Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3189 del 10/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 10/02/2021, (ud. 17/11/2020, dep. 10/02/2021), n.3189

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12451-2019 proposto da:

A.D., R.S., in proprio e legali rappresentanti

della SA.STE.DO. COSTRUZIONI SRL, elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA GASPARE SPONTINI 22, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO

PAOLO IOSSA, rappresentati e difesi dall’avvocato PIERO PEPPUCCI;

– ricorrenti –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, in persona del Curatore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZA DELL’OROLOGIO 7, presso lo

studio dell’avvocato STEFANIA PAZZAGLIA, rappresentato e difeso

dall’avvocato PAOLO FANTUSATI;

– controricorrente –

contro

BAZZURRI SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 129/2019 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 28/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA

VELLA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Perugia ha respinto il reclamo ex art. 18 l.fall. proposto da A.D. e R.S., in proprio e quali legali rappresentanti della (OMISSIS) S.r.l., avverso la dichiarazione di fallimento di detta società con sentenza del Tribunale di Spoleto del 27/08/2018, su ricorso di Bazzurri S.r.l. – regolarmente notificato e rinunciato solo in data 19/01/2019 – nonchè di C.A. e G.F., le cui istanze, depositate successivamente all’udienza di comparizione, non erano state notificate dalla cancelleria al fallendo.

2. (OMISSIS) S.r.l., A.D. e R.S. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, corredato da memoria, cui il Fallimento ha resistito con controricorso.

3. A seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3.1. Con il primo motivo si lamenta “omesso esame circa un fatto decisivo e travisamento degli atti processuali, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5” nonchè violazione dell’art. 15 l.fall. “in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, per avere la Corte d’appello respinto l’eccezione di omessa notifica delle due istanze di fallimento successive alla prima sul presupposto – però smentito dal contenuto del reclamo (pag. 6) – che i reclamanti non avessero dedotto di non essere stati in grado di difendersi proprio a causa di detta omissione.

3.2. Il secondo mezzo prospetta analogamente “omesso esame circa fatti decisivi… in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5” nonchè violazione dell’art. 15, comma 2, 3 e 4 l.fall. “in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, per non avere la Corte territoriale considerato che solo con le due istanze successive si superava la soglia fissata dall’art. 15, u.c., l.fall. e che esse erano state riunite alla prima solo dopo che era stata riservata la decisione, quindi senza possibilità di contraddittorio.

4. Il ricorso è inammissibile, poichè non coglie – e quindi non censura adeguatamente – la ratio decidendi della decisione impugnata, che priva di decisività i fatti dei quali si lamenta l’omesso esame.

5. Invero, la Corte territoriale ha osservato che il fallimento è stato dichiarato sulla base di un primo ricorso, regolarmente notificato (cui i due ricorsi successivi sono stati riuniti dopo “l’assunzione della causa in riserva”) e che nel corso dell’istruttoria prefallimentare sono stati accertati tutti i presupposti, soggettivo e oggettivo, per l’apertura del fallimento, ivi compresa l’esistenza di debiti scaduti e non pagati superiori a trentamila Euro (ammontando il solo debito tributario ad Euro 1.051.729,54), senza che rilevasse la “desistenza” del primo creditore istante, in quanto sopraggiunta a distanza di mesi dalla pubblicazione della sentenza di fallimento.

5.1. La pronuncia risulta corretta anche in diritto, poichè, per giurisprudenza costante di questa Corte, la notifica di tutti i ricorsi successivi al primo non è imprescindibile, essendo comunque onere del debitore seguire lo sviluppo della procedura che sia regolarmente instaurata (Cass. 24968/2013, 98/2016, 445/2016, 26276/2017).

6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese del giudizio in favore del Fallimento controricorrente, liquidate in dispositivo.

7. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, (cfr. Cass. Sez. U, 4315/2020).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 100,00 ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2021

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