Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3189 del 09/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 5 Num. 3189 Anno 2018
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: DE MASI ORONZO

ORDINANZA

sul ricorso 25798-2014 proposto da:
CAST HOTELS SRL, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA FASANA 21, presso lo studio dell’avvocato
STEFANIA SIELO, rappresentato e difeso
dall’avvocato GAETANO TORCIA;
– ricorrente contro

COMUNE DI FORIO UFFICIO TRIBUTI, elettivamente
2017
3115

domiciliato in ROMA VIA BANCO DI SANTO SPIRITO 42,
presso lo studio GNOSIS FORENSE SRL, rappresentato
e difeso dall’avvocato MICHELE DI FIORE;

Data pubblicazione: 09/02/2018

- con troricorrente nonchè contro

EQUITALIA SUD SPA;
– intimata –

COMM.TRIB.REG. di NAPOLI, depositata 1’11/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera
di consiglio del 19/12/2017 dal Consigliere Dott.
ORONZO DE MASI.

avverso la sentenza n. 2479/2014 della

RILEVATO

che la CTR della Campania, con la sentenza n. 2479/33/2014, depositata 1’11/3/2014, ha respinto l’appello
proposto dalla CAST HOTELS s.r.I., avverso la sentenza della CTP di Napoli che aveva respinto il ricorso
proposto dalla contribuente avverso la cartella esattoriale, per TIA (Tariffa Igiene Ambientale), relativa
all’annualità 2010, emessa dal Comune di Forio d’Ischia sul presupposto che la predetta società non
aveva adempiuto al pagamento della complessiva somma di Euro 56.752,74, giusta fattura n. 6304/2010

che il giudice di appello ha deciso nel senso che la motivazione della cartella di pagamento impugnata è
idonea a porre la contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali,
riportando tra l’altro il numero della fattura, la data di emissione della stessa, l’anno d’imposta, ed i vari
importi ivi contenuti, che la iscrizione a ruolo del tributo è stata effettuata dal Comune tempestivamente,
per cui non si è verificata alcuna decadenza della potestà impositiva, ai sensi dell’art. 72, comma 1, D.Lgs.
n. 507 del 1993;
che la contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati con memoria, cui
l’intimato Comune resiste con controricorso, mentre Equitalia Sud s.p.a. non ha svolto attività difensiva;

CONSIDERATO

che con il primo motivo d’impugnazione la ricorrente società deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e
n. 5 , violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 61, D.Lgs. n. 546 del 1992, omessa motivazione circa un
fatto controverso e decisivo per il giudizio, giacché la CTP ha deciso la controversia ritenendo non
esaminabile, perché tardivamente depositata, la cartella di pagamento relativa all’annualità precedente
(2009) del tributo, produzione documentale necessitata dall’esigenza di contrastare l’affermazione del
Comune, il quale si era costituito in prime cure “solo ventitrè giorni prima dell’udienza di trattazione,
secondo cui l’importo iscritto a ruolo era rimasto immutato nei due anni d’imposta, circostanza non vera,
ed evidenzia che sulla questione, ancorché riproposta in secondo grado, la CTR non si è pronunciata;
che con il secondo motivo d’impugnazione deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo
antecedente alla modifica di cui all’art. 54, D.L. n. 83 del 2012, in relazione all’art. 62, D.Lgs. n. 546 del
1992, omessa pronuncia e omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, in quanto sul fatto
controverso e decisivo per il giudizio, costituito dall’invio, da parte del Comune, prima dell’iscrizione a
ruolo del tributo, della fattura afferente l’annualità 2010, non impugnata, atto richiamato nella cartella
esattoriale impugnata, senza il quale la stessa risulterebbe carente dell’indicazione degli elementi
essenziali della pretesa impositiva, la CTR si è limitata a rilevare che la fattura n. 6304/2010, relativa
all’anno 2010, è stata inviata a mezzo posta e consegnata in data 13/9/2010, e non ha valutato
1

regolarmente inviata;

l’eccezione di nullità della notificazione, perché effettuata mediante un’agenzia di posta privata i cui
dipendenti sono privi di poteri di certificazione;
che le suesposte censure vanno disattese per le ragioni di seguito precisate;
che la ratio decidendi della sentenza impugnata, confermativa di quella della CTP, si basa sulla ritenuta
esaustività dei dati, riportati nella cartella di pagamento, di cui alla fattura emessa dal Comune per il
servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani (“nella cartella è indicato il numero di fattura, la data di
emissione della stessa, l’anno d’imposta, e i vari importi in essa contenuti”), avendo l’ente impositore

contribuente, che ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste
invariate (art. 70, D.Lgs. n. 507 del 1993), e che quindi era conoscenza dei presupposti di fatto e delle
ragioni giuridiche della pretesa (Cass. 21804/2017);
che, sotto il profilo motivazionale, tanto basta a sorreggere la decisione impugnata gravando sulla
contribuente l’onere di dimostrare l’assolvimento degli obblighi della denuncia di cui all’art. 70, comma 2,
D.Lgs. n. 507 del 199 (“La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di
tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l’utente e’ tenuto a denunciare, nelle medesime forme,
ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior
ammontare della tassa o comunque influisca sull’applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati
da indicare nella denuncia.”), donde la non decisività del riferimento alla cartella di pagamento, prodotta in
giudizio, concernente altra annualità;
che, infatti, dopo la modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dall’art. 54 del D.L. n. 83 del
2012, convertito in legge n. 134 del 2012 — applicabile alla sentenza impugnata in quanto pubblicata
successivamente alla data (11/9/2012) di entrata in vigore della norma modificativa -, non trova più
accesso al sindacato di legittimità della Corte il vizio di mera insufficienza o incompletezza logica
dell’impianto motivazionale per inesatta valutazione delle risultanze probatorie, qualora dalla sentenza sia
evincibile una “regula juris” che non risulti totalmente avulsa dalla relazione logica tra premessa (in fatto) e
conseguenza (in diritto) che deve giustificare il “decisum”, per cui rimane estranea al “riformato” vizio di
legittimità, tanto la censura di “contraddittorietà” della motivazione, quanto la censura di “insufficienza”
dello svolgimento argomentativo che, anteriormente alla modifica della norma processuale, veicolava la
censura con la quale veniva imputato al giudice di merito un sostanziale malgoverno del materiale
probatorio esaminato;
che la nuova formulazione del vizio di legittimità in oggetto ha limitato la impugnazione delle sentenze in
grado di appello, o in unico grado, per vizio di motivazione, alla sola ipotesi di “omesso esame circa un fatto
decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, con la conseguenza che, al di fuori
dell’indicata omissione, il controllo di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del
requisito motivazionale nel contenuto “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., ed
2

provveduto all’iscrizione a ruolo della TIA (2010) sulla scorta della denuncia presentata dalla stessa

individuato “in negativo” dalla consolidata giurisprudenza della Corte formatasi in materia di ricorso
straordinario, in relazione alle ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del
provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà;
motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4,
c.p.c., e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità;
che, pertanto, rimane estranea al predetto vizio di legittimità qualsiasi contestazione volta semplicemente
a criticare il “convincimento” che il giudice di merito si è formato, ex art. 116 c.p.c., comma 1 e 2, in esito

fonti di prova, ed operando quindi il conseguente giudizio di prevalenza (Cass. n. 11892/2016), non essendo
inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;
che, nella fattispecie in esame, la doglianza si sviluppa essenzialmente attorno al discorso argomentativo
che ha condotto la CTR a dissentire dalle prospettazioni della contribuente circa la sufficienza o meno della
motivazione della cartella di pagamento impugnata, quale requisito di validità della stessa, laddove
l’obbligo di motivazione va differenziato a seconda del tipo di atto e può essere assolto mediante il mero
richiamo a dati contenuti nelle dichiarazioni del contribuente o in atti generali dei quali il medesimo deve
ritenersi abbia conoscenza legale;
che in ordine alla questione della omessa comunicazione di atti prodromici, giova ricordare che secondo un
consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, “In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani (TARSU), l’art. 72, comma 1, del D.Lgs. n. 507 del 1993, attribuisce ai Comuni la facoltà eccezionale,
non suscettibile di applicazioni estensive, di procedere direttamente alla liquidazione della tassa ed alla
conseguente iscrizione a ruolo sulla base dei ruoli dell’anno precedente, purché sulla base di dati ed
elementi già acquisiti e non soggetti ad alcuna modificazione o variazione, sicché, salvo il caso di omessa
denuncia o incompleta dichiarazione da parte del contribuente, non occorre la preventiva notifica di un
atto di accertamento.” (Cass. n. 22248/2015; n. 19120/2016);
che va, altresì, disattesa la censura con cui la ricorrente si duole del fatto che la CTR non avrebbe
esaminato, dandone conto in motivazione, l’eccezione, riproposta con il gravame, di nullità della
notificazione della fattura n. 6304/2010, per essere stata recapitata tramite posta privata, ma non solo il
ricorso per cassazione non riporta il motivo di appello formulato sul punto, né elementi sufficienti per
consentire al giudice di legittimità di avere compiuta conoscenza dell’oggetto della controversia, della
svolgimento del processo, e della posizione assunta in esso dalle parti nei singoli gradi, ai sensi dell’art. 366
c.p.c., comma 1, n. 3, ma la censura muove dall’erroneo convincimento della necessaria notifica al
contribuente di prodromico atto impositivo;
che le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza della ricorrente e sono liquidate, in favore
dell’intimato Comune, come in dispositivo;
P.Q.M.
3

all’esame del materiale probatorio, mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle

La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento della spese del presente giudizio, che
liquida in Euro 4.100,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del quindici per cento ed accessori di
legge.
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1, D.P.R. n. 115 del 2002.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 dicembre 2017.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA