’istante con il ricorso all’autorità giudiziaria” – conforme S.U. 13 febbraio 2007 n. 3041 -, Cass. sez. L, 9 aprile 2004n. 6972 – la quale insegna che “la domanda giudiziale, per essere correttamente interpretata, deve essere considerata non solo nella sua formulazione letterale, ma anche e soprattutto nel suo contenuto sostanziale, con riguardo alle finalità che la parte intenda perseguire e tenendo conto dell’insieme delle deduzioni e delle tesi svolte” -, Cass. sez. 3, 28 luglio 2005 n. 15802 per cui “nell’esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda il giudice di merito, da un lato, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte, dall’altro, ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte e dalle precisazioni dalla medesima fornite nel corso del giudizio, nonchè dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto

e pronunciato e di non sostituire d’ufficio un’azione diversa da quella esercitata.” Cass. sez. 3, 6 aprile 2006 n. 8107 e Cass. sez. 3, 8 gennaio 2010 n. 75). Completezza di vaglio che non si rileva nella scarsa motivazione della corte territoriale.

4.3 Meramente ad abundantiam, pertanto – dal momento che compete al giudice di merito l’accertamento del contenuto delle pretese -, si osserva che, nel caso in esame, il petitum presenta effettivamente una espressione un poco incongrua, ciò tuttavia non espungendo l’agevolezza della percezione di che cosa era stato chiesto da quanto risultato dagli atti e da quanto dichiarato al momento della riduzione delle pretese dall’attuale ricorrente, con particolare riguardo al riferimento della sorte di Euro 61.935,44 sulla quale si sarebbero dovuto applicare gli accessori, come già sopra riportato. Invero, originariamente il ricorrente aveva chiesto, in tesi, la condanna della compagnia assicuratrice e dell’amministratrice di sostegno a restituirgli, previo annullamento dei contratti di investimento, il capitale investito: Euro 250.000. A questa domanda aveva fatto seguire due domande subordinate, rivolte soltanto nei confronti della amministratrice di sostegno, in cui chiedeva il risarcimento dei danni nella misura appunto della decurtazione del capitale investito che aveva rinvenuto al momento della successione, cioè Euro 61.935,44, oltre agli accessori. Poi, come si è visto, il C. aveva dichiarato il sopravvenuto azzeramento della perdita del capitale – vale a dire il recupero di Euro 61.935,44 – e chiesto il risarcimento del danno residuo pari agli accessori sul capitale investito dalla domanda al saldo. Così conclusivamente formulata, la domanda potrebbe prima facie sembrare quel che non è, cioè relativa all’integrale capitale investito (Euro 250.000); ma da quanto appena dichiarato, diventa ovvio superare ogni ambiguità, non potendosi non riconoscere che il capitale investito in relazione al quale si chiedono gli accessori come danno residuo è il capitale perduto la cui perdita è stata appunto appena dichiarata azzerata, Euro 61.935,44. E’ parimenti ovvio, allora, che, recuperato il bene perduto, e quindi più non sussistendo danno emergente, chiedendo gli accessori il C. chiedeva il lucro cessante. E questo, a ben guardare, rappresenta nella censura in esame il ricorrente, il quale non a caso termina proprio rimarcando che interessi e rivalutazione dovevano essere calcolati su quanto l’erede non aveva potuto avere al momento della successione, cioè sull’importo di Euro 61.935,44.

La domanda dunque – si ripete sempre ad abundantiam – era sufficientemente comprensibile e per nulla generica; nessuna indagine sul suo contenuto così come evincibile dal complesso della difesa della parte che l’aveva proposta emerge in ogni caso dalla motivazione scarna e rispetto ad esso pure eccentrica della corte territoriale, che, in ultima analisi, qualificandola “estremamente generica”, ha omesso di emettere pronuncia, detta qualificazione costituendo l’effettiva sostanza della posizione assunta dal giudice d’appello, i cui ulteriori – e deboli argomenti costituiscono in effetti mere aggiunte “di contorno”.

4.4 Pertanto, assorbita logicamente ogni ulteriore questione, il primo motivo deve essere accolto per quanto di ragione, onde la sentenza deve essere cassata con rinvio – anche per le spese – a diversa sezione della stessa corte territoriale.

P.Q.M.

Accolto per quanto di ragione il primo motivo del ricorso, e assorbito il resto, cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese processuali, alla Corte d’appello di Brescia.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA