Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3189 del 07/02/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. I, 07/02/2017, (ud. 07/10/2016, dep.07/02/2017),  n. 3189

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Edizione Property s.p.a. e Edizione Alberghi s.r.l., nella qualità

di proprietaria dell’azienda denominata Monaco & Grand Canal

elettivamente domiciliate in Roma, presso lo studio dell’avv.

Massimo Zaccheo, dal quale sono rappresentate e difese, per mandato

a margine del ricorso straordinario ex art. 111 Cost., unitamente

all’avv. Marina Tabacchi;

– ricorrenti –

e nei confronti di:

S.I.G.A.T., Società Italiana Gestione Alberghi e Turismo,

elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Mazzini 8, presso lo

studio dell’avv. Francesca Crimi (p.e.c.

francescacrimi.ordineavvocatiroma.org, fax n. 06/3201417), dalla

quale è rappresentata e difesa, per mandato a margine del

controricorso, con l’avv. Sergio Camerino (p.e.c.

sergiocamerino.pec.it);

– controricorrente –

avverso la ordinanza del Tribunale di Venezia sezione specializzata

in materia di proprietà industriale e intellettuale, emessa in data

6 luglio 2012 e depositata il 17 settembre 2012, R.G. n. 4774/2005;

sentito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. DE RENZIS Luisa, che ha concluso per

l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. Con citazione del 25 maggio 2005 Edizione Property s.p.a. ha convenuto davanti al Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale, S.I.G.A.T. Società italiana gestione alberghi e turismo s.r.l. chiedendo: a) la dichiarazione di indebita utilizzazione dell’insegna e la contraffazione del marchio nonchè la commissione di atti di concorrenza sleale, b) la inibizione alla ulteriore utilizzazione dell’insegna e l’imposizione dell’obbligo di modificarla con indicazioni idonee a differenziarla da quella della attrice; c) la condanna al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio; d) la fissazione di una penale per il caso di mancata ottemperanza; e) la pubblicazione del dispositivo della sentenza sui due giornali maggiormente diffusi a livello nazionale e su il Gazzettino di Venezia. A fondamento delle predette richieste la società attrice ha dedotto di essere proprietaria dell’albergo sito a (OMISSIS) contraddistinto dall’insegna Monaco & Grand Canal sin dal 1973 di cui la società attrice aveva chiesto la registrazione del marchio separatamente rispetto alle denominazioni Monaco e Grand Canal. A partire dal 2002 S.I.G.A.T. s.r.l. aveva modificato la denominazione del suo albergo Hotel Carlton Executive in Hotel Carlton & Grand Canal.

2. Si è costituita la società convenuta e ha agito in via riconvenzionale per la dichiarazione di nullità della registrazione e del marchio Grand Canal per essere la indicazione del toponimo recettiva, meramente descrittiva e comunque comportante la violazione dell’art. 18 lett. b) della legge marchi. S.I.G.A.T. ha chiesto conseguentemente la inibizione delle parole Grand Canal nel marchio e nell’insegna e la comunicazione della sentenza all’Ufficio brevetti.

3. Il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 1330/2009, ha dichiarato la nullità del marchio Grand Canal, ha accertato che l’insegna Hotel Carlton & Grand Canal viola i diritti della società attrice sull’insegna Monaco & Grand Canal e costituisce atto di concorrenza sleale. Ha accolto le domande accessorie di inibitoria, fissazione di una penale giornaliera di 100 Euro e di pubblicazione della sentenza nonchè di condanna generica al risarcimento del danno da liquidarsi in separato giudizio. Ha respinto la domanda riconvenzionale diretta all’inibitoria dell’utilizzo dell’insegna Monaco & Grand Canal.

4. Ha proposto appello S.I.G.A.T. Si sono costituite Edizione Property s.p.a. e Edizione Alberghi s.r.l. nel frattempo divenuta conferitaria dell’albergo.

5. La Corte di appello di Venezia, con sentenza n. 507/2012, ha respinto il gravame e condannato S.I.G.A.T. alle spese del giudizio di appello.

6. In seguito della decisione che ha imposto la modifica della denominazione all’Hotel Carlton & Grand Canal la società S.I.G.A.T. ha provveduto a modificare la denominazione e la insegna in Hotel Carlton on the Grand Canal.

7. Essendo sorta contestazione sulle predette modalità di attuazione S.I.G.A.T. in data 27 marzo 2012 ha proposto ricorso ex art. 124, comma 7 c.p.i. chiedendo accertarsi che la avvenuta modificazione dell’insegna in Hotel Carlton on the Grand Canal elimina ogni rischio di confusione o errore con l’insegna Monaco & Grand Canal e in via subordinata che qualora fosse ritenuta necessaria una ulteriore modificazione dell’insegna poteva comunque mantenersi la dizione Grand Canal.

8. Con ordinanza del 6 luglio – 17 settembre 2012 il Tribunale di Venezia sezione specializzata in materia di imprese e proprietà industriale e intellettuale ha accertato che la modifica della insegna realizzata da S.I.G.A.T. integra la completa attuazione della sentenza n. 1330/2009.

9. Ricorrono per cassazione, ex art. 111 Cost., contro l’ordinanza del Tribunale di Venezia la Edizione Property s.p.a. e la Edizione Alberghi s.r.l. affidandosi a quattro motivi di impugnazione.

10.Si difende con controricorso S.I.G.A.T. s.r.l. eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso perchè rivolto avverso un provvedimento non decisorio.

11. Entrambe le parti depositano memorie difensive.

Diritto

RILEVATO IN DIRITTO

che:

12. Con il primo motivo di ricorso si deduce “violazione e/o falsa applicazione di legge violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 30 del 2005, art. 124 e dell’art. 612 c.p.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3”. Ritiene la ricorrente che l’affermazione della competenza del Tribunale di Venezia, sezione specializzata specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale, sulla base del riferimento al D.Lgs. n. 30 del 2005, art. 124, è infondata perchè i rimedi previsti dalla norma in questione non sono applicabili all’istituto dell’insegna e l’inibitoria e gli altri provvedimenti emessi con la sentenza n. 1330/2009 lo sono stati ai sensi dell’art. 2599 c.c..

13. Con il secondo motivo di ricorso si deduce “violazione e/o falsa applicazione di legge violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c.; del D.Lgs. n. 30 del 2005, art. 124 e dell’art. 612 c.p.c.. Il tutto in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”. Secondo le società ricorrenti l’interpretazione compiuta dal Tribunale di Venezia è in violazione dell’art. 132 c.p.c., in quanto nell’identificare e interpretare l’esatto contenuto della pronuncia che deve essere eseguita è necessario integrare il dispositivo con la motivazione mentre il tribunale veneziano si è arrestato al dato letterale del dispositivo che non prevede uno specifico ordine di eliminare dall’insegna le parole GRAND CANAL.

14. Con il terzo motivo di ricorso si deduce “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”. Le società ricorrenti ritengono la palese illogicità e contraddittorietà della motivazione che sul presupposto della ricognizione del carattere confusivo derivante dal comune utilizzo dell’espressione Grand Canal e dalla struttura stessa della insegna (nominativo + & + Grand Canal) è arrivata poi a ritenere che la semplice sostituzione del segno ampersand (la cd. e commerciale &) con le parole on the sia sufficiente a evitare la confusione tra le due insegne.

15. Con il quarto motivo di ricorso si deduce “Nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per quanto concerne l’art. 111, anche in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”. Le società ricorrenti ritengono che il provvedimento impugnato abbia smentito il senso della decisione della Corte di appello che aveva ritenuto come, in tema di insegna, la confusione può crearsi proprio nell’associazione del segno geografico (nella specie nella sua traduzione in lingua inglese Grand Canal) e del nome (Carlton Hotel in luogo di Monaco Hotel), con la stessa sequenza marcata dalla successione nome dell’albergo denominazione geografica.

Ritenuto che:

16. Il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. è ammissibile trattandosi di impugnazione di un provvedimento emesso del D.Lgs. n. 30 del 2005, ex art. 124, che al comma 7, dispone: “sulle contestazioni che sorgono nell’eseguire le misure menzionate in questo articolo decide, con ordinanza non soggetta a gravame, sentite le parti, assunte informazioni sommarie, il giudice che ha emesso la sentenza recante le misure anzidette”.

17. Il primo motivo di ricorso è infondato. Sotto il profilo della inapplicabilità dell’art. 124 il ricorso propone una questione non sollevata davanti al Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale, e che, invece, doveva essere proposta davanti al giudice adito dato che, come riferiscono nel ricorso per cassazione le stesse società ricorrenti, SIGAT s.r.l. ha proposto, in data 27 marzo 2012, ricorso ex art. 124, comma 7, c.p.i.

18. Per quanto riguarda invece il profilo della competenza funzionale sollevato con lo stesso motivo, anche in relazione alla pretesa violazione dell’art. 612 c.p.c., come ha rilevato il P.G. nella sua requisitoria, l’individuazione della competenza del giudice specializzato deriva dalla dichiarazione di incompetenza della Corte di appello. A fronte di questa pronuncia le odierne ricorrenti non hanno proposto regolamento di competenza nè, come avrebbero dovuto fare in coerenza alla sostenuta decisorietà della ordinanza, qui impugnata, del Tribunale di Venezia del 6 luglio 17 settembre 2012, hanno proposto gravame unitamente al merito sicchè il provvedimento è divenuto inoppugnabile in punto di competenza.

19. il secondo motivo di ricorso è infondato. Il Tribunale ha preso in esame sia la motivazione che il dispositivo della sentenza n. 1330/2009 e ne ha dato una lettura complessiva al fine di verificare l’ottemperanza dell’obbligo di fare gravante sulla s.r.l. SIGAT relativamente alla prescritta modifica dell’insegna dell’esercizio alberghiero. Il rilievo delle ricorrenti, secondo cui non avrebbe decisività l’omessa previsione nel dispositivo dell’obbligo di eliminare tout court la dizione Grand Canal dall’insegna, non sembra cogliere la ratio decidendi del Tribunale che non è stata quella di ritenere tale omissione come una affermazione aprioristica della legittimità dell’utilizzazione del toponimo, da parte di SIGAT, ma piuttosto quella di una prescrizione diretta a interrompere la progressione confusiva fra denominazione dell’albergo, ampersand e denominazione topografica con la finalità, da verificare ex post, dell’eliminazione dell’effetto confusivo oggetto dell’inibitoria. Si tratta di una verifica prettamente di merito il cui sindacato non è prospettabile in sede di ricorso ex art. 111 Cost., anche per quanto si dirà relativamente ai successivi motivi di ricorso.

20. Il terzo motivo è infatti inammissibile perchè è fondato su una censura di illogicità e contraddittorietà della motivazione preclusa dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5. In questa prospettiva è anche da escludere che il Tribunale di Venezia abbia reso una motivazione denunciabile in cassazione in quanto affetta da anomalia attinente all’esistenza della motivazione in sè stessa, il cui vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali, e la cui tipologia è ristretta alla mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e alla motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile (cfr. Cass. civ. Sez. unite n. 8053 del 7 aprile 2014).

21. Il quarto motivo è anch’esso infondato. Se è vero che la decisione n. 1330/09 del Tribunale di Venezia è pervenuta all’accertamento della confusività identificando una sequenza speculare delle due insegne in cui l’elemento della identificazione topografica era determinante è anche vero che in nessun modo, nè dalla motivazione nè dal dispositivo, è dato desumere una obbligata espunzione di tale identificazione che, peraltro, appartiene sotto varie forme a numerosi esercizi della città lagunare. All’interno di questo perimetro fattuale e normativo il sindacato di questa Corte non può investire la valutazione espressa dall’ordinanza sull’efficacia interruttiva della confusività dell’insegna che è venuta a realizzarsi, secondo il giudice del merito, in seguito alla eliminazione della sequenza più volte citata e alla sua sostituzione con la dizione on the Grand Canal che attribuisce al riferimento topografico un significato e un rilievo diverso rispetto al precedente.

22. Va pertanto respinto il ricorso. La Corte ritiene sussistere i presupposti per la integrale compensazione delle spese del giudizio di cassazione in relazione alla peculiarità della vicenda processuale e alla scarsità dei precedenti giurisprudenziali inerenti oltre che in relazione alla specificità della controversia quanto agli aspetti fattuali.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA